Un capo della legge che ha riformato l’intelligence nel 2007 disciplina la materia spiegando ciò che è coperto, come viene tutelato e cosa implica per magistratura e funzionari
Il capo V della legge 124 del 2007 che ha riformato Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, è intitolato “Disciplina del segreto”. Sono quattro gli articoli di interesse: il 39 sul segreto di Stato, il 40 sulla tutela dello stesso, il 41 sul divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato, il 42 classifiche di segretezza.
CHE COS’È COPERTO DAL SEGRETO DI STATO
L’articolo 39 comma 1 spiega che sono coperti dal segreto di Stato “gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”. Inoltre, lo sono anche “le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità” di cui al comma 1.
COSA NON È COPERTO DAL SEGRETO DI STATO
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285 (Devastazione, saccheggio e strage), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) e 422 del codice penale (Strage). Lo prevede il comma 11.
COME SI APPONE IL SEGRETO DI STATO
Il comma 4 recita: “Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero”. Dunque, “il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”.
COME SI RICHIEDE L’ACCESSO?
Il comma 7 spiega che “decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione (…) chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato”. “Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni”.
TUTELA DEL SEGRETO DI STATO
L’articolo 40 della legge 124 del 2007 ha riformato l’articolo 2022 del Codice di procedura penale sul segreto di Stato. “I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato”, si legge. “Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto”. E ancora: “Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato”. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da’ conferma del segreto, “l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento”. L’opposizione del segreto di Stato “inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto” ma “in ogni caso” non è precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
DIVIETO A RIFERIRE SU FATTI COPERTI DAL SEGRETO DI STATO
L’articolo 41 prevede che “ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato”. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento “se è stato opposto il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza”. In questo caso, se l’autorità giudiziaria ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, “chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto”. Se il segreto viene confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto, allora “il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato”. La legge prevede ancora che “se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da’ conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento”. “L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto”. Come in precedenza, non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.