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Nascituri e diritti, dal Diritto romano a oggi. Scrive Corbino

Di Alessandro Corbino

Le ultime proposte di legge sui diritti dei nascituri partono dalla considerazione di molti studiosi a difendere non solo l’idea che il concepito vada considerato “persona”, ma anche che tale idea sarebbe stata già quella del Diritto romano. L’opinione di Alessandro Corbino, già professore ordinario di Diritto romano all’Università di Catania

È stato dato largo risalto di recente alla insistenza con la quale esponenti della attuale maggioranza stanno tentando, con apposite proposte di legge, di introdurre modifiche al Codice civile, nella parte in cui esso prevede (art. 1) che la “capacità giuridica” si acquisti con la nascita, ferma restando la possibilità di diritti a favore del concepito. Se ne vorrebbe ora spostare il collegamento direttamente con il concepimento. Un modo scoperto – è stato subito osservato dai più sensibili alla questione – di contrastare la conquistata (legge 194) libertà di aborto delle donne.

Che le finalità sostanziali dei proponenti siano (al di là delle diversità delle specifiche formulazioni proposte) quelle denunciate dagli avversari, mi sembra difficilmente discutibile. Non vi è dubbio che l’evenienza cambierebbe natura giuridica all’aborto. Ne diverrebbe oggetto un “essere” (l’embrione e poi il feto) in tutto assimilato alla persona umana e perciò già in grado di essere considerato destinatario di diritti. L’aborto non comporterebbe più la “interruzione” (come nella attuale configurazione delle cose) del processo generativo. “Sopprimerebbe” una “esistenza umana” maturata. Con conseguenze giuridiche di estremo rilievo, che non avrebbe ora senso discutere in dettaglio.

L’idea ricalca in qualche modo l’atteggiamento che ha spinto molti studiosi (tendenzialmente di ispirazione cattolica) a difendere non solo l’idea che il concepito vada considerato “persona”, ma anche che tale idea sarebbe stata già quella del diritto romano. Non voglio entrare qui nella relativa discussione. Non credo che una tale conclusione rifletta (per quanto riguarda il diritto romano) lo stato della nostra informazione. Ma poiché com’è noto a tutti anche le posizioni storiografiche obbediscono a una insuperabile “relatività” (condizionate come sono dagli “occhiali” di chi le osserva) non insisterò qui sul punto. Se anche i Romani avessero, del resto, ritenuto “persona” il “concepito” (lo era per altro lo schiavo, che pure mancava di capacità giuridica, segno che per loro la condizione di persona non ne imponeva comunque un riconoscimento di capacità) non per questo ne verrebbe per noi un insegnamento da osservare. Dovremmo solo registrare quel punto di vista. Essendo di ogni evidenza la incoercibile libertà di ciascun ordinamento giuridico di dare alle situazioni che disciplina la configurazione ritenuta più confacente alle esigenze cui desidera dare considerazione.

Quel che merita forse invece qualche parola è l’idea (assunta da tali proposte) di potere assimilare (sul piano fattuale) il “concepito” e il “nato”. Sottolineo fattuale. Per evidenziare da subito le ragioni che, da sempre, hanno fatto ritenere necessario distinguere le due condizioni, benché nessuno abbia mai negato che il concepimento sia un evento meritevole di disciplina giuridica. Se ne è ritenuto impossibile solo che esso potesse averne una identica a quella della nascita. I due eventi (concepimento e nascita) sono diversi. Dei nati – osservavano già i giuristi romani (ma lo stesso si sarebbe potuto dire ancora cinquant’anni addietro) – era possibile “identificazione” (in particolare, numero e sesso). Dei concepiti non lo si poteva. Di questi non era certo che sarebbero nati e nati vivi (essendo ben possibile purtroppo anche il contrario), né in che numero, né di quale sesso, né di quali caratteristiche morfologiche, una circostanza che, nella visione romana, avrebbe potuto legittimare una eventuale soppressione alla nascita. E resta parimenti sicuro che già ai Romani fosse chiaro che il concepito – a differenza del nato – non avesse “vita” indipendente. Restava (fino al distacco) “parte” della madre. Maturava nel grembo di lei la condizione fattuale che ne avrebbe richiesto la nascita.

Ora, non v’è dubbio che i progressi della scienza medica e delle tecnologie abbiano reso superate molte delle ragioni che inducevano a considerare non confondibili le due condizioni. Di certo è divenuto possibile individuare abbastanza presto il numero dei feti nel grembo materno, il loro sesso, la loro sanità. E non è forse lontano il tempo nel quale si potrà fissare anche il “momento” del concepimento (se ne può già avere un’idea prossima). Una questione non di modesto rilievo, che non si pone invece per il “nato”, la cui esistenza non crea problemi di accertamento temporale.

Ma tutto questo non basta a superare il dato distintivo fondamentale. Il concepito “vive” (nel senso in cui ciò può dirsi) attraverso la madre, il nato “vive” direttamente. Allo stato della scienza è insuperabile il ruolo determinante che ha la madre per la maturazione del momento che renderà il feto una entità che non richiederà più la dipendenza da lei. Che non potrà anzi sopportarla ancora. Se non si verifica un parto spontaneo è “necessario” infatti (oggi come da sempre) provocarlo. Concludo.

La circostanza che il diritto sia un artificio dell’uomo non significa che a chi lo definisce (un legislatore, come un diverso legittimato) sia possibile tutto. Lo potrà anche con le “forme”. Un enunciato dell’autorità potrà sempre attribuire ad una realtà una considerazione diversa dalla propria (anche Caligola, si raccontava, avrebbe voluto nominare console il suo cavallo). Non lo potrà però nella sostanza. Sarà sempre la realtà a prendere il sopravvento. Una avventata assimilazione di fatti “diversi” aprirebbe solo enormi problemi. Chiunque ne avrà interesse difenderà allo stremo (non senza ragionevoli argomenti) la loro diversità. Inviterei gli autori delle proposte di cui parliamo a riflettere bene.

Comprendo che si possa non approvare sul piano morale la logica (laica) che sta facendo divenire sempre più accettato attribuire all’uomo ordinari poteri dispositivi sull’esistenza, dal diritto di conseguirla (embrione, feto) a quello di farla cessare (fine vita). Comprendo meno la volontà di contrastarla sul piano legislativo. Acuire le tensioni in una materia così divisiva come questa non è saggio. Né probabilmente efficace. Se il fine-vita è una questione che riguarda infatti chi “è” già soggetto (al quale dunque si circoscrive la valutazione di convenienza), l’aborto è una questione che riguarda chi “non può” esserlo ancora (manca di vita indipendente). Coinvolge con lui la madre. Alla quale è vano negare una decisiva parola. Lo grida la tragedia degli aborti clandestini. La legge 194 non sarà (per chi continua a ritenere la vita un fatto sottratto alla disponibilità dell’uomo) il massimo. Ma è certo che essa resti un grande (realistico) strumento di moderazione del ricorso ad una pratica che resta comunque dolorosa.

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