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La nuova Ires a due aliquote. I numeri di De Luca (Confcommercio)

Di Vincenzo De Luca

La misura inserita nella legge delega non può che essere valutata con favore, in quanto va a premiare le imprese che ricapitalizzano e impiegano le somme accantonate per il potenziamento dell’impresa. L’analisi di Vincenzo De Luca, responsabile area fisco di Confcommercio

Con riferimento alla tassazione delle imprese costituite sotto forma di società di capitali, la Legge Delega per la riforma fiscale prevede l’introduzione di un’aliquota agevolata Ires, da affiancare a quella ordinaria attualmente prevista nella misura del 24%. Il sistema impositivo Ires a due aliquote è legato all’obbligo dell’Italia di recepire, entro il 1° gennaio 2024, la direttiva dell’Unione europea del 14 dicembre 2022, in materia di tassazione dell’economia digitale.

La citata direttiva ha introdotto la cosiddetta Global Minimum Tax con il fine di garantire una tassazione non inferiore al 15% del reddito in capo alla società capogruppo o, in alcuni casi, alle sub-holding dei gruppi che hanno conseguito ricavi consolidati pari almeno a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti.

Secondo i dati del Rapporto Ocse Corporate tax statistics del 17 novembre 2022, la media delle aliquote d’imposta sui redditi d’impresa dei Paesi OCSE risulta diminuita, tra il 2000 e il 2020, dal 28% al 21%, mentre in Italia – dove si considera anche l’IRAP – l’aliquota d’imposta sui redditi d’impresa risulta pari al 27,9%.

L’applicazione dell’aliquota agevolata Ires necessita della coesistenza di due requisiti:

• l’utile, corrispondente al reddito agevolato, non deve essere distribuito ai soci;

• e una somma corrispondente all’utile trattenuto deve essere investita, nel biennio successivo, in investimenti innovativi e in nuova occupazione.

Tale duplice condizione non può che essere valutata con favore, in quanto va a premiare le imprese che ricapitalizzano e impiegano le somme accantonate per il potenziamento dell’impresa. Contestualmente, però, la presenza dei due requisiti rischia di costituire anche il lato debole dell’incentivo, qualora il meccanismo applicativo si riveli eccessivamente complesso e farraginoso da monitorare. La semplicità applicativa è l’elemento che potrebbe garantire un sicuro appeal per l’adesione alla nuova tassazione agevolata. L’esperienza insegna, infatti, che gli incentivi fiscali funzionano solo ove siano particolarmente semplici.

La prima condizione – la non distribuzione degli utili e la non destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa – è finalizzata a favorire la patrimonializzazione delle imprese per ridurre lo squilibrio esistente tra capitale di rischio e capitale di debito. La seconda condizione prevede che una somma corrispondente – in tutto o in parte – al reddito debba essere impiegata, entro il secondo periodo d’imposta successivo, in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”, e in nuove assunzioni di dipendenti.

Come viene precisato nella Relazione illustrativa al Disegno di Legge Delega, la finalità della misura è quella di favorire la competitività delle imprese, aumentando l’attrattività per gli investitori, anche esteri, e incrementando la base occupazionale. In quest’ottica, sarà particolarmente importante l’identificazione degli investimenti “qualificati” che daranno accesso alla fruizione dell’aliquota ridotta IRES.
Manca, infatti, nella Legge Delega un’indicazione su cosa debba intendersi per investimenti “qualificati”.

Verosimilmente, saranno da considerarsi “qualificati” gli investimenti effettuati dalle imprese in settori connessi allo sviluppo e all’innovazione, quali, ad esempio, gli investimenti in ricerca e sviluppo, quelli in beni immateriali o in industria 4.0 e in transizione 4.0.
Gli investimenti devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

Il legislatore delegato dovrà, quindi, precisare il momento in cui gli investimenti si intendono effettuati, nonché le conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento, ovvero dal superamento, dell’importo corrispondente al reddito complessivo netto. Nell’ambito delle nuove assunzioni di dipendenti si ritiene che saranno privilegiate quelle a tempo indeterminato e riguardanti particolari categorie che necessitano di maggiore tutela quali, ad esempio, le persone con disabilità e i soggetti che non possono più fruire del reddito di cittadinanza.

Sarà necessario, infine, un riordino ed una razionalizzazione dei diversi incentivi fiscali e dei crediti d’imposta alle imprese attualmente previsti, in quanto gli incentivi potrebbero essere in parte assorbiti dal diverso meccanismo agevolativo dell’aliquota Ires ridotta.
Al riguardo, si evidenzia che la Legge Delega prevede, espressamente, una razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese, in coordinamento proprio con il meccanismo della doppia aliquota Ires, oltre che in considerazione dei meccanismi di tassazione minima contemplati dalla Direttiva dell’Unione europea che, come detto – a partire dal 1° gennaio 2024 – istituirà, a livello unionale, la “Global Minimum Tax”.

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