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Per un governo scelto dal popolo. La proposta di Frosini

Perché nei governi decentrati c’è elezione diretta del vertice dell’esecutivo e a livello nazionale no? Si tratta di uno strabismo istituzionale che andrebbe corretto con delle nuove lenti costituzionali. Si potrebbe codificare in Costituzione l’elezione diretta del primo ministro. Emulando così il sistema del premierato britannico. La proposta di Tommaso Edoardo Frosini, ordinario di Diritto pubblico comparato e di Diritto costituzionale, Università Suor Orsola Benincasa

Forse sarà un caso. Alla vigilia dell’incontro del governo con le opposizioni sul tema delle riforme costituzionali, che si terrà oggi, viene pubblicato un pamphlet di Gustavo Zagrebelsky, intitolato Tempi difficili per la Costituzione, dove l’autore se la prende, tra l’altro, con “gli smarrimenti dei costituzionalisti”, e quindi anche con sé stesso. La critica è quella di avere uno scarso impegno per la difesa della Costituzione, e di assecondare i rischi di una riforma del sistema di governo che, qualunque essa sia, stravolgerebbe la Carta costituzionale.

Potrei facilmente replicare che i costituzionalisti parlano e scrivono di riforme dagli anni Settanta: quantomeno a partire dal dibattito sulla rivista Gli Stati, dove personalità come Mortati, La Pergola, Sandulli, Crisafulli e Galeotti discutevano della ipotesi di fare eleggere direttamente dagli elettori il presidente del Consiglio, il cd. “premierato elettivo”. Una proposta, che oggi sembra trovare consensi nella maggioranza e in parte dell’opposizione (Italia Viva e Azione). È una delle tre ipotesi di riforma, perché le altre due sono il presidenzialismo e il semipresidenzialismo. Tutte e tre le ipotesi hanno un minimo comune denominatore: l’elezione a suffragio universale del vertice istituzionale (Capo dello Stato o di governo), con conseguente valorizzazione del principio di sovranità popolare.

Certo, ci sono delle differenze, che non sono di poco conto: presidenzialismo vuol dire elezione diretta del capo del governo che è anche Capo dello Stato; semipresidenzialismo, invece, è elezione a suffragio universale del Capo dello Stato, che non è capo del governo. Questi sono due punti fermi da cui occorre partire, per chiarire meglio alcuni aspetti.

Il problema costituzionale italiano è il governo, non certo il Presidente della Repubblica, che funziona benissimo nel suo ruolo di garante. Un governo che da oltre dieci anni, ovvero da Monti in poi, non ha mai avuto un presidente del Consiglio che fosse espressione di una indicazione elettorale da parte dei cittadini. Questo sistema ha favorito una disaffezione elettorale, perché i cittadini non sono stati messi in condizione di conoscere da chi sarebbero stati governati. Questo sistema ha consentito il formarsi di più governi nella stessa legislatura, addirittura con maggioranze politiche diverse. Questo sistema ha prodotto ancora di più l’ingovernabilità.

Con la nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio, quale leader della coalizione politica che ha vinto le elezioni, si è tornati a essere una democrazia come quelle europee, dove gli elettori sanno chi sarà il loro capo del governo, in base all’esito delle elezioni politiche. Sarebbe opportuno muoversi sulla scia di questa affermazione istituzionale, unitamente a quanto gli italiani fanno da oltre venti anni, quando eleggono il sindaco e il presidente di regione. A livello locale e territoriale, infatti, i cittadini votano ed eleggono il capo del governo, insieme a una maggioranza espressione delle forze politiche che lo sostengono, grazie a un sistema elettorale che permette di premiare le liste collegate al candidato vincente.

Allora, perché nei governi decentrati c’è elezione diretta del vertice dell’esecutivo e a livello nazionale no? Si tratta di uno strabismo istituzionale, che andrebbe corretto con delle nuove lenti costituzionali. La proposta che qui si vuole ribadire, già più volte da me avanzata in altre sedi, è quella di codificare in Costituzione l’elezione diretta del primo ministro. Emulando così il sistema del premierato britannico (il cd. “modello Westminster”), che deve però tradursi in una norma della Costituzione scritta (a differenza di quella britannica, che invece scritta non è).

Una forma di governo che rafforzerebbe la figura e il ruolo del capo del governo, il quale sarebbe l’effettivo titolare dell’indirizzo politico, con alcune prerogative costituzionali, quali il potere di scioglimento anticipato delle Camere e la revoca dei ministri. E con un Presidente della Repubblica, immutato nel suo ruolo e nelle sue prerogative, quale potere neutro e garante della Costituzione. Il capo del governo dovrebbe essere sostenuto da una maggioranza parlamentare, espressione di un sistema elettorale che premia, maggioritariamente, la lista o le coalizioni di liste che sostengono il candidato primo ministro. Ed eventualmente, ma non necessariamente, con il meccanismo, già presente a livello locale e regionale, del cd. simul stabunt simul cadent, e cioè che governo e Parlamento nascono e cadono insieme. Pertanto, se le Camere sfiduciano il governo si autosciolgono, in modo che si possa tornare alle urne per eleggere nuovamente governo e Parlamento, che risultano essere legati e collegati l’uno all’altro.

Un governo scelto dal popolo per un governo di legislatura, come lo chiamava Galeotti, a inizi anni Ottanta, nel progetto del cd. “gruppo di Milano”, diretto da Miglio, che adesso Zagrebelsky accusa di essere stato “un progetto tecnicamente eversivo”. Non è presidenzialismo ma neoparlamentarismo. Ovvero un’evoluzione del sistema parlamentare, di cui conserva il rapporto fiduciario, che si sviluppa nel senso di garantire stabilità e restituire centralità alla sovranità popolare. Per avere governabilità senza comprimere la rappresentanza. A differenza del presidenzialismo e del semipresidenzialismo, non comporterebbe una estesa e profonda modifica della Costituzione, ma sostanzialmente poche norme: l’elezione a suffragio popolare del primo ministro e il potere, in capo allo stesso, di scioglimento anticipato delle Camere e di revoca dei singoli ministri. E poi, aspetto di assoluta rilevanza, lascerebbe il Presidente della Repubblica nelle sue originarie prerogative costituzionali, che non verrebbero modificate né ridotte.

Infine: sarebbe opportuno che della riforma della forma di governo si discutesse, tra le forze politiche, in seno a una commissione bicamerale, salvo poi dare seguito alla procedura di revisione costituzionale di cui all’art. 138 cost. E quindi, approvazione a maggioranza qualificata oppure referendum confermativo.

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