Un decreto prevede la necessità di autorizzazione preventiva per alcuni trasferimenti nel settore dell’aviazione verso Armenia, Iran, Kazakistan e Kirghizistan. L’obiettivo è contrastare i tentativi di elusione delle sanzioni imposte nei confronti della Russia e della Bielorussia per la guerra in Ucraina
Da alcuni giorni c’è una novità per chi, nel settore dell’aviazione, intende esportare dall’Italia motori a pistone o a scoppio e loro componenti o per fornire servizi di intermediazione e di assistenza tecnica verso Armenia, Iran, Kazakistan e Kirghizistan. Serve, infatti, l’autorizzazione preventiva da parte del ministero degli Esteri. È quanto prevede un decreto dello stesso dicastero datato 10 luglio 2023 e pubblicato una settimana più tardi in Gazzetta Ufficiale.
L’obiettivo del decreto è contrastare i rischi di elusione delle sanzioni imposte nei confronti della Russia e della Bielorussia per l’invasione dell’Ucraina. Armenia, Kazakistan e Kirghizistan sono interessati dal provvedimento in quanto membri, insieme a Russia e Bielorussia, dell’Unione economica eurasiatica. L’Iran, invece, negli ultimi mesi ha fornito alla Russia droni e armamenti utilizzati nella guerra. Per questo, oggi il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito oggi un nuovo quadro di restrizioni verso l’Iran vieta l’esportazione dall’Unione europea di componenti utilizzati nella costruzione e nella produzione di veicoli aerei senza pilota (Uav).
Il governo italiano ha scelto di avvalersi della clausola catch-all prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, che adeguava la normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea sull’esportazione di prodotti e tecnologie dual-use. Il decreto prevede che siano subordinate ad autorizzazione preventiva “le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica” che hanno come destinazione finale i quattro Paesi, relative ai seguenti due tipologie di prodotti: motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell’aviazione (per il quale si intendono aeroplani, veicoli aerei senza pilota, elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati); parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui al primo punto.
In pratica, in caso di esportazioni di questi prodotti, di operazioni di intermediazione e di assistenza tecnica, gli operatori italiani dovranno effettuare una valutazione tecnica e soltanto dopo di essa, in caso di risposta affermativa, potranno preventivamente richiedere all’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento. Le disposizioni del decreto rimangono in vigore per un periodo di tre anni.