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Informazioni classificate. Cosa c’è nell’accordo Italia-Usa

Da novembre è in vigore l’intesa. Si tratta di un documento tecnico fondamentale per regolare soprattutto le attività tra aziende e amministrazioni in campo riservato

Italia e Stati Uniti hanno recentemente aggiornato le loro misure per la protezione delle informazioni classificate. L’hanno fatto tramite un accordo, composto di 23 articoli e un appendice, firmato a Roma il 25 luglio scorso da Elisabetta Belloni, che è stata fino al mese scorso direttore generale del Dipartimento delle informazione per la sicurezza (Dis) prima di lasciare l’incarico al prefetto Vittorio Rizzi, e Jack Markell, allora ambasciatore americano a Roma. È entrato in vigore il 12 novembre. Nelle scorse ore è stato pubblicato sul sito web della diplomazia statunitense.

Si tratta di un documento molto tecnico, che aggiorna le precedenti norme. La prima stesura, infatti, risale al 1964. L’accordo è indispensabile per regolare soprattutto le attività tra aziende e amministrazioni in campo riservato, integrando la cornice Nato e/o Difesa, spiega un addetto ai lavori. Dunque, niente di insolito, anzi: è cruciale che le istituzioni che sovrintendono nei rispettivi ordinamenti alla sicurezza nazionale sottoscrivano questi accordi. È del 2020 quello sottoscritto tra il governo italiano e quello britannico. Gli Stati Uniti, invece, negli ultimi quattro anni ne hanno firmato con altri Paesi come Kosovo, Slovacchia, Macedonia del Nord e Croazia. Altra questione sono i memorandum firmati tra i servizi collegati, che sono atti secretati.

L’articolo 5 dell’accordo regola la designazione delle informazioni classificate alla luce di una differenza tra i due Paesi: per gli Stati Uniti i livelli sono tre, ovvero “confidential”, “secret” e “top secret”; per l’Italia sono quattro, cioè “riservato”, “riservatissimo”, “segreto” e “segretissimo”. Non c’è equivalenza negli Stati Uniti con il “riservato” italiano. Per questo, l’appendice regola come gli Stati Uniti gestiscono le informazioni classificate “riservato” dall’Italia.

L’articolo 7 spiega che “salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, la Parte ricevente non divulga Informazioni Classificate della Parte trasmittente a nessuna parte terza, ivi inclusi Governi, individui, società, istituzioni, organizzazioni o altri enti di parti terze, senza il previo consenso scritto della stessa Parte trasmittente”.

Vengono disciplinati anche, tra le altre cose: la protezione, la custodia, le modalità di trasmissione, riproduzione e distruzione delle informazioni classificate; le abilitazioni di sicurezza personali; la responsabilità sulle strutture; le visite; le modalità delle risoluzione delle controversie. “Ciascuna Parte è responsabile del sostenimento dei costi da essa affrontati per l’attuazione del presente Accordo”, ovvero per la gestione delle informazioni classificate, recita l’articolo 22.


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