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Crans-Montana, cosa c’è dietro il ritiro dell’ambasciatore a Berna. La versione di Curti Gialdino

Di Carlo Curti Gialdino

La liberazione di Jacques Moretti dopo il rogo di Crans-Montana ha sollevato forti perplessità sull’adeguatezza delle misure cautelari adottate. L’Italia ha reagito con il richiamo dell’ambasciatore a Berna, segnalando ufficialmente indignazione e attenzione verso le attese di giustizia delle vittime. Il commento di Curti Gialdino, già ordinario di Diritto dell’Unione europea alla Sapienza e vicepresidente dell’Istituto diplomatico internazionale

La decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion del 23 gennaio scorso di porre fine alla detenzione di Jacques Moretti, che, secondo quanto finora emerso, è il gestore di fatto del locale Le Constellation di Crans-Montana dove si è prodotto il tragico rogo di fine anno, ha destato sconcerto non solo nei familiari delle vittime e delle persone ferite, di cui alcune in gravi condizioni, ma anche nella stessa opinione pubblica nazionale.

La domanda che tanti si sono posti è se le misure meno afflittive, quali il versamento di una cauzione di 200 mila franchi (215 mila euro), il ritiro dei documenti di espatrio, l’obbligo giornaliero di firma, alternative alla carcerazione preventiva prima del processo ed espressamente previste dall’art. 237 del codice di procedura penale (CPP) svizzero, siano sufficienti, nel caso di specie, ad impedire il rischio che il sospettato non si presenti al processo, inquini le prove, possa intimidire i testimoni o possa addirittura commettere ulteriori reati.

In proposito va osservato che, secondo la prassi applicativa dell’art. 238 CPP, l’idoneità della cauzione a neutralizzare il rischio di fuga dipende dalla sua effettiva capacità dissuasiva nel caso concreto.

Quando essa, come nella specie, è versata da terzi e non incide direttamente sulla sfera patrimoniale dell’indagato, non si può escludere che l’effetto coercitivo risulti attenuato.

La Farnesina, che insieme a Palazzo Chigi, segue con grande attenzione la vicenda fin dall’inizio ed ha annunciato che intende procedere, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, alla costituzione di parte civile nel processo nei confronti dei responsabili, ha istruito l’ambasciatore d’Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornado, “di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell’Italia”.

Parrebbe che la richiesta non abbia avuto riscontro o che l’esito non sia stato positivo, considerato che la procuratrice ha dichiarato: “Non voglio provocare un incidente diplomatico tra i due Paesi. Non cederò a un’eventuale pressione delle autorità italiane”.

A questo punto è stato “disposto il richiamo a Roma dell’ambasciatore Cornado per definire le ulteriori azioni da intraprendere”.

Dal punto di vista del diritto diplomatico la vicenda può essere vista sotto diversi aspetti.

In primo luogo ci si può chiedere se la richiesta di incontrare la procuratrice generale del Canton Vallese possa essere configurata come una ingerenza negli affari interni della Confederazione svizzera, come tale vietata della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche.

Al riguardo va però rilevato che la medesima Convenzione assegna all’ambasciata il compito di “proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei suoi cittadini nei limiti ammessi dal diritto internazionale”.

Ora, quando un sistema giudiziario adotta misure che possono apparire inadeguate, lo Stato accreditante, se le vittime del reato sono suoi cittadini, ha il dovere di rappresentarlo attraverso il proprio ambasciatore.

Si potrebbe argomentare che l’ambasciatore si sarebbe dovuto rivolgere al Ministero degli Esteri, ma, nella specie, va ricordato che Cornado è stato coinvolto in prima persona fin dall’indomani della tragedia e che già il 12 gennaio scorso, sempre su istruzioni di Palazzo Chigi e della Farnesina, ha incontrato la procuratrice generale per sollecitare la massima celerità e rigore nelle indagini.

In secondo luogo, va ricordato che il richiamo del capo missione è previsto dalla prassi diplomatica per rendere in modo pubblico e ufficiale un profondo disappunto o una protesta verso le azioni delle autorità del Paese ospitante.

Per quanto riguarda l’Italia meritano menzione almeno due precedenti: il richiamo dell’ambasciatore Maurizio Massari dal Cairo, l’8 aprile 2016, motivato dalla mancanza di trasparenza delle autorità egiziane sul caso di Giulio Regeni (Governo Renzi, Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni), e il richiamo dell’ambasciatore Giacomo Sanfelice di Monteforte da Nuova Delhi, il 18 maggio 2012, (Governo Monti, Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata), nel caso dei marò Latorre e Girone.

Con il richiamo dell’ambasciatore, Roma ha voluto inviare a Berna un messaggio molto chiaro dell’attenzione con la quale il Governo segue la vicenda e segnalare che certe decisioni procedurali rischiano di offendere il senso comune e l’aspettativa di giustizia delle vittime.


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