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Ecco il potere che la nuova legge elettorale assegna agli elettori. Scrive Sterpa

Di Alessandro Sterpa
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Non soltanto una nuova formula per trasformare i voti in seggi, ma un meccanismo che rimette nelle mani degli elettori la scelta tra stabilità e rappresentanza. La soglia del 42%, il premio di maggioranza e l’alternativa proporzionale disegnano un sistema a doppio binario: se dalle urne emerge una coalizione forte, governa; altrimenti, la partita torna in Parlamento. Un “libertellum” pensato per contenere frammentazione e radicalizzazione senza comprimere il pluralismo. La lettura di Alessandro Sterpa sulla nuova legge elettorale

Con riguardo alla nuova proposta di legge elettorale, l’elettore sarà in grado di scegliere direttamente come far funzionare il rapporto tra “rappresentanza-rappresentatività” e “governabilità-stabilità” ossia tra quei due principi da bilanciare in modo ragionevole in ogni disciplina elettorale.

Il legislatore, infatti, gode di una ampia discrezionalità nel porre le regole per le elezioni accedendo a formule del più vario tipo; uno degli argini a questa libertà è che le scelte non siano irragionevoli ossia non schiaccino una delle due esigenze da soddisfare contemporaneamente: rappresentare adeguatamente le forze politiche che concorrono e garantire stabilità alla maggioranza senza effetti eccessivamente distorsivi sulla rappresentatività.

Il disegno di legge in discussone al Senato possiede una caratteristica rilevante ossia la “doppia modalità” di funzionamento del meccanismo elettorale; non vi è dubbio – infatti – che da queste regole può emergere una democrazia maggioritaria stabile con una coalizione scelta dagli elettori e garantita da un premio di governabilità purché sia la più votata con almeno il 42% dei consensi. In questo caso, l’elettore è in grado di decidere da quali forze politiche far governare per un tempo – si presume – coincidente con l’intera legislatura. Si tratta di una “prima modalità” ormai nota.

Accanto a questo “esito maggioritario” della legge elettorale, infatti, vi è – tuttavia – anche un “esito proporzionale” che può realizzarsi nel caso nessuno dei soggetti che concorrono dovesse raggiungere il 42% dei voti.

A quel punto, non sarà stato l’elettore a comporre in primis la maggioranza di governo avvalendosi della premialità assegnabile ad un’offerta politica, ma spetterà alla dinamica parlamentare formarla.

Sono convinto che si tratti di un potere davvero rilevante che la legge assegna all’elettore e, quindi, uno dei caratteri qualificanti di questa legge elettorale. Sarà l’elettore, infatti, a decidere se è opportuno che scatti “l’esito maggioritario” piuttosto che “l’esito proporzionale”; faccio notare che le regole del progetto assecondano la concreta possibilità che questa scelta sia libera e a disposizione degli italiani.

Si noti bene che non si tratta di una opzione residuale, ma di una delle due egualmente legittime e rimesse – senza preferenze a priori – alla sovranità del voto nelle diverse fasi storico-politiche in cui sarà chiamato al voto. Questo “libertellum” (più che “sabilicum”), grazie a detta flessibilità di funzionamento, potrebbe resistere per un po’ di tempo anche all’ennesima idea di modificare le regole del gioco.

Molte regole della proposta sono coerenti con questo “doppio uso”.

La previsione di una soglia di sbarramento esterna pari al 3% – per una lista che si presenti fuori dai poli considerati oggi sulla carta più rappresentativi – appare costituzionalmente ragionevole proprio perché accessibile; non a caso si tratta di una soglia inferiore al 4% per le elezioni per il Parlamento europeo e alle soglie previste nella “legge Calderoli” per le liste in solitaria che erano pari al 4% alla Camera e all’8% (su base regionale) al Senato.

Ciò significa che se le coalizioni non dovessero essere costruite in modo da assumere, per gli elettori, una adeguata funzione rappresentativa ai fini della vittoria di una delle due, la presenza di una molteplicità di liste al di fuori di esse apre alla concreta possibilità che un 16-20% dell’elettorato preferisca l’offerta esterna ai due “macro-poli” neutralizzando l’effetto maggioritario e, al tempo stesso, concretizzando quello proporzionale. Un classico “pluralismo esterno alle coalizioni” insomma.

Sul punto non condivido l’analisi di Stefano Ceccanti (e di altri) che evidenza il rischio di coalizioni radicalizzate che si de-radicalizzerebbero solamente attraverso un turno di ballottaggio successivo. Certo, il ballottaggio può avere in alcuni casi questa funzione, ma non è l’unica strada; anzi.

Proprio il ballottaggio costringe a formare coalizioni catch-all (pigliatutto), visto che basta un voto nel secondo turno per prevalere.

Invece, nello schema in esame, l’elettore “moderato” può stemperare il sistema ritenuto troppo radicalizzato fin da subito votando, ad esempio, una forza centrale fuori dai due poli ora più grandi, per costringere – dopo il voto – uno o entrambi i poli a comporre la propria azione con questa realtà e produrre un effetto “de-polarizzante”. O, ancora, si potrebbe comporre una maggioranza trasversale ai vari soggetti politici eletti.

Coerente con questa impostazione “dual use” del meccanismo elettorale è anche l’emendamento approvato alla Camera sul computo dei voti delle liste più piccole della coalizione. Ai seggi accede solamente chi supera il 3% e una delle liste (la più votata) sotto questa soglia; le “micro-liste” sono escluse, però, non solo dalla rappresentanza “diretta” ma finanche dal computo ai fini dell’assegnazione del premio di governabilità.

Questa previsione tempera la logica della coalizione catch-all (per arrivare al 42%) con la quale si rischia di creare maggioranze instabili perché politicamente frammentate.

Con la presenza di “micro-liste” unitamente al tetto del numero di seggi (220 alla Camera e 113 al Senato) si rischia infatti di produrre l’“effetto Turigliatto” ossia far dipendere il Governo dal voto di pochi parlamentari e probabilmente dai più radicali-identitari della maggioranza.

Certo, i candidati delle “micro-liste” potrebbero essere eletti altrove (nella lista del premio) e ricostituire quella componente in sede parlamentare; o, ancora, quelle “micro-liste” potrebbero coalizzarsi sotto un unico simbolo per superare il limite normativo introdotto.

Tuttavia, non si tratterebbe della stessa cosa: i soggetti politici più piccoli saranno costretti a scelte selettive nelle candidature e non si potranno misurare singolarmente (“pesare” ai fini di accordi politici) nel voto e non è detto che la lista unitaria sia premiata, vista l’eterogeneità della sua composizione, dagli elettori.

Inoltre, nel caso non scattasse il premio di governabilità, la mancata rappresentanza dei soggetti più piccoli produrrebbe un effetto di deterrenza sulla logica della frammentazione per le successive elezioni.

Questa regola potrebbe evitare alcuni dei difetti della “legge Calderoli” che, con lo sbarramento al 2% nella coalizione, ha creato nel 2006 vere e proprie coalizioni catch-all di cui tutti portiamo memoria riguardo all’omogeneità e agli effetti sulla stabilità di governo.

Coerente con la “doppia funzionalità” è anche la previsione di un tetto di seggi per la maggioranza (220 e 113 pari al 55%) alla quale è assegnato il premio. Si tratta di una scelta costituzionalmente coerente nella misura in cui il vincitore non potrà eleggere da solo i componenti di Csm e Corte costituzionale di spettanza del Parlamento in seduta comune.

Quanto al Presidente della Repubblica, si tratta di un “non tema”. Dal 1948 le maggioranze di governo (salvo i casi dei governi di minoranza) possono eleggere in autosufficienza il Capo dello Stato dopo il terzo scrutinio.

Anzi, con la previsione di un tetto massimo di maggioranza, unitamente alla riduzione del numero di parlamentari e stante la costante quota di rappresentanti delle Regioni (art. 83 Cost.), la maggioranza può anche essere meno forte rispetto al passato.

Altro effetto del “tetto maggioritario” è quello di dare uno spazio ampio alle diverse opposizioni che possono lavorare per costruire l’alternativa di governo ma, allo stesso tempo, nel caso fosse necessario, sostituire una forza di maggioranza che si radicalizzi nel corso della legislatura.

Infine, coerente con il “dual use” del sistema elettorale è anche l’obbligo della individuazione, da parte dei partiti, del Presidente del Consiglio da indicare per l’incarico di formare il governo.

Questa indicazione ovviamente costituisce un vincolo politico e non giuridico in ragione degli artt. 67 e 92 della Costituzione che ne impongono una lettura costituzionalmente conforme.

Essa possiede, però, una rilevante funzione di trasparenza di fronte all’elettore e concorre a metterlo nelle condizioni di scegliere se far scattare o meno “l’effetto maggioritario” della legge elettorale.

Sapere chi presumibilmente guiderà il governo completa coerentemente questo approccio della proposta fornendo all’elettore ulteriori elementi di valutazione: il “capo della coalizione” che guiderà l’esecutivo in caso di vittoria.

L’elettore, ad esempio, potrebbe considerare di votare fuori dalle coalizioni proprio in ragione della radicalizzazione delle rispettive candidature di vertice e preferire così che alla formazione di un governo diverso si arrivi attraverso “l’effetto proporzionale”. Proprio in ragione di ciò appare costituzionalmente irrispettosa, sia verso l’elettore che verso il Capo dello Stato, l’idea – circolata sui media – di poter indicare un nome fittizio come “capo coalizione”.

Quel nome serve a far funzionare il meccanismo del “doppio sistema” elettorale in mano alla scelta degli elettori che, nel caso di indicazioni fittizie, non sarebbero aiutati in questo.

Per non parlare del probabile effetto punitivo per la coalizione che lo facesse, nella misura in cui dichiarerebbe implicitamente di non volere che scatti la logica maggioritaria nel voto, lasciando nei fatti liberi gli elettori di orientarsi fin da subito altrove ossia verso l’altra coalizione nella logica maggioritaria o altrove come accade nella logica “proporzionale”.

Il disegno di legge inserisce un meccanismo “a doppio funzionamento” che fornisce all’elettore una centralità nuova nella scelta del punto di bilanciamento tra “rappresentanza-rappresentatività” e “governabilità-stabilità” anche se minore di quella realizzabile con altri meccanismi.

Si tratta di un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che, stante la radicalizzazione del contesto politico, può valorizzare la stabilità senza privarla di capacità di governo operando sull’alternativa tra premiare una coalizione ritenuta adeguata o, in assenza, riportare le dinamiche alla dialettica tipica della forma di governo parlamentare italiana.


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