Per Il Terzo settore e il processo riformatore avviato dalla legge 117/2017 e in attesa dei decreti attuativi i tempi supplementari scadono il 2 agosto. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto correttivo sull’impresa sociale a pochissimi giorni dal termine ultimo per apportare al testo le necessarie modifiche, e questo tassello fondamentale si aggiunge al completamento della riforma del Terzo settore.
L’impresa sociale rappresenta un modello economico alternativo con un grande potenziale di innovazione sociale e una soluzione, unica nel suo genere, per la costruzione di partenariati tra diversi soggetti mettendo l’economia al servizio della comunità. Ma ad un anno dall’avvio, la riforma del Terzo settore ha evidenziato criticità che devono essere emendate. Un ulteriore ritardo nell’emanare un primo correttivo del Codice del Terzo settore(Cts) prolunga una situazione ormai non più sostenibile di incertezza normativa – sul piano fiscale e civilistico – e organizzativa che complica e, in alcuni casi, rischia di compromettere l’opera di 11 milioni di soci e volontari impegnati in oltre 300mila organizzazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nelle nostre comunità. Tutte queste associazioni sono tenute, entro febbraio 2019, a modificare i propri statuti sociali e a ridefinire aspetti determinanti della loro attività, fino al cambiamento della stessa qualifica giuridica. Tutto ciò non può essere effettuato in presenza di un dato normativo incompleto e instabile che, anche alla luce della eventuale proroga di 4 mesi per l’adozione dei provvedimenti correttivi, è passibile di ulteriori modifiche.
Certezze normative, fiscali e civilistiche sono peraltro indispensabili anche per sbloccare la costituzione di nuovi soggetti fermi da più di un anno nell’attesa che si definisca un quadro normativo certo. È necessario che il governo, provveda a una interlocuzione organica con il Forum del Terzo settore, organismo che rappresenta 85 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello, per un totale di oltre 141mila sedi territoriali, che operano negli ambiti del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e solidale del nostro Paese – su tutti i provvedimenti inerenti il completamento e l’attuazione della riforma.
Il governo deve esercitare la delega emanando uno o più provvedimenti correttivi; infatti un primo correttivo contenente le indispensabili modifiche e precisazioni relative al funzionamento delle associazioni, al trattamento fiscale e alla proroga dei tempi per gli adeguamenti statutari deve essere emanato entro il 2 agosto, come previsto dalla legge delega, consentendo agli enti di attivare in tempi adeguati valutazioni e processi democratici interni ineludibili e inoltre deve sbloccare l’iter di approvazione del decreto che definisce le attività secondarie (art 6 del Dlgs 117/2017).
Inoltre ma solo per fare un esempio, vi sono alcune questioni che vanno chiarite: gli articoli 32 e 35 del Cts, rispettivamente per le organizzazioni di volontariato e per le imprese sociali, prevedono un numero minimo di associati. Ma cosa accade se, nel corso dell’attività, si dovesse scendere sotto questo minimo? Si perde la qualifica tipizzata e si diventa ente del terzo settore come categoria di carattere generale. E se così fosse, questa mutazione, che comporta, ad esempio, l’iscrizione ad una diversa sezione del registro (vedi articolo 46 comma 1), da che data avrebbe luogo? E, in particolare, in quale momento andrebbe “evidenziata”. Nel corso dell’esercizio o solo alla fine del periodo di imposta? Questo perché la disciplina fiscale degli enti del terzo settore può essere difforme da quella delle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale e, pertanto, avere contezza del quando accade la perdita del requisito costitutivo la natura di ente tipizzato appare decisivo anche per una corretta gestione della determinazione degli aspetti fiscali legati alla attività svolta. In buona sostanza bisogna fare chiarezza e presto.