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I lavori del ponte di Genova senza gara? Ecco i rischi

Di Davide Maresca
genova

Le recenti dichiarazioni riportate dagli organi di stampa relative ad ipotetiche trattative con la Commissione europea per consentire l’affidamento dei lavori del ponte ad un soggetto diverso da Autostrade oltre che le varie misure previste nel decreto Genova meritano alcune precisazioni di carattere tecnico.

La costruzione del Ponte è attualmente parte della concessione di costruzione e gestione di Autostrade per l’Italia la quale è, quindi, l’unico soggetto che ha titolo di presentare un progetto per la costruzione al concedente, cioè al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Insomma Autostrade ha il dovere e pure il diritto di eseguire il progetto e affidare i lavori (Autostrade per l’Italia non è un costruttore). I lavori, infatti, possono essere anche affidati a terzi posto che l’art. 177 del codice degli appalti consente al Concessionario di procedere con procedure di affidamento accelerate per un massimo del 40% dei lavori complessivamente in concessione. Questo regime è tutelato dal c.d. legittimo affidamento, principio vincolante a livello europeo posto che la convenzione è il risultato di un complesso iter di aggiudicazione e regolatorio (partito con la privatizzazione) basato proprio sulle regole del diritto dell’Unione europea. Questo principio non può essere derogato né dalla Commissione europea né dalla Repubblica italiana durante un’eventuale trattativa.

L’eventuale affidamento ad un soggetto diverso da parte del commissario straordinario, senza che sia stato prestato il consenso da Autostrade, implica invece una deroga alla convenzione e, di fatto, una parziale espropriazione, possibile solo con il consenso del concessionario.

Infine, anche nel caso in cui lo Stato decidesse di “derogare” la convenzione e al principio europeo del legittimo affidamento, sobbarcandosi il relativo rischio, andrebbe considerato che le regole per l’affidamento dei lavori da parte del Commissario non sono “dispositive” cioè non possono essere negoziate né amministrate attraverso presunte trattative con la Commissione europea (a differenza, ad esempio, delle norme in materia di aiuti di stato che prevedono una fattispecie di amministrazione ai sensi dell’art. 108 del Tfue). Le norme europee prevedono semplicemente l’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, anche molto veloce: se fosse una procedura ristretta non durerebbe più di 15-30 giorni. Da questa procedura, però, non può certo essere esclusa Autostrade a priori così come nessun altro soggetto; in questo caso, si verificherebbe una sorta di “sentenza con legge” che aprirebbe un problema giuridico sulla crisi della Comunità di diritto e sulla separazione tra il potere esecutivo, quello giudiziario e quello legislativo di rilevanza sicuramente comunitaria.

Insomma, cercare di anticipare il lavoro della magistratura a colpi di decreto legge può non essere un percorso tecnicamente facile né completamente prevedibile.


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