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Ordinanze e sicurezza. Se c’è caos fra Stato ed enti locali. Il punto di Monti

Di Andrea Monti

Il ritorno a casa di Silvia Romano è stato caratterizzato dalla “reprimenda” che il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha rivolto a giornalisti e fotoreporter “accusati” di essersi accalcati pur di scattare una foto e dunque di non avere rispettato le distanze di sicurezza. Formalmente corretto, il monito del sindaco trascura il fatto che, come responsabile della sicurezza urbana ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico degli enti locali egli avrebbe dovuto definire preventivamente delle regole di ingaggio per evitare quello che è accaduto. È una prassi comune, per esempio, quella di selezionare un numero ristretto di fotografi da ammettere all’evento (eliminando così l’assembramento) con l’impegno di consegnare gli scatti agli altri colleghi esclusi dall’accesso.

Questo evento di cronaca, ultimo ma non ultimo fra tutti quelli che si sono verificati in periodo di lockdown, ripropone il tema del modo (sbagliato) in cui è stata ripartita la competenza su ordine e sicurezza pubblica fra Stato ed enti locali con l’abolizione del Titolo V della Costituzione.

Formalmente gli ambiti sono chiari: allo Stato, meglio, al governo, la “polizia di sicurezza”, ai comuni la “polizia amministrativa” e la “sicurezza urbana”.

Intuitivamente quando si legge il termine “polizia” si pensa ad automobili con lampeggianti, divise e pistole. Questo, tuttavia, non è corretto perché, a stretto rigore, “polizia” significa attività di controllo che non necessariamente implica l’utilizzo di strumenti coercitivi e abbigliamento “pare” (“pare”, non “para”) militare.

Dunque la “polizia locale” non avrebbe, a stretto rigore, bisogno di esibire un’apparenza “pare” poliziesca se non per il fatto che oltre a quelli amministrativi ha anche compiti di polizia giudiziaria (e dunque a supporto del pubblico ministero) e di pubblica sicurezza (con attribuzione dello status per via di un decreto prefettizio).

Inoltre, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il sindaco era ufficiale di pubblica sicurezza solo in quei comuni, diversi da quelli sede di prefettura, questura, dove non era presente almeno un commissario distaccato o un maresciallo o un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri. Nel nuovo assetto, il sindaco assume tout-court poteri di pubblica sicurezza “camuffati” nella definizione di “sicurezza urbana” .

È chiaro, dunque, che in termini concreti non ci sono differenze sostanziali fra le competenze centrali e locali in materia di polizia di sicurezza il che crea, evidentemente e come ha dimostrato la vicenda milanese, una serie di problemi.

Il primo, è quello della competenza specifica del livello politico.

Ordine e sicurezza pubblica sono materie molto complesse che, per essere padroneggiate, richiedono studio ed esperienza sul campo. È altamente improbabile che un sindaco e/o un assessore, a meno che non abbiano maturato esperienze professionali nel settore, possano avere una reale comprensione di queste problematiche.

Il secondo è quello dell’assenza di una chiara linea di comando. Quando la polizia locale opera in ambito di pubblica sicurezza dovrebbe dipendere solo dal prefetto e dal questore ma formalmente anche il sindaco, per via del famigerato articolo 54, può rivendicare un ruolo.

Il terzo è che i provvedimenti di ordine e sicurezza pubblica possono essere impopolari. Mentre un tecnico può valutarli in modo meno condizionato dall’opportunità politica, l’amministratore locale non ne può prescindere.

Il quarto, e forse il più rilevante, è l’uso politico da parte degli enti locali di queste competenze in materia di pubblica sicurezza. I sindaci hanno il potere di emanare ordinanze cosiddette “contingibili e urgenti” che devono essere eseguite senza contestazioni, salvo annullamento da parte del Tar. Per quanto rapidi, tuttavia, i tempi della giustizia non lo sono così tanto da bloccare le “invasioni di campo” commesse dagli enti locali a danno delle competenze centrali. Il risultato pratico, e il recente caso della Regione Calabria lo dimostra, è la sostanziale possibilità per l’ente locale di derogare alle prescrizioni dell’esecutivo e alle leggi dello Stato abbastanza a lungo da conseguire effetti politici. Il caos ordinanze, in altri termini, ha precipitato l’Italia all’era dei comuni medievali, dove ciascuno aveva il proprio statuto e dove, dunque, il viandante era sottoposto a tante leggi quante erano le città che attraversava.

Alla prova dei fatti, l’emergenza Covid-19 ha dimostrato che l’attribuzione dei poteri di pubblica sicurezza agli enti locali è stata mal progettata e dunque già sappiamo, se dovesse ripresentarsi un’emergenza di magnitudo uguale o superiore a quella provocata dal coronavirus, cosa ci aspetta.

Sarebbe dunque necessario trovare un accordo politico per rivedere l’assetto giuridico della sicurezza (nel quale riportare alla sede propria anche la Protezione civile) e della pubblica sicurezza in particolare. Questa è, tuttavia, un’ipotesi altamente improbabile perché difficilmente regioni e comuni che hanno esteso per fatti concludenti il proprio raggio d’azione accetteranno di vederselo ridotto.


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