Uno statuto normativo per l’impresa in tempo di crisi. E’ la proposta del vostro Rubricante per scongiurare l’implosione del sistema. Gli esperti convengono sul fatto che l’emergenza Covid-19 avrà durata ed effetti di medio-lungo periodo. In questo ordine di idee, la logica e diversi profili della disciplina che struttura la forma organizzativa dell’impresa risultano non più adeguati. Definiti con riferimento alle ordinarie dinamiche, interne ed esterne, dell’attività imprenditoriale rischiano di asfissiarla. Si pensi, ad es., all’impianto delle disposizioni che regolano l’assetto organizzativo dell’impresa: assumono come fisiologica la continuità aziendale e il rapporto con la crisi viene colto in termini di prevenzione, nell’ottica della tempestiva attivazione di strumenti di risanamento. Questo impianto è stato rafforzato con la recente novella dell’art. 2086 c.c.. Dal 16 marzo 2019, le imprese, non individuali, sono tenute ad assetti organizzativi, amministrativi e contabili “adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, anche in funzione della rivelazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Questi istituti sono, tutti presidiati da responsabilità, civili e penali, a carico di chi non pone in essere quanto dovuto.
Il problema è che l’orizzonte temporale di 12 mesi richiesto per la continuità aziendale (principio OIC n. 29) è insostenibile nei fatti e concettualmente. In base al postulato del going concern, se non sussistono i presupposti per la prosecuzione dell’attività in condizioni ordinarie, chi ne ha la direzione deve provvedere alla liquidazione ovvero all’attivazione degli strumenti di regolazione della crisi. Ma solo un astrologo potrebbe, oggi, lanciarsi in previsioni sul futuro anche prossimo.
Occorre prendere atto che la crisi del sistema socio-economico, connessa all’emergenza coronavirus, è un fattore di costante turbamento e perturbamento della continuità aziendale, che mette in discussione gli assunti ordinari. Il periodo emergenziale impone una riconsiderazione del rischio di impresa. L’art. 7 del decreto Cura Italia stabilisce che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale “può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020”. Si tratta di un’utile soluzione per superare lo scoglio del bilancio 2020 ma, di per sé, non è sufficiente a creare condizioni adeguate alla prosecuzione dell’attività nell’anno in corso. Bisogna arrivare al 2020! Ed è evidente che richiedere la garanzia dello Stato equivale a riconoscere l’(attuale) insostenibilità da parte dell’impresa del corrispondente indebitamento.
In questo quadro, occorre avere il coraggio intellettuale di rivedere l’attuale impostazione normativa che ha nella continuità aziendale un presupposto, per considerarla, piuttosto, un obiettivo dell’attività imprenditoriale, di cui deve dimostrata la ragionevole perseguibilità. Così gli assetti organizzativi, più che alla prevenzione della crisi, dovrebbero essere funzionali al monitoraggio della sostenibilità nel medio periodo dell’attività, considerando come intrinseca l’instabilità derivante dalla crisi sistemica.
In questo ordine di idee, anche l’adozione di assetti adeguati alla “natura” e alle “dimensioni” dell’impresa andrebbe riformata perché i due parametri muovono da una visione ideal-tipica del fenomeno economico, certamente non coerente con l’attuale instabilità. A ciò si aggiungano gli oneri che questo approccio comporta. La questione diviene ancor più rilevante ove si considerino gli standard imposti dalle regolamentazioni tecniche e dagli enti di normazione, spesso definiti secondo criteri predeterminati e categoriali che prescindono dal contesto concreto. Qui, non si tratta di affievolire i livelli di protezione ma di consentire la loro calibrazione alla luce delle esigenze e della situazione fattuale. Le norme tecniche devono essere funzionali alla migliore prosecuzione dell’impresa e non il contrario.
In conclusione, per rilanciare le imprese occorre andare oltre le misure di adeguamento nella normativa vigente e ripensare le opzioni di fondo. (Formiche nr. 158/2020)