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Perché la proroga dello stop ai licenziamenti è un errore

Di Gabriele Fava

Lo stop agli esuberi fino al 30 giugno contribuisce unicamente a consolidare ulteriormente le perplessità sin qui avanzate sia in termini di vantaggio sociale che in termini di legittimità costituzionale della misura. Il commento dell’avvocato Gabriele Fava

Già da qualche settimana, con l’insediamento del nuovo governo, è tornata al centro del dibattito politico e sindacale la sorte del blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali (questi ultimi solo laddove giustificati da motivi economici) introdotto ab origine dal Decreto Cura Italia sin dall’ormai lontano 18 marzo 2020 ed oggetto di ripetute proroghe, da ultimo da parte della legge di bilancio per il 2021 sino al prossimo 31 marzo.

Dalla bozza del Decreto Legge Sostegno, attualmente allo studio del governo, emerge un’ulteriore estensione generalizzata del divieto sino al prossimo 30 giugno, nonostante negli ultimi giorni fossero state avanzate richieste da parte datoriale volte ad introdurre una proroga limitata unicamente ad alcuni settori produttivi. In tale quadro, tra l’altro, si inserisce una (discutibile) interpretazione estensiva del divieto da parte del Tribunale di Roma il quale, con una recente sentenza, ha ricondotto nell’ambito soggettivo del divieto anche il personale con qualifica dirigenziale, nonostante la normativa di riferimento richiami il licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3 della L. n. 604/1966, non applicabile ai dirigenti per espressa previsione legislativa.

Trattasi di una forzatura interpretativa della quale, giova sottolinearlo, non se ne ravvisava la necessità alla luce di un divieto di licenziamenti che costringe le imprese in una situazione di stallo da oltre un anno, limitandosi a procrastinare gli effetti negativi di una crisi senza precedenti. Infatti, seri dubbi sulla effettiva portata in termini positivi di una tale misura sono stati avanzati da più parti sin dalla sua introduzione ed acquistano ulteriore fondamento volgendo lo sguardo oltralpe: basti pensare che nessun altro paese europeo (ad eccezione della Spagna) ha introdotto un siffatto divieto, preferendo optare, in certi casi, a favore di consistenti ed immediate iniezioni economiche a favore delle imprese.

A ciò si aggiungano altrettante perplessità rispetto alla costituzionalità del divieto in questione anche alla luce della recente sentenza di un giudice spagnolo (unico paese europeo, oltre all’Italia, ad aver introdotto il blocco) il quale, disponendo nel senso della legittimità del licenziamento per motivi economici intimato ad un lavoratore in vigenza del divieto, ha disapplicato il diritto interno emergenziale ritenendolo contrario sia alla Costituzione spagnola che al diritto comunitario.

Trattasi di un precedente giurisprudenziale interessante che conduce ad importanti riflessioni anche nell’ambito del contesto nazionale se si pensa che in Spagna il blocco, di portata notevolmente più ristretta rispetto alla versione italiana, era stato introdotto e successivamente reiterato per soli 6 mesi ed unicamente per quelle imprese che fruissero di ammortizzatori sociali.

Il Tribunale di Barcellona motiva la sua decisione sottolineando come la continua reiterazione nel tempo del divieto riveli, non solo l’insufficienza dello stesso rispetto all’obiettivo perseguito (ovvero il mantenimento della pace sociale e dei livelli occupazionali esistenti) ma anche la contrarietà dello stesso rispetto sia alla Costituzione spagnola che al diritto comunitario (nello specifico, Tue e Carta di Nizza) i quali consacrano in modo inequivocabile la libertà d’impresa, nell’ambito della quale va ricondotta, senza dubbio, la facoltà di ridurre l’organico.

L’ulteriore ed ormai imminente ulteriore proroga del divieto sino al prossimo 30 giugno, contenuta nella bozza del Decreto Legge Sostegno, contribuisce unicamente a consolidare ulteriormente le perplessità sin qui avanzate sia in termini di vantaggio sociale che in termini di legittimità costituzionale della misura.

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