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Ladri di bellezza con riciclaggio. Come proteggere i nostri beni

Di Biagino Costanzo

Si conferma quindi che l’arte rappresenta uno dei veicoli più sofisticati per riciclare proventi illeciti e per una molteplicità di ragioni. L’analisi di Biagino Costanzo, dirigente d’azienda e docente in Scienze criminologiche per la Difesa e la Sicurezza

Quando parliamo di riciclaggio di denaro, parliamo dell’utilizzo di denaro derivante da operazioni criminose per l’investimento in attività riconosciute dalla legge al fine di conferire parvenza di liceità alla provenienza delle fonti impiegate. Per il contrasto di questo crimine, con l’obiettivo di disincentivare il riciclaggio di denaro “sporco” e di rendere il mercato finanziario, inteso in senso lato, più trasparente sono state emanate e recepite diverse direttive con cui si obbligano gli operatori finanziari a effettuare adeguati controlli sui titolari di diritti effettivi e sulle loro controparti contrattuali che sono i venditori ovvero clienti. Anche l’Unione Europea si è mossa promuovendo cinque direttive antiriciclaggio, di cui quattro recepite in Italia e l’ultima, la 5Amld entrata in vigore il 10 gennaio 2020.

Il reato in questione si declina in molte tipologie di attività ma quello che sembrerebbe più inoffensivo ma è tra i più remunerativi e dannosi, è investire in opere d’arte, dove la criminalità organizzata ricicla denaro sporco investendo sempre più.

L’arte è ormai la cripto valuta delle mafie: così i clan ripuliscono il denaro sporco alle aste di tutto il mondo. I capolavori assicurano prestigio e servono a garantire pagamenti tra boss. Valutazioni gonfiate per plusvalenze illegali. Nella disponibilità della criminalità opere acquistate sui principali mercati e artisti sconosciuti quotati centinaia di milioni

Come si evince dai dati statistici della II Seconda relazione dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia oggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, di commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 del Tulps qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10 mila euro e soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi.

L’Unione europea e, di riflesso, l’Italia, hanno irrigidito le regole antiriciclaggio nel mercato dell’arte. Specificamente, a seguito dell’approvazione del Consiglio dei ministri nell’ottobre del 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il D.Lgs. n. 125/2019, recante modifiche e integrazioni ai decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, nonché attuazione della direttiva 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio), che a propria volta ha modificato la direttiva del 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tra le novità previste dal testo figura l’ampliamento, imposto dall’Europa, della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che ora prevede anche gallerie d’arte, case d’asta e commercianti di opere d’arte. Si conferma quindi che l’arte rappresenta uno dei veicoli più sofisticati per riciclare proventi illeciti e per una molteplicità di ragioni. Pensiamo alla sua più spiccata caratteristica intrinseca, ovvero la frequente difficoltà alla determinazione del valore, e di conseguenza del prezzo, delle opere d’arte. 

Esistono formule matematiche usate quale riferimento dagli esperti del settore al fine di calcolare il suddetto importo, lo stesso coefficiente alla base delle stesse, in poche parole, si concretizza in un numero attribuito all’artista sulla base del suo curriculum e della richiesta delle sue opere sul mercato, è inevitabilmente soggetto a mutamenti nel tempo, senza contare gli ulteriori parametri idonei a influenzare il calcolo (ad esempio la presenza di un’autentica , l’essere o meno l’artista in vita, la presenza sul mercato di falsi accertati, un certificato di archiviazione attendibile, la pubblicazione sul catalogo generale o ragionato dell’artista,) nonché, per ultimo aspetti più soggettivi che possono influenzare un acquirente nell’offerta.

Facendo riferimento ad alcuni esempi divenuti noti alle cronache, si fa spesso menzione dell’opera “ Donne di Algeri”, un capolavoro di Pablo Picasso, la quale in origine era posseduta dai collezionisti. coniugi americani Ganz, che nel 1956 avevano acquistato l’intera serie di 15 dipinti da Daniel Kahnweiler agente di Picasso, per 212.500 dollari. Successivamente, nel novembre 1997, il quadro era stato messo sul mercato e venduto a un’asta di Christie’s per 31,9 milioni di dollari a un collezionista saudita, che dunque aveva ottenuto un guadagno in 18 anni di bel il 462%, pari a una plusvalenza di circa il 25% all’anno. Ma ad un “rilancio” ancor più spettacolare si è assistito diciotto anni più tardi nel 2015, quando l’opera (che aveva una stima massima di partenza di 140 milioni) è stata nuovamente ceduta addirittura a 179 milioni, fornendo così la lampante dimostrazione della volatilità del mercato.

Bisogna tener presente che se pur è vera che la suddetta peculiarità potrebbe, a volte, giustificare oscillazioni di prezzi anomale, essa viene comunque spesso strumentalizzata da chi, invece, cela, dietro l’acquisto di un’opera d’arte, classiche finalità criminali di “pulizia” di proventi illeciti.

I report e le segnalazioni, che negli ultimi anni sono stati redatti da diversi enti a livello europeo ed internazionale testimoniano che la sopra specificata peculiarità non può giustificare i prezzi battuti all’asta a prezzi esagerati e ben superiori alle stime.

È stata svolta, circa 4 anni fa, un’analisi ad hoc proprio nel report, sulle attività di scambio di beni di elevato valore come opere d’arte, della Commissione Europea dove è chiaramente emerso che parliamo di un settore, per tanti aspetti, non compiutamente regolamentato e proprio per questo molto vulnerabile, aggravato dalla presenza in questo campo di un volume significativo di transazioni private a loro volta connotate da spiccata riservatezza, di numerosi operatori di piccole dimensioni e da un notevole utilizzo di denaro contante, tipicamente idoneo a favorire, oltre all’anonimato, la scarsa tracciabilità.

È quindi naturale che il legislatore europeo ha pensato in modo prioritario, e in materia di riciclaggio internazionale, di rendere anche questo mercato, più trasparente.

Contrasto al crimine in Europa e in Italia (Art. 9 della Costituzione “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”)

Per la prima volta dunque, la Direttiva (Ue) n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, meglio conosciuta come “V Direttiva antiriciclaggio, vengono considerati, alla stregua di professionisti e operatori finanziari, tutte le figure che lavorano in questo settore, ovvero galleristi, gestori di case d’aste e antiquari, nonché precettati per dare il loro contributo alla lotta contro il reimpiego di capitali illegali, attraverso un’adeguata verifica della clientela e l’invio di eventuali SOS (segnalazioni di operazioni sospette).

In particolare, il nuovo articolo 1 modifica l’art. 2 della sopracitata Direttiva, inserendo tra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

  • le persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10.000 euro”
  • le persone che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10.000 euro”.

In Italia con il D.Lgs. 125/2019 si è provveduto all’aggiornamento della normativa interna, la quale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo trova puntuale disciplina nel D.Lgs. n. 231/2007 così come negli anni è stato integrato e modificato.

Qui non parliamo dei cosiddetti “tombaroli” o di semplici ladri, saccheggiatori, contrabbandieri, no questa tipologia di crimine richiede molteplici passaggi e attività che difficilmente possono essere assolti da un singolo individuo ma necessitano di più soggetti e di un livello minimo di organizzazione pur senza richiedere le caratteristiche della criminalità organizzata.

Pertanto, è opportuno sapere che, d’ora in avanti, chiunque acquisti un’opera o si aggiudichi un’asta, per un valore economico pari o superiore alla predetta soglia di 10.000 euro, sarà sottoposto a una serie di controlli, e in particolare alla “adeguata verifica della clientela.”.

Nel merito, gli acquirenti e aggiudicatari verranno identificati mediante copia o scannerizzazione dei documenti di identità, ovviamente in corso di validità.

Le attività di identificazione e verifica avrà altresì quale destinatario il “titolare effettivo”, cioè la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nel cui interesse, in ultima istanza, l’operazione è realizzata.

Se il cliente/acquirente dell’opera è una persona giuridica, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo, nonché, nel caso di società di capitali, con chi sia titolare di una partecipazione superiore al 25% del capitale, che può essere detenuta anche per il tramite di società fiduciarie e controllate, o per interposta persona. Inoltre anche qualora l’esame dell’assetto proprietario non fa emergere l’individuazione del proprietario dell’ente, il titolare effettivo coinciderà con coloro ai quali è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o di un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, nonché, quale criterio residuale, con chi abbia poteri di amministrazione o direzione della società.

Questo è utile ricordarlo se consideriamo che nel campo dell’arte gli operatori non sempre interagiscono con singoli individui ma con aziende che per diverse ragioni, a partire da quella d’immagine”, decidono di investire con risorse importanti all’acquisto di opere d’arte e di beni culturali e creare una vera e propria collezione.

I commercianti di opere d’arte, gallerie e case d’aste debbono collaborare con le autorità in caso si sospetti operazioni di riciclaggio in corso o tentate o comunque che i fondi , a prescindere dalla loro entità, provengano da attività criminosa e prima di compiere l’operazione di vendita dell’opera dovrà essere inviata senza ritardo la relativa segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), cioè a quell’Autorità che, istituita presso la Banca d’Italia, incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché, una volta ricevuta la segnalazione, di valutarne la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l’autorità giudiziaria, per l’eventuale sviluppo dell’azione di repressione.

Il traffico di opere d’arti è un mercato illecito tra i maggiori nel panorama mondiale, come hanno avuto modo di affermare sia FBI americana e l’Unesco, insieme a quello della droga, delle armi e quello più abietto, la tratta di esseri umani,

E nemmeno durante questo periodo lungo di emergenza sanitaria si è interrotto ma, anzi, si è aggiunto agli altri traffici che portano la criminalità organizzata a “festeggiare” , come già riportato in un mio articolo nel luglio scorso.

Il contrasto e la lotta per mettere in sicurezza questi beni diventa quindi fondamentale ed imprescindibile.

Nel nostro Paese, nonostante il 2020 sia stato una anno molto complesso, una eccellenza quale il Tpc- Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri ha superato le difficolta di operatività portando a casa un bilancio ottimo, con oltre mezzo milione i beni culturali recuperati e il riconoscimento degli egregi risultati in termini di indagini giudiziarie al fine di contrastare le attività sospette di riciclaggio grazie anche ad un importante ruolo di collegamento e cooperazione internazionale.

All’Arma dei Carabinieri si aggiunge la Guardia di Finanza, con le attività svolte dal Gruppo tutela Patrimonio Archeologico del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma in ambito di evasione fiscale, riciclaggio e contraffazione. A queste competenze si aggiunge il ruolo del Corpo con la specialità della polizia del mare (per quanto riguarda beni archeologici sottomarini).

Si inizia quindi a scrivere oggi, in definitiva, una nuova pagina del mercato dell’arte, fiduciosi che la maggiore trasparenza richiesta dal Legislatore, lungi dal disincentivare ad affacciarsi a questo mercato, valorizzi ancor più l’enorme potenziale che solo un Paese con un patrimonio artistico, culturale, ambientale come il nostro può vantare.

Possono sembrare, al mainstream dominante, argomenti non prioritari, inversamente mai come in questo tempo che viviamo, le attività di indagini e operative per il recupero dei beni e per contrastare il lor bieco utilizzo a mo’ di “lavatrice” di denaro sporco, significano memoria ritrovata, storia da preservare, cultura da alimentare e ritrovata credibilità di un Paese che vuol davvero ambire a definirsi grande.

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