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Breve guida ai 6 articoli del decreto ‘Svuota carceri’

Reintrodotta la custodia cautelare (in carcere e agli arresti domiciliari) per chi è accusato del reato di stalking (il reato che punisce chi commette atti persecutori), ma anche per i reati di finanziamento illecito ai partiti, falsa testimonianza e abuso d’ufficio. E ancora: aumento da 20 a 30 giorni della durata dei permessi premio per i condannati minorenni.

Sono queste alcune delle modifiche introdotte (con non pochi dietrofront) dalle commissioni Giustizia di Senato e Camera al decreto Carceri, convertito in legge lunedì 5 agosto dall’Assemblea di Montecitorio con 317 voti favorevoli e 106 contrari. Il provvedimento – già licenziato il 25 luglio dall’Assemblea di Palazzo Madama – è approdato venerdì in Aula alla Camera per la discussione generale.

Il decreto – varato dal Consiglio dei ministri il 1° luglio scorso – è composto da 6 articoli e contiene misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario. Il provvedimento modifica il codice di procedura penale, l’ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie. Il Senato ha inserito un ulteriore articolo, che favorisce l’attività lavorativa dei detenuti.

CUSTODIA CAUTELARE
Il Senato con un emendamento, presentato in commissione dal senatore Gal Lucio Barani, ha previsto la custodia cautelare solo per i reati con pena non inferiore a cinque anni. Con il passaggio alla Camera però la modifica è stata cancellata: la commissione Giustizia, infatti, ha reintrodotto la possibilità di custodia per i reati con pena massima di 4 anni. Con la modifica – cancellata dalla Camera – l’articolo 280 del codice di procedura penale sarebbe cambiato così:

“La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”. L’innalzamento della soglia per la custodia taglia fuori i reati che hanno una pena massima di 4 anni: il finanziamento illecito ai partiti, lo stalking, la falsa testimonianza, l’abuso d’ufficio, il favoreggiamento e la contraffazione.

ARRESTI DOMICILIARI E LIBERAZIONE ANTICIPATA
L’articolo 1 introduce modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive. Ora sarà il giudice a stabilire il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. E ancora: per i detenuto (per cui non vi sia una particolare necessità del ricorso alle forme detentive più gravi) il provvedimento interviene sulla cosiddetta ‘liberazione anticipata’, istituto che premia con una riduzione di pena (pari a 45 giorni per ciascun semestre) il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (prevista dall’articolo 54 dell’ordinamento penale).

La proposta contenuta nel decreto prevede la possibilità che il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, verifichi se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e affidi, in caso di valutazione positiva, al giudice competente la decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere ‘da libero’ la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa. Inoltre, per le donne madri e i soggetti portatori di gravi patologie viene data la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare, senza dover passare attraverso il carcere, ma solo per i casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni.

La modifica introdotta fa sì che le detrazioni di pena siano anche ‘anticipate’, al fine di limitare l’ingresso in carcere per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile, infatti, sospendere l’ordine di esecuzione ogni volta che la pena detentiva da espiare risulti inferiore: a 3 anni; a 6 anni per i reati connessi alla tossicodipendenza; e a 4 anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario (donne incinte, padri e madri di figli con meno di dieci anni, persone in condizioni di salute particolarmente gravi, etc…).

Rimane abrogato l’articolo 50-bis dell’Ordinamento penitenziario (‘Concessione della semilibertà ai recidivi’, ai detenuti che hanno precedenti penali), mentre rimangono in vigore l’articolo che prevede la concessione dei permessi premio ai recidivi (articolo 30-quater) e quello sull’affidamento in prova al servizio sociale (comma 7-bis dell’articolo 58-quater) dove si prevede che la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato recidivo. Il testo originario del provvedimento (poi modificato da Montecitorio) prevedeva la cancellazione di tutti e tre gli articoli dell’Ordinamento penitenziario, ora reintrodotti. L’articolo 50-bis (l’unico che non si è salvato) prevede che la semilibertà (per i recidivi) può essere concessa ai detenuti, soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della pena.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Con il decreto viene ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Questa misura, prevista per i soggetti dipendenti da alcol o stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre con il provvedimento potrà essere disposta per tutti reati commessi da questa categoria di soggetti.

NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO DETENUTI
La Camera ha approvato un emendamento che modifica la legge che favorisce l’attività lavorativa dei detenuti, dove vengono precisati gli sgravi fiscali a cui possono accedere le imprese che assumono lavoratori detenuti (per un periodo non inferiore a un mese). Gli sgravi – già previsti dal nostro ordinamento giuridico – ora con la vengono quantificati: alle aziende che assumono detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno il credito d’imposta mensile sarà di 700 euro (massimo) per ogni lavoratore assunto. Per le imprese, invece, che assumono detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione è concesso un credito mensile di 350 euro per ogni lavoratore.

MISURE ALTERNATIVE, LAVORO E PERMESSI PREMIO
Poi ci sono le modifiche che prevedono l’estensione degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative al carcere, prevedendo nuove categorie di soggetti, che in passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli reati. Il provvedimento estende (nel periodo estivo) la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del lavoro all’esterno (articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario), ma anche al lavoro di pubblica utilità.

Su questo argomento il Senato ha modificato la formulazione prevedendo che: detenuti e internati possano ‘di norma’ essere assegnati alle attività di pubblica utilità; nell’assegnazione si debba tener conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti; il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi anche presso comunità montane, unioni di Comuni, Asl, enti e organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di assistenza sanitaria; è possibile l’assegnazione di detenuti ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.

Il Senato ha inoltre modificato la disciplina dei permessi premio, aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati minorenni, la durata di ogni permesso premio e portando durata complessiva per ogni anno di espiazione da 60 a 100 giorni. E ha innalzato da tre a quattro anni il limite di pena per i condannati all’arresto o alla reclusione, ai fini della concessione dei permessi premio.

NUOVI COMPITI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’articolo 4 del decreto amplia i poteri assegnati al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie (figura istituita nel 2012). Con un emendamento approvato oggi dalla Camera al commissario straordinario non spetterà alcun tipo di compenso. In particolare, vengono stabilite, in via temporanea fino al 31 dicembre 2014, altre funzioni del commissario: programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria; manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie dove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e istituzione di trattamenti per la rieducazione del detenuto.

E ancora: realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi per la polizia penitenziaria; destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari; individuazione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture carcerarie.

Il commissario straordinario potrà destinare e valorizzare i beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione o cessione degli immobili ‘per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili’. In ultimo, il commissario dovrà trasmettere annualmente una relazione al Parlamento sull’attività svolta. SOR


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