Il dibattito pubblico sull’uranio impoverito richiede l’esposizione di alcuni punti per fare chiarezza sulla questione. Pubblichiamo l’analisi del generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e presidente della Fondazione Icsa
Una conversazione “franca e sincera” – come si suole dire quando ci si confronta senza risparmio di colpi – con un giornalista che si occupa di uranio impoverito mi ha convinto che sull’argomento non si possono spegnere i riflettori, pena che si radichi come verità, nel sentire comune, quella di un’informazione allarmistica, ma scientificamente e storicamente poco rigorosa nel denunciare l’esistenza di un pericolo sostanzialmente inesistente per i militari italiani impiegati nelle missioni all’estero.
La prima motivazione addotta dal mio interlocutore per sostanziare le sue convinzioni è che sull’argomento esiste ormai una “giurisprudenza radicata e consolidata”. Peccato che una semplice verifica gli avrebbe invece consentito di appurare l’esatto contrario. La giustizia sull’argomento si è letteralmente spaccata in due; su oltre cento contenziosi ad oggi andati a giudizio, oltre la metà ha visto soccombere i ricorrenti ed esonerare l’amministrazione da qualunque responsabilità per l’insorgere di patologie tumorali attribuibili all’uranio impoverito.
Inoltre, ci sono oltre un centinaio di altre istanze pendenti in attesa di sentenza presso Tar, corti d’appello, Cassazione, tribunali civili e Consiglio di Stato. A completare il quadro del contenzioso, si registrano oltre trecento istanze stragiudiziali in corso di definizione. Se a tutto ciò si aggiungono le richieste di riconoscimento delle patologie come dipendenti da causa di servizio avanzate all’amministrazione della Difesa, le cifre lievitano a dismisura raggiungendo l’ordine delle migliaia.
Una situazione francamente meritevole di maggior attenzione da parte di chi detiene i poteri di controllo, segnatamente della Corte dei conti, per una verifica approfondita che non si stia sostanziando uno smisurato danno erariale, un fiume di denaro pubblico esborsato dallo Stato a seguito di sentenze non confortate da verità solide e condivise dal mondo della scienza, quella indipendente ed autorevole.
Sembra quasi una replica di quanto avvenuto per la tragedia di Ustica del 1980, quando il DC9 Itavia precipitò a causa di una bomba a bordo ed i giudici dei tribunali civili condannarono lo Stato italiano a risarcire con diverse centinaia di milioni di euro gli aventi titolo per un fatto mai avvenuto, un missile inesistente sparato contro il velivolo civile.
Tornando all’uranio impoverito, l’unico assunto certo e verificabile è che nessuno studio condotto da istituti prestigiosi e indipendenti e commissionato da istituzioni nazionali e sovranazionali ha mai appurato il nesso di causalità tra esposizione a particolati di uranio impoverito e l’insorgenza di tumori. Anzi, quegli stessi studi hanno ritenuto trascurabile la pericolosità del particolare agente, fissandone una soglia di rischio solo in casi estremi – peraltro altamente improbabili – quali la sopravvivenza in ambienti chiusi colpiti da proiettili di uranio impoverito (gli spazi interni di un veicolo corazzato) o per il personale addetto alla pulizia degli stessi mezzi. In tali casi si è stimato che la probabilità di contrarre un tumore sia il doppio rispetto ad una condizione di normalità.
Se poi si dovesse dar risposta alle legittime perplessità di chi cerca una ragione per la pur rilevante quantità di sentenze favorevoli agli istanti, le motivazioni adducibili sarebbero molteplici, di natura non scientifica, tutte verosimili ma opinabili e che con tale riserva debbono essere prese.
Innanzitutto, potrebbe aver avuto un ruolo non da poco la comprensibile e giustificata indulgenza con cui sia l’amministrazione sia la giustizia hanno accolto le istanze di soggetti affetti da gravi patologie. Di norma tale atteggiamento comprensivo e remissivo è quello che di norma viene usato in risposta a istanti affetti da infermità invalidanti.
Più di un tribunale inoltre non ha tenuto rigoroso conto del parere degli stessi tecnici di ufficio, altre volte invece il pregresso riconoscimento della patologia da parte dell’amministrazione ha costituito per il giudice un precedente significativo per l’accoglimento dell’istanza.
Uguali clemenza e comprensione potrebbero aver guidato l’amministrazione nel predisporre la difesa nei processi per i quali non è dato sapere quanto l’Avvocatura dello Stato sia stata istruita in termini di perentorietà e determinazione con cui affrontare l’accusa.
L’inversione dell’onere della prova infine potrebbe essere stato l’ultimo fattore non secondario che ha agevolato la formazione di sentenze risarcitorie sfavorevoli alla Difesa.
In definitiva, l’auspicio è quello che non sia troppo tardi per una inversione di tendenza nel ristabilimento di una informazione corretta, magari con qualche giornalista che disegni un responsabile e complessivo punto di situazione da cui ripartire, avuto anche riguardo alle non marginali ricadute economiche per le martoriate risorse pubbliche.