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Come leggo la Severino

L’irretroattività della legge è sancita dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile: “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”.
Soprattutto in materia penale, nella quale vige il principio costituzionale: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. È concessa invece la retroattività della norma più favorevole al reo: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

Questo è anche affermato a livello internazionale:
Convenzione per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Roma 4 novembre 1950
Articolo 7 – Nessuna pena senza legge
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”.



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