Spulciamo una delle ultime bozze della Legge di stabilità (documento allegato) che domani sarà approvata dal Consiglio dei ministri.
Piluccando si trovano queste curiosità e novità:
Aiuti all’editoria
E’ istituito un fondo straordinario con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016 destinato sia all’incentivazione di nuove imprese editoriali che al sostegno delle ristrutturazioni aziendali e agli ammortizzatori sociali.
Manutenzione delle strade
Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l’anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Anas spa è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l’anno 2014.
Forza banda larga
Per il completamento del Piano nazionale banda larga è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l’anno 2014.
Aiutino alle banche
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole “, e le perdite su crediti” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.”;
b) nell’articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.”; i commi 3 bis e 5 sono abrogati; nel comma 4 dopo la parola “crediti” sono aggiunte le seguenti: “rilevanti ai fini del presente articolo” e sono soppresse le parole “nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’art. 112.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Più soldi a Befera
Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa, è autorizzata per l’anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all’Agenzia delle Entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
Un dolce pensiero per l’Antitrust
All’articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente:
“In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l’Autorità di cui all’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, restituisce entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l’anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota dell’entrate di cui all’articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; delle entrate di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015”.
Il comma 523 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
“Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all’Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’art. 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; delle entrate di cui all’art. 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; delle entrate di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; delle entrate di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; delle entrate di cui all’art.7-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell’entrate di cui all’art. 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all’Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; delle entrate di cui al citato art. 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; delle entrate di cui al citato art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; delle entrate di cui all’art. 7–bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle entrate di cui all’art. 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all’art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad essa applicabili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge. Resta in ogni caso precluso l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.
Contributo di solidarietà per le pensioni elevate
A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e complessivamente superiori 100mila euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza, con la finalità di concorrere al mantenimento dell’equilibrio pensionistico, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150mila euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200 mila euro.
Razionalizzazione della spesa sanitaria
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i tetti della spesa farmaceutica indicati all’articolo 15, commi 3 e 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati nella misura rispettivamente dell’11,3 per cento e del 3,3 per cento.