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Referendum, tutte le giravolte dei sostenitori del No. Le considerazioni del prof. Carinci

Di Franco Carinci

Il cammino della separazione delle carriere è cominciato da lontano, già ce ne è traccia nella Costituzione originaria, laddove riserva alla sola legge ordinaria la garanzia a favore della magistratura inquirente, per finire alfine consacrata nel recente art. 111 della Costituzione su quel giusto processo, vanto di ogni Paese occidentale, fondato sulla netta separazione fra procuratore e giudice. L’opinione del prof. Franco Carinci

Di recente, interloquendo con Corrado Augias, Massimo D’Alema, con un equilibrio ormai del tutto desueto, ricordava di essere intervenuto presso l’allora procuratore di Milano, Francesco Saverio Borrelli, per permettere a Bettino Craxi di ritornare a farsi operare in Italia, senza essere arrestato, trovandosi di fronte ad una insuperabile resistenza.

Vale la pena di ricordare questo fatto, perché questo Borrelli fu quello che diede anima alla guerra aperta da certa magistratura contro il Parlamento, invocando di “Resistere, resistere, resistere” nei confronti addirittura di una proposta di modifica dell’ordinamento giudiziario preesistente.

Non c’è male rispetto alla conclamata divisione dei poteri, anche se a stare alla lettera la magistratura non è un potere, ma un ordine, in quanto non legittimata dal consenso elettorale; ultima tappa di quella invasione di campo rispetto al potere legislativo, è quella ora in atto, una mobilitazione forsennata da parte della sinistra e dell’Associazione nazionale magistrati, con la discesa in campo di vari procuratori contro una riforma costituzionale, spacciata per… anticostituzionale, perché romperebbe l’equilibrio originario della legge fondamentale senza passare attraverso un patto con l’opposizione. Strano che lo stesso D’Alema nell’incontro citato dimentichi che una volta al governo, la sinistra modificò unilateralmente il Titolo V della Costituzione, promovendo quel decentramento regionale che oggi quella stessa che ne fu autrice rifiuta.

Non sorprende la giravolta dei sostenitori del NO, la stessa riforma avrebbe comportato, ieri, la limitazione dei pubblici ministeri, così incisiva da impedire loro, la lotta alla mafia, alla corruzione, alla criminalità dei colletti bianchi, oggi, la estensione di quegli stessi poteri, fino a farne un corpo onnipotente e incontrollabile. Beh, forse i nostri amici non erano più in grado di nascondere, che proprio la riforma dà la stessa copertura costituzionale a procuratori e giudici, mentre per i procuratori la garanzia era rinviata ad una legge ordinaria. Ma è probabile che la ragione sia stata diversa, dato per scontato che i procuratori non sono amati, tanto valeva invertire la rotta, lanciando l’allarme di un loro potenziamento, dovuto al prevedere un Consiglio della magistratura tutto per loro.

Peraltro Gherardo Colombo, componente autorevole del pool di Milano, ha cercato di “addolcire” l’attività del pubblico ministero, in quanto partecipe della stessa funzione giurisdizionale, per dover cercare prove non solo contro ma anche a favore dell’indagato. Se così fosse paradossalmente tornare al tempo in cui c’era uno solo a istruire e giudicare, ma così non è. Una volta individuato il colpevole il nostro amico, procede a mettere a punto il suo castello di prove a carico; se inciampa in qualche contraddizione rispetto ai fatti, non cerca affatto di valorizzarla, ma di superarla, onde a rendere più coerente la sua accusa.

È Enrico Grosso, difensore del NO a ritornare sul punto più controverso, quello stesso che ha dato avvio alla riforma, cioè a sostituzione dell’estrazione alla elezione dei membri togati dei previsti due Consigli Superiori, per azzerare il potere delle correnti in cui è divisa l’Associazione nazionale magistrati. Senza il supporto del corpo elettorale che lo ha eletto, il singolo magistrato estratto sarebbe privo del dover rispondere a nessuno, mentre, se eletto sarebbe responsabile al corpo che lo ha votato. Ma qui sta l’inghippo, chi lo ha votato lo ha fatto nella lista di una corrente, come suo rappresentante fidato, questo è il tipo di legittimazione che si richiede ad uno che entra nell’organo dell’autogoverno?

Il cammino della separazione delle carriere, cioè della formazione nettamente diversa per chi indaga e per chi giudica delle procedure di concorso, della gestione, delle valutazioni, delle promozioni è cominciato da lontano, già ce ne è traccia nella costituzione originaria, laddove riserva alla sola legge ordinaria la garanzia a favore della magistratura inquirente, per finire alfine consacrata nel recente nell’art. 111 della Costituzione su quel giusto processo, vanto di ogni Paese occidentale, fondato sulla netta separazione fra procuratore e giudice. A chi vede ovunque sopravvivenze del regime fascista, andrebbe ricordato che quella unità oggi strenuamente difesa da tutta la cultura c.d. progressista, è stata ereditata da allora, proprio perché funzionava brillantemente a limitazione dell’indipendenza e autonomia della magistratura.


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