La crisi nel Golfo mette a dura prova la disponibilità delle fonti energetiche. La strategicità intrinseca che le caratterizza rende i golden power particolarmente rilevanti. La revisione “in fieri” del Regolamento (Ue) n. 2019/452, istitutivo di un quadro di controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, rappresenta un’occasione da cogliere. Il commento di Andrea Giordano, magistrato della Corte dei conti, già Avvocato dello Stato
La sicurezza energetica condiziona la sovranità degli Stati. A dimostrarlo è il conflitto iraniano in corso, che mette a dura prova la disponibilità delle fonti energetiche.
La strategicità intrinseca che le caratterizza rende i “golden power”, poteri speciali esercitabili dallo Stato rispetto a operazioni societarie strategiche, particolarmente rilevanti.
La revisione “in fieri” del Regolamento (Ue) n. 2019/452, istitutivo di un quadro di controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, rappresenta, pertanto, un’occasione da cogliere.
Per favorire la cooperazione tra Stati membri, la Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione impone ai singoli Paesi di dotarsi di meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti, promuove il compiuto coordinamento dei sistemi e stabilisce più puntuali procedure e scadenze.
Mentre il Regolamento (Ue) 2019/452 non obbligava gli Stati di dotarsi di un meccanismo di controllo sugli investimenti esteri diretti, ma soltanto di coordinarsi tra loro ove se ne fossero dotati, la Proposta rende obbligata l’adozione, da parte dei Paesi membri, di sistemi di scrutinio in vista di una complessiva armonizzazione del monitoraggio; amplia il perimetro applicativo della disciplina anche agli investimenti tra Stati membri se l’imprenditore stabilito nell’Unione sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto estero; prevede che si possa avviare d’ufficio un controllo fino ad almeno quindici mesi successivi al completamento dell’operazione di investimento.
Se la sicurezza energetica richiede un lavoro sinergico a più attori, la previsione dell’obbligatorietà dei meccanismi di controllo, in un contesto di maggiore uniformità, va senz’altro salutata con favore.
Occorre chiedersi se l’incisività dei controlli, coerente con le raccomandazioni della Corte dei conti europea (Relazione speciale n. 27 del 2023), non imponga l’ampliamento delle tutele dell’investitore.
La proposta di Regolamento prevede che, prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o – più radicalmente – di vietarlo, gli Stati membri informano il richiedente l’autorizzazione.
A tale obbligo di informativa si somma quello di pubblicità delle decisioni di controllo, il cui esito deve essere oggetto di ostensione nell’ambito di un’apposita relazione annuale che dia contezza degli investimenti sottoposti a monitoraggio.
Chiude il cerchio il principio di giustiziabilità delle decisioni di controllo, dovendosi in ogni caso consentire il sindacato sulle misure adottate. Nel prisma della sostenibilità, l’interesse energetico deve coniugarsi con i correlati interessi sociali ed economici.
Per questo occorre attentamente ponderare le ipotesi di controllo d’ufficio a distanza di tempo dalle operazioni di investimento. Per questo è necessario dotarsi di risorse umane, strumentali, finanziarie che consentano puntuali e rigorose verifiche delle operazioni societarie.
La complessa macchina del monitoraggio degli investimenti strategici non può funzionare se, da una parte, le risorse scarseggiano e, dall’altra, manca la necessaria specializzazione di chi è investito dell’istruttoria.
Se l’energia è un bene primario, da cui dipende la stessa tenuta dello Stato, e i poteri speciali rappresentano un importante strumento orientato alla sicurezza energetica (e, più in generale, alla sicurezza e all’ordine pubblico), occorre che il disegno delle strutture amministrative segua l’esempio del Committee on Foreign Investment, che si avvale di un importante apparato burocratico, capace di fornire un qualificato apporto tecnico, da rimettere alle successive valutazioni presidenziali.
La credibilità del sistema dipende, del resto, dalla sua capacità di tutelare gli assetti portando a sintesi l’interesse energetico con la tutela degli investitori. Non si fa l’interesse del Paese se sproporzionate barriere agli investimenti confliggono con l’apertura concorrenziale dei mercati.
















