Arriva dall’UE la direttiva che vieta anche alle Telco costi aggiuntivi agli utenti sulle tariffe per cellulari e servizi di telefonia
Il cellulare e i dispositivi di telefonia mobile e fissa sono alcuni dei prodotti più utilizzati dai consumatori odierni: consapevoli di questo, gli operatori del settore si sono adeguati e hanno sviluppato soluzioni sempre più aderenti alle necessità dei clienti. Gli operatori telefonici hanno saputo dare impulso al cambiamento, a volte assecondandolo, altre anticipandolo, monitorando costantemente ogni possibile evoluzione ed elaborando piani tariffari appositi. Su internet, inoltre, è possibile porre le offerte Wind a confronto con quelle Vodafone, Tim e 3, alla ricerca del piano più adatto alle proprie esigenze. Si tratta di un servizio utile che serva a portare ordine in un settore spesso difficile da interpretare per gli utenti.
Selezionare le offerte per cellulare più conveniente è alla base delle scelte di tutti i consumatori e gli operatori, in tal senso, dovrebbero essere il più trasparenti possibile per permettere ai loro clienti di agire in sicurezza e in linea con le loro esigenze economiche, oltre che per evitare di finire sotto l‘occhio attento dell’Antitrust.
Oggi, la necessità di sponsorizzare l’immagine del marchio tende spesso a oltrepassare anche il dovere di dare le dovute informazioni agli utenti riguardo allo specifico servizio proposto. Talvolta, può capitare anche che forme di contratto particolari, criptiche e ingannevoli, mettano l’utente nelle condizioni di spendere soldi per servizi non richiesti o persino non voluti.
In tal senso, è emblematico il caso di una compagnia telefonica austriaca, la T-Mobile Austria, che fornisce l’Austria di servizi di telefonia mobile, e che nelle sue condizioni di contratto prevedeva il pagamento a carico del cliente dei costi aggiuntivi per il pagamento dei servizi telefonici con bonifico o bollettino cartaceo.
Chi utilizzava carta di credito o addebito diretto sul conto corrente non doveva pagare nessun costo aggiuntivo. Così, chi aveva scelto la tariffa “Call Europe” e aveva deciso di pagare tramite bollettino o bonifico online, si vedeva addebitato tre euro in più ogni mese.
A denunciare il fenomeno è intervenuta allora l’associazione di consumatori austriaca Verein für Konsumenteninformation, che ha portato al giudizio dei tribunali la questione.
Pare infatti che questa pratica sia illegale e che ci sia una legge che vieti esplicitamente ai fornitori di servizi, di addebitare costi aggiuntivi ai propri clienti, qualunque sia lo strumento che scelgono di usare per i pagamenti.
Dalla sua parte, la T-Mobile Austria, si è difesa dicendo che questa legge non era applicabile ai servizi di telefonia e che le telco erano fuori dal divieto.
Adesso, però grazie a questa controversia austriaca, la Corte Europea ha stabilito con una sentenza che è legittimo che si vieti ad una telco di imporre costi aggiuntivi ai propri clienti sullo strumento di pagamento scelto.
La Corte di cassazione austriaca, infatti, ha specificato che ”la direttiva conferisce espressamente agli Stati membri la facoltà di vietare o di limitare – tenuto conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci – il diritto del beneficiario di richiedere spese al pagatore per l’utilizzo di uno strumento di pagamento determinato”
“Tale facoltà – secondo la Corte – si applica all’utilizzo di strumenti di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile (beneficiario del pagamento) e il suo cliente (pagatore)”.
Ciò significa, secondo quanto stabilito dalla Corte, che il potere degli Stati Membri dell’UE “consente di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre spese al pagatore qualunque sia lo strumento di pagamento scelto, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci.
“Detto questo – ha concluso la Corte UE – gli Stati membri dispongono nondimeno di un ampio margine di discrezionalità nell’esercizio della facoltà loro conferita”.