Cade l’obbligo del cognome paterno, arriva la “libertà” di scelta. L’aula della Camera, ha approvato il testo sul doppio cognome, che ora deve passare all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.
Ecco, in sintesi, le novità della legge sul doppio cognome:
– Libertà di scelta. Piena libertà nell’attribuire il cognome. Alla nascita, il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori.
– Figli adottivi. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.
-Trasmissibilità del cognome. Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.
– Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.
Tra i banchi di Montecitorio c’è chi esulta, “Evviva! Ora l’Italia sarà un paese civile, basta con l’obbligo del cognome paterno, che è simbolo di un retaggio patriarcale fuori tempo e assurdamente discriminatorio”. Ma le cose stanno così?
La normativa attuale, prevede infatti che la moglie non perda affatto il suo cognome, ma lo aggiunga a quello del marito, fermo restando il suo diritto di utilizzare sempre e comunque il suo cognome. Il figlio assume tradizionalmente il cognome del padre, ma è possibile avanzare domanda al prefetto per aggiungere anche quello materno.
Di questa facoltà, si avvalgono ogni anno poche migliaia di persone, senza che la cosa abbia mai sollevato particolari tensioni.
Se dovesse, viceversa, essere approvata la riforma anche al Senato, cosa accadrebbe?
Alla nascita di un figlio, ogni coppia italiana, si troverebbe di fronte a un obbligo che la legge impone: trovare un accordo se chiamarlo con il cognome paterno, con quello materno o con tutti e due, altrimenti di imperio il figlio assumerà i due cognomi in ordine alfabetico. Quando il figlio a sua volta genererà un figlio, non potendo i cognomi moltiplicarsi a dismisura di generazione in generazione, avrà l’obbligo di decidere assieme alla moglie quale cognome scegliere fra i quattro, o confermarne due dei quattro, o in mancanza di accordo salvare i primi due in ordine alfabetico fra i quattro. Se non avete ben capito, non preoccupatevi, non siete voi, ma tale meccanismo ad essere contorto.
Vediamo allora alcune conseguenze di questa geniale riforma.
In un paese dove i rapporti familiari, sfociano troppo spesso in tensioni, alimentate da gelosie e ripensamenti, lo Stato imporrebbe l’obbligo di una scelta che è comunque potenzialmente conflittuale. Questo potenziale conflitto, si trasferisce poi alla successiva generazione, con effetti paradossali: in caso di mancato accordo, con la regola dell’ordine alfabetico, rimarranno prevalentemente in campo i cognomi che iniziano con la prima lettera dell’alfabeto, mentre può scomparire ogni riferimento ai cognomi dei nonni paterni o materni, se i nipoti decidono di optare per un solo cognome, o per il doppio cognome di un solo coniuge.
Insomma, in un sistema italiano che ha duemila anni di storia, per la solita battaglia ideologica, si tenta di imporre un’invasione di campo statalista, che obbligherebbe le coppie a scegliere, moltiplicando le tensioni o complicando, in prospettiva, la storia anagrafica di persone e famiglie.