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La casalinga è una lavoratrice non dipendente. Parola del Tar

Un Caporal Maggiore dell’esercito, divenuto padre di due gemelle, ha chiesto all’amministrazione di poter usufruire sia dei permessi dal lavoro previsti in caso di parto plurimo, sia dell’esonero dai servizi continuativi articolati sulle ventiquattro ore, come previsto dal Testo unico delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. L’amministrazione ha negato i permessi richiesti e non si è pronunciata nemmeno sull’esonero, affermando che il Caporal Maggiore non può fruirne perché sua moglie è casalinga.

Contro il diniego, il Caporal Maggiore ha fatto ricorso al TAR, che gli ha dato ragione, spiegando che: è vero che il Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità non prevede il caso specifico della moglie/madre casalinga, ma è altrettanto vero che l’evoluzione dei costumi e della giurisprudenza consentono di affermare che chi svolge attività domestica nell’ambito del proprio nucleo familiare, pur non percependo un reddito, svolge un’attività lavorativa suscettibile di valutazione economica.

Pertanto, la figura della casalinga può essere equiparata a quella di tutte le lavoratrici non dipendenti; quindi, da un lato, la norma del Testo unico sui permessi dal lavoro deve essere interpretata nel senso che anche il padre ha diritto di assistere i figli nei casi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative (anche domestiche) che gli impediscano l’assolvimento di tali compiti. Dall’altro lato, la norma sui riposi giornalieri, che si riferisce alla “madre che non sia lavoratrice dipendente”, si applica non solo alla lavoratrice “autonoma”, ma anche alla lavoratrice “casalinga”, essendo le due figure equiparabili.

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