Tra le novità introdotte con la Legge di Stabilità per il 2015, ve ne sono alcune che colpiscono i beneficiari delle polizze vita. Infatti, a decorrere dall’inizio dell’anno in corso, le novità contenute nella manovra finanziaria prevedono l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze incassate dai beneficiari di una polizza vita. Detta tassazione è stata fissata al 26% e inerisce tutte le somme erogate dalla compagnia assicurativa, al netto dei premi pagati dall’intestatario della polizza, fino alla morte di quest’ultimo.
Questa nuova imposizione rileva ai fini del reddito, mentre resta comunque valida l’esenzione delle predette somme dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni.
Prima della recente Legge di Stabilità, la tassazione dei proventi derivanti dalle polizze vita era demandata dal combinato disposto dell’art. 44, co. 1, lettera g-quater del Tuir e art. 26-ter del DPR 600/73. In pratica, ai fini delle imposte sul reddito, i beneficiari dei plusvalori erogati dalle compagnie assicurative versavano allo Stato un tributo pari al 20% di dette somme, salvo nelle ipotesi in cui, tra gli attivi costituenti le riserve a copertura delle predette erogazioni, vi fossero anche investimenti in titoli pubblici ed equiparati. In quest’ultimo caso, infatti, la tassazione ai fini IRPEF e IRES aveva un’aliquota pari al 12,5%.
Con l’approvazione della Legge di Stabilità, invece, le polizze vita rientranti nel rami I (polizze d’assicurazione sulla vita) e III (polizze unit linked, nonché quelle collegate all’andamento di specifici indicatori o altri valori di riferimento, e a quello delle quote di fondi interni), saranno interessate da un’imposta pari al 26%, fatte salve le eccezioni previste per gli investimenti in titoli di Stato e simili.
Completando il quadro della tassazione che interessa i proventi delle polizze vita, ricordiamo che gli stessi scontano anche l’imposta di bollo, così come previsto dalla manovra varata dal Governo Monti. Detto tributo, in base al disposto normativo contenuto nel Decreto Salva Italia “(D.L. 201/2011)”, per l’anno in corso ammonta allo 0,2% degli investimenti effettuati anche nelle polizze vita, con un ammontare minimo, comunque dovuto, pari a € 34,2. Le disposizioni delle Legge di Stabilità intervengono anche sull’imposizione indiretta, esentando da imposta di bollo i prodotti vita rientranti del ramo assicurativo I, ossia le polizze rivalutabili, i fondi sanitari e quelli pensione.
Per ultimo, si evidenzia come le sopra enunciate novità impositive interessino anche i “Pip” (Piani di previdenza complementare). I rendimenti derivanti da tali investimenti – ora tassati con aliquota dell’11,5% -, sconteranno un’imposta sui redditi pari al 20%, tranne per la parte che risulta destinata all’acquisto di titoli governativi (o altri titoli, agli stessi equiparati) che resta tassabile con un prelievo pari al 12,5%.