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Unioni civili, cosa scrive un gruppo di giuristi cattolici a Mattarella

Mattarella

Va premesso che l’insieme del provvedimento, soprattutto nella sua prima parte, si pone in contrasto anzitutto con gli articoli 29 e 31 della Costituzione. L’art. 29 Cost. prevede che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. L’art. 31 Cost. impone alla “Repubblica” di agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi”.

Da queste norme – come pure dagli artt.. 30, 34, 36 e 37 Cost. – si ricava l’esistenza nell’ordinamento italiano del c.d. favor familiae. La Costituzione non solo consente, ma in qualche modo impone al legislatore di istituire un regime speciale per la famiglia, diverso da quello comune, apparentemente in deroga al principio di eguaglianza formale sancito dall’art. 3 Cost. comma 1, ma in realtà in coerenza con l’eguaglianza sostanziale richiamata dal co. 2 della disposizione.

Questi benefici si giustificano in ragione della funzione che il matrimonio e la famiglia hanno in seno alla società: fondamento della vita civile e sociale, secondo una concezione radicata nel tempo, che già Cicerone esprimeva con la locuzione principium urbis et quasi seminarium rei publicae. La famiglia costituisce, sotto ogni profilo, il luogo privilegiato di sviluppo della persona nella sua irripetibile identità e, dunque, di crescita della stessa comunità. Come sottolineavano ancora i giuristi romani e la tradizione millenaria che da loro trae alimento, dall’unione di un uomo e di una donna discende la procreazione e, conseguentemente, l’educazione della prole.

Anzitutto alla famiglia spetta educare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, i quali non solo lavoreranno per mantenere sé stessi e pagare le pensioni degli anziani, ma svolgeranno tutte quelle funzioni necessarie perché una comunità continui a vivere e, proseguendo la sua storia, “cresca”. La famiglia è il luogo più adatto per l’educazione dei bambini; dunque, se si aiuta la famiglia ed essa riesce a svolgere al meglio la sua funzione, sono ridotte – in linea generale, e salvo eccezioni – le situazioni di disagio giovanile (tema di interesse pubblico con molti risvolti: alcolismo, tossicodipendenza, bullismo).

Sotto altro profilo, aiutare la famiglia costituisce il passaggio essenziale per risolvere uno dei maggiori fattori della crisi della società contemporanea, il c.d. inverno demografico. E’ giusto che il trattamento di favore gravi in maniera significativa sulla collettività e talora incida direttamente su diritti di soggetti terzi rispetto al rapporto matrimoniale. Si considerino, ad esempio, le provvidenze e le esenzioni fiscali attribuite alle famiglie (sia pure in misura in concreto inferiore rispetto a quanto avviene in altri Stati), o la pensione di reversibilità a favore del coniuge, con conseguente significativo – ma costituzionalmente giustificato – aggravio per il bilancio pubblico a carico della collettività.

(Qui il DOCUMENTO INTEGRALE del centro studi Livatino)



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