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IMU e TASI sulla casa, novità ed agevolazioni.

Si avvicina la scadenza del 16 giugno per il pagamento dell’acconto delle imposte sulla casa e numerose sono le novità introdotte dal legislatore per il 2016, alcune delle quali alleggeriranno il carico fiscale di molte famiglie italiane.

La più importante è sicuramente l’esenzione del versamento della TASI sull’abitazione principale, ma attenzione a non fare errori, si tende molto spesso a confondere l’abitazione principale ovvero la casa in cui si ha la residenza anagrafica e si dimora abitualmente con la “PRIMA CASA” che è invece un’agevolazione fiscale sull’acquisto dell’immobile, il più delle volte le due cose coincidono ma è meglio non darlo per scontato.
Escluse dal pagamento della TASI anche le pertinenze dell’abitazione principale, al massimo tre e di diversa categoria catastale.
Non rientrano invece nell’esenzione gli immobili A/1, A/8 ed A/9 cosiddetti di lusso che sconteranno sia la TASI sia l’IMU.

La seconda importante agevolazione riguarda la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo TASI/IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. In poche parole si paga la metà di quanto ordinariamente dovuto ma solo se si rispettano specifici requisiti:
1 – si deve stipulare e registrare all’Agenzia delle Entrate un contratto di comodato d’uso;
2 – si deve possedere una sola abitazione, o due abitazioni nello stesso Comune ed in questo caso uno dei due immobili deve essere l’abitazione principale del proprietario. Anche in questo caso, non rientrano nell’agevolazione gli immobili di lusso.

Le ultime due novità riguardano lo sconto del 25% sul versamento TASI ed IMU per gli immobili locati a canone concordato e l’eliminazione della quota TASI per i cittadini che hanno preso in affitto un casa da utilizzare come abitazione principale.

ATTENZIONE IN FASE DI CALCOLO DELL’ACCONTO, si deve prendere come riferimento l’aliquota utilizzata per il saldo 2015 anche se il Comune interessato ne ha già deliberato una diversa per il 2016; eventuali differenze si potranno conguagliare con il saldo del 16 dicembre.


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