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“Dopo di noi”, cosa prevede la nuova norma sulla disabilità grave

C’è un nuovo quadro normativo che tutela le persone con disabilità grave ma che non godono di sostegno familiare: è passato infatti alla Camera definitivamente, il testo di legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare»per l’assistenza sul “dopo di noi”. Era stato già approvato con modifiche, al Senato, nel maggio scorso. La platea di riferimento del provvedimento è quella costituita da persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare: si parla quindi di persone cui mancano i genitori o che li hanno, ma non sono in grado di provvedere ai bisogni dei figli. Il dopo di noi, almeno secondo lo scopo del provvedimento, dovrebbe cominciare a funzionare già quando i genitori della persona disabile – se esistono – sono ancora in vita, valorizzando il coinvolgimento degli stessi soggetti.

Il provvedimento contiene le nuove norme in materia di assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei genitori. Era atteso da anni dalle associazioni dei portatori di handicap che hanno molto contribuito a migliorare il dispositivo. La norma si inserisce in un contesto giuridico che solo dal 1992, con la legge 104, ha cominciato a occuparsi di questa materia. Fu proprio questa norma a introdurre la nozione di «disabile grave» ovvero «un soggetto che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale».

Sei anni più tardi, nel 1998, con la legge 162 sono stati organizzati presso Comuni, Regioni ed enti locali programmi di aiuto alle persone disabili. Ma fino ad oggi non era previsto nessun regime particolare per le persone disabili a cui viene a mancare il sostegno familiare. Per la prima volta viene istituito un Fondo specifico, con 90 milioni di euro per quest’anno, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Previste anche agevolazioni e sgravi fiscali per il patrimonio che i genitori decideranno di lasciare in eredità per la cura dei loro figli, affidandolo ai parenti o a enti e onlus.

La legge prevede inoltre un ‘progetto individuale di cura e assistenza del disabile’, da mettere a punto ancor prima che vengano a mancare i parenti. In sostanza, i genitori potranno decidere a chi affidare la gestione del figlio disabile e del patrimonio destinato al suo sostegno già durante la vita familiare, senza aspettare che uno dei due venga a mancare.: entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con un decreto, bisognerà chiarire come si accede alle misure di protezione. Il Fondo dovrà servire a realizzare interventi concreti, anche per esempio in ottica abitativa, o a sviluppare programmi che aiutino i soggetti a potersi gestire in futuro nella vita quotidiana, con maggiore autonomia.

Sarà inoltre possibile la detrazione delle spese per le polizze assicurative, finalizzate a questo tipo di 2 tutela, e un incremento da 530 a 750 della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte. In favore delle persone con disabilità, inoltre, ci saranno esenzioni e agevolazioni tributarie in alcuni casi, come nell’ambito della costituzione di trust o di quei vincoli di destinazione per beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. L’obiettivo primario, però, deve essere unicamente l’inclusione sociale e la cura del soggetto che ne beneficia.

La Legge prevede anche la cancellazione dell’imposta di successione e donazione per i genitori, per esempio per la casa di proprietà. Il trust è una forma di protezione legale che ben si inquadra nell’ambito del “dopo di noi”. Prevede la destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti. L’amministrazione dei beni, da parte di un terzo individuo, ha lo scopo di realizzare un programma di azioni a beneficio di chi si vuole tutelare. Tradotto in italiano dall’inglese, il termine trust significa “fiducia”. Rappresenta infatti uno strumento basato su un rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti. La conservazione del termine in inglese rivela pure che il trust ha origine anglosassone: nasce infatti negli ordinamenti di “common law”, in cui la giurisprudenza si basa sulle sentenze precedentemente pronunciate dai giudici.

Un sistema diverso da quello dei Paesi come l’Italia, in cui vige un ordinamento fondato su codici. La legittimazione del trust nel nostro Paese deriva dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n° 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Nell’articolo 2, comma 1, la Convenzione definisce i trust. Come tradotto dall’associazione “Il Trust in Italia”: Nell’ambito del “dopo di noi”, è una soluzione che garantisce assistenza ai disabili. Infatti, il disponente – in genere il genitore o un parente – destina propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi così che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile. Con il trust la tutela può anche estendersi al disponente stesso, come pure agli altri membri della famiglia.



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