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Cosa ho capito della sharing economy

Capire, condividere, decidere. Questa abitudine di trasformare la lingua italiana in inglese è veramente diventata ridicola. Soprattutto quando in discussione in parlamento ci sono testi di legge dei quali noi italiani siamo particolarmente interessati. Il penultimo esempio è stato e continua ad essere “Le regole sul lavoro” dette JOBS ACT, ora siamo al testo di legge sulla SHARING ECONOMY ovvero l’Economia condivisa che collegata per esempio alla recente legge sul Terzo settore di cui su queste pagine ampiamente abbiamo scritto, rappresenta un testo molto importante.

Infatti i meccanismi di funzionamento dell’economia condivisa consentono a soggetti che non operano in maniera professionale sul mercato, di utilizzare i propri beni privati e prestare servizi a fini economici e lucrativi. Gli strumenti della tecnologia e i social network hanno contribuito in maniera determinante alla diffusione del fenomeno e ne hanno ampliato notevolmente le potenzialità, soprattutto perché hanno esteso e facilitato l’accesso ai servizi e ai beni oggetto di condivisione, dunque ben vengano delle regole ma almeno pretendiamo di esserne informati.

Tutto nasce dall’Europa, come al solito, la Commissione Europea (comunicazione 356/2016) ha predisposto linee guida in materia di requisiti di accesso al mercato, regimi di responsabilità, tutela degli utenti, tutela dei lavoratori, fiscalità. L’obiettivo della proposta di legge italiana, dalle prime bozze di proposta di legge nostrana, entra nel merito soprattutto della partita fiscale, di cui si sente in generale una grandissima urgenza. E’ indispensabile in una nuova norma garantire equità e trasparenza, soprattutto in termini di regole e di fiscalità, tra i soggetti che operano in tale ambito e gli operatori economici tradizionali e, al contempo, nel tutelare i consumatori soprattutto per gli aspetti connessi alla sicurezza, alla salute, alla privacy e alla trasparenza delle condizioni contrattuali. Noi abbiamo dato una scorsa veloce al Testo in discussione alla Camera e abbiamo scoperto alcuni punti delicati che varrebbe la pena essere illustrati e conosciuti e non inculcati nell’ignoranza di tutti coloro che invece ne sono attori e potenziali clienti.

La norma la definisce “Economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali”, i cui gestori “agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto”, e precisa che «i beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti», e tra questi ultimi e il gestore «non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato». Sono escluse dalla definizione le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese. La vigilanza spetta all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), che esprime anche un parere vincolante sul documento di politica aziendale con le condizioni contrattuali verso i clienti di cui devono obbligatoriamente dotarsi i gestori delle piattaforme. Le eventuali transazioni in denaro avvengono solo tramite sistemi di pagamento elettronico e con modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti (bisogna inserire generalità, dati anagrafici, residenza, codice fiscale), per evitare che si creino profili falsi o non riconducibili al titolare.

Prevista una delega al governo per misure annuali che garantiscano il corretto funzionamento e sviluppo del mercato dell’economia condivisa, mentre ministero dello Sviluppo economico di concerto con quello per Semplificazioni e Pubblica amministrazione dovrà prevedere linee guida per gli enti locali con l’obiettivo di diffondere buone pratiche ed eventuali sperimentazioni. Infine, la norma prevede specifiche misure per garantire privacy e riservatezza degli utenti, e la disciplina di controlli e sanzioni per le piattaforme.

Vi sono però aspetti fiscali, a cui è dedicato l’articolo 5 della legge, che distingue fra operatori professionali e non professionali, che segnano i redditi derivanti dalle attività dell’economia di scambio in una specifica sezione della dichiarazione dei redditi, con relativa tassazione agevolata: nel dettaglio, per redditi derivanti da attività di economia condivisa economy fino a 10mila euro, si applica un’aliquota agevolata del 10%. Se invece il reddito è superiore, si applica la normale tassazione, cumulandolo con gli altri eventuali redditi da lavoro dipendente e autonomo. Perché la fiscalità funzioni con efficacia, sono previste misure di tracciabilità, potenziate dal fatto che sono direttamente le piattaforme ad agire come sostituti d’imposta e da obblighi di comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate. Sono invece ancora da definire una serie di aspetti.

Ma non viene fornita una disciplina di dettaglio su modalità di determinazione del reddito: fra le altre cose, non è specificato quale sia il corretto criterio di cumulo per i redditi sopra i 10mila euro (per esempio, non è specificato se si applica comunque l’aliquota fissa fino ai 10mila euro e solo per la parte eccedente il diverso trattamento fiscale); non è chiaro se la soglia dei 10mila euro oltre a determinare un diverso trattamento fiscale costituisca anche il discrimine fra attività professionale e attività occasionale; da definire impatto sui contribuenti che applicano il regime dei minimi;chiarimenti sull’esclusione dall’applicazione della legge di piattaforme d economia condivisa che non prevedono versamenti di denaro (come blablacar, o scambiocasa.com). Ci sono poi punti interrogativi su tecniche relative agli obblighi, per le piattaforme gestite da società estere, di avere una stabile organizzazione in Italia, piuttosto che sulle problematiche relative alla corretta applicazione dell’IVA. In buona sostanza è bene chiarire questi aspetti e soprattutto visto che coinvolgono moltissimi italiani proprio perché strumenti di sussidiarietà per soprattutto il mercato dei servizi alla persona di cui il Paese ha una necessità impellente, è meglio aprire la discussione e non farla nelle segrete stanze (qui maggiori dettagli)



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