In questi giorni più volte sono apparse sui giornali notizie importanti che riguardano i bambini spesso violati sessualmente, vittime della povertà, ma anche vittime di violenze risultato di leggi figlie di una stagione di anormalità passata come diritto. Purtroppo queste realtà non messe in rilevanza da questa frenesia che ci accompagna giornalmente ricondotta al referendum sulla Costituzione, volutamente invece al centro dei tormenti italiani, fino a divenire insopportabile. Riportiamo l’equilibrio dell’informazione e della riflessione sui guasti prodotti dalla legge sulle unioni civili, più volte criticata da chi scrive su queste pagine. La questione riguarda le coppie di fatto e omosessuali e il caso di due bambini. Dopo otto anni due donne si separano e la madre biologica non riconosce all’altra il ruolo di genitore. La Corte Costituzionale ribadisce che, nel superiore interesse del minore, i figli devono poter intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe. La sentenza è della Corte Costituzionale, del 20 ottobre 2016, n. 225. E dimostra che si ricorrerà sempre di più all’Alta Corte per tutelare i minori.
Viene infatti chiesto, nella specie, alla Corte costituzionale di stabilire se una recente norma introdotta nel 2014 sia o meno contraria alla Costituzione. Tale norma stabilisce il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, con i nonni ed i parenti in genere e di ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza. La ragione del dubbio nasce dal fatto che la norma si riferisce ai genitori, e non menziona le nuove figure che nell’attuale contesto sociale possono svolgere un ruolo significativo nella vita di un bambino, come il partner della propria madre o del proprio padre, anche omosessuali, quando la relazione finisca. Nel caso in esame due donne intraprendono un procedimento di fecondazione eterologa da cui nascono due bambini. Dopo otto anni di relazione le due si lasciano e la madre biologica non intende riconoscere alla propria ex lo stesso suo ruolo di genitore. L’ex partner della madre biologica si rivolge al giudice che propone la questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il ricorso e chiarisce che:
– La norma viola sicuramente la Costituzione, che garantisce le “formazioni sociali”, perché, ormai tra esse va inclusa la famiglia di fatto;
– Inoltre, viola la Costituzione perché introduce una discriminazione tra figli nati da una coppia etero e figli nati all’interno di una coppia omosessuale;
– Infine viola la Costituzione in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, che prevede l’obbligo di riconoscere il diritto del fanciullo e dei genitori, così come di altri soggetti uniti al bambino da vincoli di fatto, di mantenere rapporti stabili pure in caso di crisi della coppia (anche omosessuale), tenendo sempre presente il superiore interesse del minore;
– In precedenza, il Giudice ha avuto modo di verificare con una perizia che i due bambini riconoscono la ex partner della madre biologica come una seconda mamma: ne consegue che impedire loro di avere con lei rapporti stabili potrebbe essere dannoso per i minori.