È molto interessante e da attenzionare (come dicono i carabinieri ) una sentenza del Tribunale di Napoli confermata in Cassazione che sconfessa il rituale (mò ci mettiamo d’accordo tra di noi)in voga nella capitale partenopea. In buona sostanza: timbrare il cartellino è un dovere: il lavoratore che non lo fa può essere licenziato per giusta causa. I fatti. Un dipendente di una società per azioni Spa nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2007, evita la timbratura elettronica del proprio cartellino e per attestare la sua presenza al lavoro registra manualmente gli orari di entrata e uscita facendola convalidare da un suo superiore. La società, dopo aver verificato l’assenza del rilevamento elettronico delle presenze licenzia il lavoratore per giusta causa sulla base delle seguenti contestazioni:
– per aver violato il regolamento aziendale che impone a tutti i dipendenti l’obbligo di utilizzare il badge elettronico sia in entrata che in uscita;
– per una anomala coincidenza tra le mancate timbrature e i turni di lavoro più gravosi, come quelli notturni o in giorni festivi.
Il lavoratore impugna il licenziamento davanti al Tribunale del Lavoro di Napoli che respinge il ricorso. La sentenza del giudice di primo grado viene confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli. La controversia giunge pertanto alla Corte di Cassazione che respinge le domande del dipendente per i seguenti motivi:
– la ripetuta violazione della regola aziendale che impone ai lavoratori di attestare la propria presenza, in entrata e in uscita, mediante il badge elettronico rappresenta una condotta grave sia sotto il profilo oggettivo (poiché non consente un controllo sul rispetto dell’orario di lavoro) sia sotto quello soggettivo (poiché denota una scarsa inclinazione del lavoratore al rispetto dei propri doveri);
– tale condotta è sufficiente a ledere il vincolo fiduciario che è posto alla base di ogni rapporto di lavoro. Ci sono voluti la bellezza di tre gradi di appello e ben 9 anni per avere giustizia e per dimostrare che anche a Napoli (una delle città più belle del mondo!) la legge è uguale per tutti.
La giusta causa ricorre allorché siano commessi fatti di particolare gravità i quali, valutati oggettivamente e soggettivamente, sono tali da configurare una grave e irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto. Il giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3 della legge n. 604/1966).
E nel caso in oggetto esistono entrambe le motivazioni.