Proseguono gli approfondimenti della Legge di Stabilità. Dopo la prima parte, ecco la seconda:
L’accesso alla “opzione donna” (57/58 anni di età e 35 anni di contributi maturati entro il 2015) sarà consentito anche alle donne nate nell’ultimo trimestre del 1958 (se dipendenti) o del 1957 (se lavoratrici autonome), possibilità che sarebbe stata preclusa per lo spostamento dei requisiti anagrafici richiesti determinato dall’incremento dell’aspettativa di vita.
Ottava salvaguardia per 30.700 “esodati”, che consente di allungare di 1-2 anni il tempo utile per maturare la pensione secondo le regole previgenti rispetto alla riforma Monti-Fornero (L. 114/2011).
Dal 2017 è possibile il cumulo gratuito, ai fini pensionistici, dei versamenti effettuati in diverse gestioni, esteso anche ai professionisti iscritti alle Casse privatizzate. Tale possibilità opera non solo per la pensione di vecchiaia, ma anche per quelle anticipate, nonché se si è già maturato un diritto autonomo in una delle gestioni. Questa opportunità è più vantaggiosa della totalizzazione (che comporta spesso il calcolo contributivo della pensione) e della ricongiunzione, che è a titolo oneroso.
Pur rimanendo confermati i requisiti della legge Fornero per la pensione di vecchiaia (fino al 31/12/2017: 66 anni e 7 mesi per le dipendenti pubbliche e i lavoratori di qualsiasi settore, 65 anni e 7 mesi per le dipendenti private, 66 anni ed 1 mese per le lavoratici autonome, requisiti unificati, per tutti i generi e settori, a 66 anni e 7 mesi dal 1/01/2018), è possibile richiedere una anticipazione pensionistica (Ape), in via per ora sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, anticipo che può essere richiesto da chi abbia almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione e che non può avere durata inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni e 7 mesi.
(2.continua)