Mi domando se sia stato considerato chela polizza vita può essere utilizzata come strumento per trasferire denaro tra due soggetti in modo “coperto”, ad esempio se il garante (per esempio chi sottoscrive la polizza o il beneficiario) la utilizza come pegno per ottenere un finanziamento, un’apertura di credito in conto corrente, un “castelletto” in conto corrente. In questo modo si ha una garanzia finanziaria a fronte di un credito.
Ma le polizze vita sono anche strumenti spesso utilizzati ai fini del riciclaggio, come spiega anche il link che riporto e che contiene le spiegazioni delle motivazioni per le quali l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) nel 2014 ha emanato un regolamento di attuazione delle norme antiriciclaggio che prevede sempre “l’adeguata verifica” dell’identità del contraente e del beneficiario delle polizze. Proprio per questo mi chiedo come sia stato possibile, ad esempio, che Romeo abbia potuto stipulare una polizza che prevedeva (secondo la stampa) come beneficiario una sua presunta figlia che non esiste. Chi ha stipulato questo contratto con Romeo? Quale agente? In quale agenzia? Quale compagnia? Su questa polizza per un beneficiario inesistente (se le notizie di stampa corrispondono al vero) se io fossi il magistrato aprirei un fascicolo per violazione delle norme antiriciclaggio.
In merito a questo:
«L’obbligo di adeguata verifica ha poi carattere dinamico e non statico, e non si esaurisce al compimento di una determinata attività, ma impone al soggetto obbligato di tenere una definita condotta per tutta la durata del contratto assicurativo esercitando il controllo costante del rischio.
Con riferimento poi agli obblighi d’identificazione vengono indicati i soggetti da identificare, tra i quali come già anticipato è stato esplicitamente incluso il beneficiario, e le modalità con cui porre concretamente in essere tale adempimento.
L’identificazione deve avvenire in presenza fisica del cliente, del beneficiario o ,in caso questi siano persone diverse da una persona fisica, dell’esecutore. In caso contrario, si rientra nell’ipotesi di operatività a distanza, per la quale sono previsti obblighi rafforzati di verifica.
Mentre, per quanto riguarda il titolare effettivo, l’identificazione può aver luogo senza che sia necessaria la sua presenza fisica.
Per quel che riguarda le modalità con cui verificare i dati acquisiti in sede d’identificazione le imprese sono chiamate a valutare, sulla base dell’approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a fonti affidabili e indipendenti».
vedi
http://www.ipsoa.it/…/assicurazioni-antiriciclaggio-cliente…
CHE COS’È IL PEGNO DI POLIZZE VITA
Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. Il pegno di polizze assicurative sulla vita si configura come pegno sul credito relativo alla prestazione assicurativa dovuta dalla Compagnia di Assicurazione. In particolare costituiscono oggetto del pegno il credito futuro, nei confronti della Compagnia di Assicurazione emittente, riveniente dalla scadenza della polizza vita, nonché quello futuro che fosse dal contraente vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione in dipendenza dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’art. 111 del d.lgs. 174/95 o del diritto di riscatto , ovvero sorgente nei confronti della Compagnia, a titolo di indennizzo, in caso di morte dell’assicurato.
La garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell’art. 2801 c.c.(polizza e appendice di vincolo pignoratizio emesso dalla Compagnia ); di tali crediti il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.
Tra i principali rischi va tenuto presente:
* in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste in contratto e di soddisfarsi sul ricavato.
* possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
CONDIZIONI ECONOMICHE
Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.
LEGENDA
Appendice di vincolo
Documento, integrativo del contratto di assicurazione già stipulato, con il quale la Compagnia di Assicurazione prende atto del pegno a favore della Banca.
Assicurato
Soggetto sulla vita del quale è stipulato il contratto di assicurazione.
Beneficiario
Soggetto che beneficia delle prestazioni fornite dalla Compagnia di Assicurazione al verificarsi degli eventi previsti.
Consumatore
E’ la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione Polizza Documento cartaceo relativo al contratto di assicurazione, attestante l’avvenuta stipula dello stesso.
Realizzazione del pegno
Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo
Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.