Il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla realizzazione del Trans adriatic pipeline (Tap), il gasdotto lungo 870 chilometri, parte terminale del corridoio meridionale europeo del gas da 3.500 chilometri che attraverserà sei Paesi dall’Azerbaijan all’Italia. Con una sentenza, pubblicata ieri, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dal Comune di Melendugno e dalla Regione Puglia nei confronti della sentenza del Tar sul Tap. La sentenza pone fine al contenzioso amministrativo sull’Autorizzazione unica rilasciata a Tap il 20 maggio 2015 e sull’applicazione della direttiva Seveso sugli incidenti rilevanti.
Lo scorso 20 marzo i “No Tap” hanno bloccato i lavori di spostamento degli ulivi dal punto di approdo sul litorale di San Foca (frazione di Melendugno, provincia di Lecce).
IL RICORSO
L’amministrazione comunale di Melendugno con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva impugnato il decreto del ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (Mattm) n. 223 dell’11 settembre 2014 con cui era stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline – TAP” e la delibera del 10 settembre 2014 con cui il Consiglio dei ministri aveva fatto propria la posizione del Mattm ed aveva superato il parere negativo del Ministero dei bei e delle attività culturali e del Turismo, nonché le note con cui il Mattm aveva sospeso la procedura per circa un anno.
L’IMPATTO AMBIENTALE
In una nota dell’ufficio stampa del Segretariato generale della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato spiega che “ha ritenuto che la valutazione di impatto ambientale resa dalla Commissione Via avesse approfonditamente vagliato tutte le problematiche naturalistiche e che anche la scelta dell’approdo nella porzione di costa compresa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri (all’interno del Comune di Melendugno) fosse stata preceduta da una completa analisi delle possibili alternative (ben undici)”.
LA DIRETTIVA SEVESO
Il Tar ha ricordato che “la problematica relativa alla applicabilità della normativa “Seveso” alla contestata opera era emersa sin dall’inizio dell’esame del progetto Tap : ciò era dimostrato dalla Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa – circostanza che la stessa Commissione Via/Vas, nel parere del 29 agosto 2014, aveva inserito la prescrizione (poi divenuta A13 nel decreto 223/2014 e riguardante la preventiva acquisizione, con riferimento al Prt, del nulla osta di fattibilità rilasciato, ai sensi del d.lgs n. 334 del 1999, dal comitato tecnico regionale) in forma dubitativa ovvero “se ed in quanto prescritto e/o previsto”. È stato infine riconosciuto “l’avvenuto rispetto del principio di leale collaborazione tra Poteri dello Stato nella procedura di superamento del dissenso espresso dalla Regione alla realizzazione dell’opera”.
CONCLUSIONE
Si tratta – notano gli addetti ai lavori – dell’ennesima vittoria nelle aule di giusizia per Tap: nessuna iniziativa legale contro il gasdotto strategico è stata avallata da un tribunale