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Forze Armate, che cosa prevede la riforma dei ruoli e delle carriere

riforma

Pubblichiamo un estratto del dossier del Servizio Studi del Senato sul decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate

L’articolo 1, comma 1, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. In particolare:

la lettera a) modifica l’articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in “Categorie di militari e carriere” e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con le seguenti disposizioni, volte a inquadrare e disciplinare le categorie e le carriere del personale militare. Nello specifico:

– i commi 2 e 3 delineano, nell’ambito di una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario, la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: Ufficiali generali e ammiragli, Ufficiali superiori e Ufficiali inferiori, e fotografandone l’intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate;

– i commi 4, 5 e 6, procedono analogamente per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l’attribuzione di specifiche qualifiche connesse all’assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d’appartenenza e all’anzianità posseduta;

– i commi 7 e 8 tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale, le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.);

– il comma 9, infine, conformemente al dettato di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell’ordinamento del 2 personale militare prevedendo, all’uopo, l’applicazione delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate;

la lettera b) sostituisce l’articolo 632 del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell’ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

la lettera c) integra il comma 2 dell’articolo 635, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici (requisito prescritto dal comma 1, lettera d) della norma);

la lettera d) introduce la lettera b-quater) all’articolo 803 del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all’estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria;

la lettera e) modifica l’articolo 811 del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le “qualificazioni” per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare;

la lettera f) integra l’articolo 858 del Codice, aggiungendo i commi 3-bis e 3-ter i quali, rispettivamente:

– estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta;

– prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di cui all’art. 42/co. 5 del decreto legislativo n. 165/2001) nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. La novella in esame è volta a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando che quest’ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l’automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in esame, dal periodo di servizio nel grado rivestito, determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare – soprattutto femminile costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tali effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull’avanzamento del personale militare che, a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore;

la lettera g) modifica l’articolo 930 del Codice, inserendo il:

– comma 1-bis, che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale: o sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l’avvio dell’inchiesta formale); o sospeso dall’impiego per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall’impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice);

– comma 1-ter, che contempla l’annullamento ex tunc della procedura di transito nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludono con esito sfavorevole per l’interessato, ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione dall’impiego non venga revocata. Con tale novella si colma finalmente un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all’impiego civile;

– comma 1-quater, che prevede l’adozione con D.P.C.M di tabelle di corrispondenza per il transito nell’impiego civile, nei casi previsti dalla legislazione vigente, del personale non dirigente delle Forze armate, in linea con i principi di equiordinazione, salvo quanto previsto dall’articolo 2209-quinquies del Codice.;

la lettera h) sostituisce il comma 2 all’art. 992 del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, cosi superando la 3 differenziazione Legata all’età anagrafica. La novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di Ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in. meno (4 invece di 5);

la lettera i) rettifica l’articolo 1084 del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli Ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell’Arma dei carabinieri;

la lettera l) inserisce nel Codice l’articolo 1084-bis, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per:

– raggiungimento del limite di età;

– collocamento a domanda in ausiliaria o riserva;

– infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;

– rinuncia al transito per infermità nell’impiego civile, sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio. La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d’appartenenza, è subordinata all’assenza di profili di demerito nell’ultimo quinquennio di servizio prestato;

la lettera m) modifica l’articolo 2229, comma 1, del Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n, 91 all’articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all’anno 2024, le unità di personale da collocare in ausiliaria.

La RT ribadisce che la norma contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. In particolare: la lettera a) modifica l’articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in “Categorie di militari e carriere” e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con le seguenti disposizioni, volte a inquadrare e disciplinare le categorie e le carriere del personale militare. Nello specifico:

– i commi 2 e 3 delineano, nell’ambito di una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario, la categoria degli Ufficiali, indicando in generale le funzioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: Ufficiali generali e ammiragli, Ufficiali superiori e Ufficiali inferiori, e fotografandone l’intera carriera, dal grado di sottotenente a quello di generale e gradi corrispondenti delle Forze armate;

– i commi 4, 5 e 6 procedono analogamente per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, riportando per ciascuna di esse la successione dei gradi e prevedendo, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, l’attribuzione di specifiche qualifiche connesse all’assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d’appartenenza e all’anzianità posseduta, In particolare, il personale del ruolo marescialli è quindi assimilato per formazione accademica, esperienza professionale, preparazione specialistica, livello di responsabilità e mansioni, al personale civile inquadrato nella “Terza Area” funzionale prevista per i dipendenti pubblici cosi come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;

– i commi 7 e 8 tracciano, rispettivamente, la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale, le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.);

– il comma 9, infine, conformemente al dettato di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, evidenzia il carattere di specialità dell’ordinamento del personale militare, prevedendo, a tal uopo, l’applicazione delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate;

la lettera b) modifica l’articolo 632 del Codice, aggiornando, alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell’ordinamento militare, le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

la lettera c) integra il comma 2 dell’articolo 635, prevedendo, in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio, in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga sottoposto alla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva (requisito prescritto dal comma 1, lettera d) della norma);

la lettera d) introduce la lettera b-quater) all’articolo 803 del Codice, al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all’estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria. La norma, in linea con quanto già contemplato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conferisce alle Forze armate la disponibilità di un adeguato bacino di graduati e militari di truppa, al quale attingere a fronte di straordinarie necessità (non ultimo il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali). Il provvedimento è senza oneri in quanto gli eventuali incrementi dovranno essere autorizzati con la Legge di bilancio che ne garantirà la copertura finanziaria;

la lettera e) modifica l’articolo 811 del Codice allo scopo di adeguare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le “qualificazioni” per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare;

la lettera f) integra l’articolo 858 del Codice, aggiungendo i commi 3-bis e 3-ter, i quali, rispettivamente:

– estendono gli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta;

– prevedono il computo dei periodi di congedo straordinario (di cui all’art. 42/co.5 del decreto legislativo n. 165/2001) nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. La novella in esame è volta a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando che quest’ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l’automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in esame, dal periodo di servizio nel grado rivestito, determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare – soprattutto femminile – costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tali effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull’avanzamento del personale militare che, a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore;

la lettera g) modifica l’articolo 930 del Codice, inserendo il comma l-bis che prescrive la sospensione della procedura di transito per il personale:

– sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato (ex articolo 1376 del Codice, ossia con l’inchiesta formale);

– sospeso per qualsiasi causa (i casi di sospensione dall’impiego di cui agli articoli 914 e seguenti del Codice).

La procedura di transito è annullata, con effetti retroattivi nel caso in cui i procedimenti di cui sopra si concludano con esito sfavorevole per l’interessato, ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione non venga revocata. Con tale novella si colma finalmente un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all’impiego civile;

la lettera h) introduce il comma 2 all’art. 992 del Codice, prevedendo per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all’età anagrafica. La novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di Ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5). Peraltro, a fronte di un benefico effetto in termini di parità di trattamento, la disposizione come detto è diretta ad incidere su un numero molto esiguo di Ufficiali con costi assolutamente trascurabili, la cui copertura è riportata al punto 1.a. dell’annesso 1;

la lettera i) rettifica l’articolo 1084 del Codice, allo scopo di armonizzarne il dettato normativo concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevedendo la possibilità per questi ultimi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli Ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell’Arma dei carabinieri;

la lettera l) inserisce nel Codice l’articolo 1084-bis, al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per:

– raggiungimento del limite di età;

– collocamento a domanda in ausiliaria o riserva;

– infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;

– rinuncia al transito per infermità nell’impiego civile, sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio. La promozione, non ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d’appartenenza, è subordinata all’assenza di profili di demerito nell’ultimo quinquennio di servizio prestato. Il provvedimento, essendo di carattere onorifico, non ha effetti sui trattamenti economici di richiamo e sul trattamento economico di quiescenza pertanto è senza oneri. La decorrenza si applica a partire dal personale cessato dal servizio dalla data del 01/01/2015 per evitare il contenzioso con coloro che sono cessati dopo l’abrogazione dell’articolo 1076 (disposto con la legge di stabilità 2015) e prima dell’entrata in vigore del presente decreto;

la lettera m) modifica l’articolo 2229, comma 1, del Codice, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 all’articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all’anno 2024 le unità di personale da collocare in ausiliaria.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, considerate la riflessioni formulate sulle norme dalla RT, appaiono di particolare interesse le norme riportate alle lettere a), f), h), i). In merito alla lettera a), laddove si provvede alla ridefinizione dei profili di carriera degli appartenenti alle FFAA, andrebbe certificato, con riferimento alla ridefinizione dei ruoli sottufficiali e in particolare ai marescialli, che non comportino operazioni di riorganizzazzione e/o riassetto delle unità operative e/o reparti, da cui potrebbero con seguire nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i profili di copertura, quanto poi all’integrazione prevista all’articolo 858 (Detrazioni di anzianità) del C.O.M. disposta alla lettera f), posto che al comma 3-bis ivi inserito si dispone che i periodi di congedo straordinario siano computati ai fini della progressione di carriera, andrebbe valutato l’impatto rispetto alla normativa vigente, potendosi ipotizzare un’accelerazione della progressione per i militari finora rallentati dalla fruizione del congedo per cui andrebbero forniti anche dati sulla platea interessata considerando anche che eliminando la penalizzazione essa potrebbe aumentare. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sui riflessi finanziari derivanti da avanzamenti nella carriera retributiva, che andrebbero quantificati e coperti. Quanto alla lettera h), pur considerando che la RT certifica l’impatto finanziario della omologazione del periodo di collocamento in “Ausiliaria”- limitatamente a talune categorie di Ufficiali generali ed equiparati (indicati nell’annesso 1, al punto 1.a), che viene innalzato da 4 a 5 anni – va sottolineato che la pur certificata “compensazione” dei maggiori oneri ivi 7 stimati nel periodo 2017-2021, a ragione della adozione del metodo “retributivo” nel calcolo del trattamento pensionistico, anziché di quello pro-rata “misto” adottato negli anni successivi 2022/2026, andrebbe comunque integrata da un raccordo con i dati relativi alle previste consistenze dei dirigenti militari per il decennio 2017/2026. Oltretutto, va sottolineato che il prospetto in questione non fornisce la base di calcolo trattamento di “ausiliaria” ivi individuato in ragione mensile (che, come noto, non comprende l’indennità militare) né i parametri adottati nella quantificazione degli oneri contributivi a carico dell’Amministrazione e tantomeno il riscontro a conferma della circostanza che, in ragione annua per il periodo 2017/2026, solo alla platea degli Ufficiali dirigenti ivi indicata sarà consentito il collocamento in tale posizione. Una riflessione, infine, andrebbe richiesta sulla lettera i), dal momento che la sostituzione del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermità) del Codice, determina una ridefinizione della platea (da “tutti i primi marescialli che siano cessati dal servizio per informità dipendente da causa di servizio a tutti “i luogotenenti e gradi corrispondenti”), che può fruire della promozione al grado di sottotenente della Forza armata di appartenenza. Sul punto, andrebbe certificato che il cambiamento della platea di riferimento non determini anche la possibilità dell’insorgere di nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. Sulle altre norme dell’articolo, ritenuto il tenore ordinamentale delle stesse, nulla da osservare.

(prima parte)

Leggi qui il dossier completo del Servizio Studi del Senato



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