Secondo estratto dal dossier del Servizio Studi del Senato sul decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Il primo si può leggere qui.
Il comma 4 aggiunge il comma 1-bis all’articolo 24 della legge n. 448/1998 allo scopo di estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma 1 della medesima norma.
La RT riferisce che la norma introduce una modifica all’articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 che, in materia di trattamento pensionistico, estende alle Forze armate l’applicabilità dell’istituto del “moltiplicatore”, già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria. Lo scopo della norma è, pertanto, quello di introdurre per il personale delle F.A,, come già avviene per i Carabinieri, una norma che consenta un rivalutazione del montante contributivo. La modifica è volta ad armonizzare il sistema previdenziale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, garantendo trattamenti omogenei a tutto il personale che opera nel medesimo Comparto. In particolare, l’attribuzione dell’incremento del montante individuale contributivo assume, per il personale militare, carattere compensativo alla ulteriore riduzione dell’indennità di ausiliaria, risolvendo una condizione di iniqua disparità tra le due categorie di personale che, invero, per un mero principio di equità ed uguaglianza, non trova congrua giustificazione. Trattandosi di norma alternativa al trattamento di ausiliaria non presenta oneri aggiuntivi. Sul comma 3 rileva che la norma sostituisce il comma 3 dell’articolo 4, del decreto-legge 681/1982 al fine di disporre il rinvio alle modalità di inquadramento stipendiale per gli Ufficiali dal grado di maggiore o grado superiore previste con il meccanismo disciplinato dall’articolo 1811 (Accesso alla dirigenza) del Codice in materia di abbattimento stipendiale. Certifica che la norma non presenta oneri. Sul comma 4 ribadisce il contenuto della norma che è volta a prevedere l’applicazione degli adeguamenti economici, già previsti per i colonnelli e i generali, anche alle figure del Tenente Colonnello e del Maggiore, dirigenzializzate a decorrere dal 1° gennaio 2018. La norma, conclude, non presenta oneri in quanto tutto il personale interessato è già destinatario di trattamento economico dirigenziale.
Al riguardo, sul comma 2, poiché la norma pone le condizioni per una ampliamento della platea cui è prevista l’applicabilità di un istituto già previsto per altri comparti (Forze di polizia), pone di per sé le condizioni per il formarsi di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica i quali andrebbero quantificati e coperti. Quanto all’alternatività dell’istituto rispetto all’istituto dell'”ausiliaria”, che ne assicurerebbe la compensazione dei relativi effetti finanziari, la citata compensazione andrebbe suffragata dalla illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità. In relazione al comma 4, va sottolineato che il personale beneficiario dell’estensione in parola, è già destinatario di trattamento economico dirigenziale, indipendentemente dal grado rivestito, ma solo allorché siano comunque trascorsi 13 anni (per l’accesso al t.e. della 39 dirigenza di secondo livello) e 23 anni (per l’accesso al t.e. relativo alla dirigenza di I fascia). Ne consegue che, relativamente alla norma in esame, andrebbe valutato se l’estensione del beneficio anche agli Ufficiali non ancora beneficiari del trattamento economico dirigenziale possa o meno configurare l’onere in questione come “maggiore” rispetto ai tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente. In tal caso, va da sé che l’onere de quo si presenterebbe scoperto, per cui andrebbe quantificato e accompagnato da una idonea copertura a decorrere dal 2018.
Il comma 5 rimodula l’articolo 5 della legge n. 231/1990, abrogando i livelli di maggiore e tenente colonnello dalla “omogeneizzazione” stipendiale. Il comma 6 modifica l’articolo 2 del decreto legislativo n, 193/2003, inserendovi i commi 1-bis 1-ter e 1-quater, allo scopo di determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi/qualifiche del personale militare, ad esclusione degli Ufficiali generali e Ufficiali superiori, in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale. Nello specifico, la novella prevede rispettivamente:
– la nuova tabella, con decorrenza 1° ottobre 2017, relativa ai parametri stipendiali correlati all’anzianità nella qualifica o nel grado, del personale delle Forze armate, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti;
– per i primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data di conseguimento della promozione e fino al 30 settembre 2017, l’attribuzione del parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente;
– per i maggiori e tenenti colonnelli con un’anzianità inferiore a tredici anni dalla nomina a Ufficiale, riattribuzione di uno specifico parametro stipendiale (pari a 154), ma relativamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.
La RT afferma che il comma 5 rimodula l’articolo 5 della legge n. 231/1990, abrogando i livelli di maggiore e tenente colonnello dalla omogeneizzazione stipendiale. La completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale supera, infatti, il concetto di “omogeneizzazione” e di “parziale omogeneizzazione” per gli Ufficiali superiori. Si rende, pertanto, necessario abrogare le norme ritenute incompatibili con l’attuale struttura del trattamento economico. Precisa, infine, che la norma non presenta oneri. Si sofferma sul comma 6 che modifica l’articolo 2 del decreto legislativo n, 193/2003, inserendovi i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, allo scopo di determinare i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi/qualifiche del personale militare, ad esclusione degli Ufficiali generali e Ufficiali superiori in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale. Nello specifico, la novella prevede rispettivamente:
– la nuova tabella, con decorrenza 1° ottobre 2017, relativa ai parametri stipendiali del personale delle Forze armate, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti;
– per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un’anzianità dalla nomina a Ufficiale inferiore a tredici anni, l’attribuzione di uno specifico parametro stipendiale (pari a 154), ma relativamente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017. Precisa infine che gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell’annesso 1, punto 6.a.
Al riguardo, sul comma 6, pur considerando che l’annesso 1, punto 6.a, alla tabella 41 reca la dettagliata indicazione degli effetti d’oneri correlati alla riparametrazione degli stipendi per i singoli gradi, va sottolineato però che la prospettazione non consente il raccordo immediato con l’ammontare degli oneri complessivi in ragione annua esposti nella tavola 42, ivi mancandosi di fornire, per ciascuna annualità, le platee di riferimento relativamente all’onere previsto distintamente per ciascun grado/profilo professionale. Il comma 7 ridetermina, a decorrere dal 1° ottobre 2017, l’ammontare mensile lordo dell’importo aggiuntivo pensionabile in favore del personale militare col grado/qualifica apicale e con una certa anzianità nel grado delle categorie dei sottufficiali e graduati, dando cosi un riconoscimento economico a favore di questi ultimi. Il comma 8 prevede, con decorrenza 1° ottobre 2017, prevede la rideterminazione dei compensi per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo e notturno festivo) per caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado; sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e primo luogotenente.
La RT ribadisce che il dispositivo ridetermina l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185. Segnala che gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell’annesso 1 punto 6.d. il quale, al fine di determinare l’onere annuale dell’importo aggiuntivo pensionabile attribuito ai Luogotenenti, procede moltiplicando le consistenze annuali determinate in tabella 1 (è stato sommato il personale nel grado Luogotenente e 1° Luogotenente) per l’incremento annuo dell’assegno pensionabile, pari a €160,43 (lordo stato), come determinato nella tabella 48. Riferisce che il comma 8 istituisce le misure per compenso straordinario per le figure del caporal maggiore capo scelto +5 anni di anzianità di grado, del sergente maggiore capo con +4 anni di anzianità di grado e del Primo Luogotenente. Poi, segnala che gli oneri connessi con la presente novella sono riportati nell’annesso 1 punto 6.g.. L’annesso richiamato, al fine di determinare gli oneri connessi, fornisce i parametri adottati nel calcolo dei differenziali di costo come determinati nella tabella 51 ivi riportata, per una media di 120 ore di straordinario pro-capite annuo, per il numero medio delle consistenze.
Al riguardo, sul comma 7 andrebbe certificata la corrispondenza rispetto alle platee di luogotenenti e I luogotenenti considerate nel decennio 2017/2026 dalla tabella 1 dell’annesso 1. Ad ogni modo, va detto che la maggiore spesa quantificata dalla tabella 28 per le singole annualità del decennio, coincide con l’importo indicato nella tavola 4 relativamente alla contabilizzazione degli oneri inclusi nell’annesso 1 a fini di copertura. Relativamente al comma 8, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l’indicazione dei parametri utilizzati per il loro computo. I dati complessivi sono identici a quelli riportati nella tabella n. 4 in relazione alla tabella 4 riassuntiva dei degli oneri contenuti nell’annesso 1.
(seconda parte)
Leggi qui il dossier completo del Servizio Studi del Senato