Quinto estratto dal dossier del Servizio Studi del Senato sul decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
(Disposizioni a regime in materia di Marescialli)
Il comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. In particolare:
– la lettera a) modifica l’articolo 629(Successione e corrispondenza nei gradi sottufficiali) del Codice e introduce le nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo, nello specifico il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di:
– “primo luogotenente” per Esercito, Marina e Aeronautica;
– “luogotenente carica speciale” per l’Arma dei carabinieri;
– “luogotenente cariche speciali” per il Corpo della Guardia di finanza. La norma introduce, inoltre, la “qualifica speciale” per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti. Al riguardo, l’introduzione del nuovo grado di luogotenente per il ruolo dei marescialli va letta in parallelo con le seguenti disposizioni:
– la novella all’articolo 627 del Codice, nel quale la carriera dei marescialli è qualificata a sviluppo direttivo;
– la formazione accademica che l’ordinamento militare prevede per il personale del ruolo marescialli, che consegue la laurea al termine di un ciclo formativo triennale che si svolge presso le scuole militari delle rispettive Forze armate di appartenenza. Peraltro va evidenziato che per alcune specialità (es. infermieri, biologi, informatici, ecc.) l’ordinamento militare (articolo 682 del Codice) prevede già il reclutamento attraverso concorso diretto ai cittadini già in possesso di laurea;
– la modifica dell’articolo 1274 (Condizioni particolari per l’avanzamento) del Codice, integrato con il comma 1-bis, il quale introduce il requisito della laurea ai fini della promozione al grado di primo maresciallo e di luogotenente. In relazione alle funzioni attribuite ai marescialli, si tratta di una ulteriore valorizzazione dei loro compiti, che completa un lungo processo di progressivo accrescimento delle mansioni dei marescialli avviato con il decreto legislativo n. 196 del 1995, successivamente sviluppato con il decreto legislativo n. 82 del 2001 e, da ultimo, con il presente provvedimento, che riconosce al personale in argomento le più qualificate funzioni (direttive) di comando, coordinamento e controllo, in corrispondenza alle attribuzioni che l’ordinamento del pubblico impiego e, da ultimo il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione “Area Terza”;
– la lettera b) modifica l’articolo 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli) del Codice allo scopo di disciplinare le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno di cui all’articolo 679 (Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), comma 1, lettera b), al ruolo dei marescialli.
La disposizione introduce:
– un criterio di elasticità per le Forze armate nell’individuare i destinatari del concorso, sergenti o volontari in servizio permanente, elevando per questi ultimi i requisiti dell’età anagrafica (da 40 a 45 anni) e degli anni di servizio (da 7 a 10), tenuto altresì conto delle differenti proporzioni fra i due ruoli delle tre Forze armate;
– la facoltà di reclutare gli allievi marescialli attraverso un concorso per soli titoli, riservato al personale appartenente al ruolo sergenti che riveste il grado apicale;
-la lettera c) aggiunge il comma 1-bis all’articolo 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado) del Codice, prevedendo la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine dell’iter formativo, nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall’interessato;
– la lettera d) modifica l’articolo 839 (Appartenenti al ruolo Marescialli) del Codice. Le novelle introdotte sono conseguenti all’istituzione del grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli, e della qualifica di primo luogotenente, In particolare è valorizzata la formazione accademica e professionale acquisita che giustificano più qualificate funzioni, 17
– la lettera e) introduce il comma 1-bis all’articolo 972 (Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare) del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aerea, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all’estero. Con la presente modifica si definiscono in maniera univoca i caratteri qualificanti dei corsi per i sottufficiali dai quali discendono gli obblighi di ferma;
– la lettera f) emenda l’ articolo 1047 del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell’avanzamento, per adeguarlo ai nuovi ruoli, devolvendo alle stesse anche l’attribuzione delle neo introdotte qualifiche e prevedendo infine:
– la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni, subordinate e funzionali a quella principale per le tre Forze armate;
– l’adeguamento dei membri ordinari della Commissione permanente dell’Arma dei carabinieri al nuovo grado di luogotenente in sostituzione dei marescialli aiutanti;
– la lettera g) introduce il comma 1-bis all’articolo 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali) del Codice, richiamando le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
– la lettera h) modifica l’articolo 1273 (Avanzamento a scelta) del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dal rinovellato articolo 1282);
– la lettera i) introduce il comma 1-bis all’art. 1274 (Condizioni particolare per l’avanzamento) del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) per l’avanzamento a primo maresciallo, in sistema con il sviluppo direttivo che denota il profilo di carriera dei Marescialli, statuito dal nuovo articolo 627, comma 5, del Codice;
– la lettera l) modifica l’articolo 1276 (Articolazione della carriera) del Codice per adeguarlo in ragione dell’istituzione del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente;
– la lettera m) rimodula l’articolo 1277 (Forme di avanzamento) del Codice, recando nuove modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza dell’istituzione del grado di luogotenente e depennando la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo;
– la lettera n) modifica l’articolo 1278 (Periodi minimi di permanenza nel grado) del Codice, regolamentando i periodi di permanenza nel grado di: – maresciallo capo e gradi corrispondenti per l’avanzamento al grado di primo maresciallo;
– primo maresciallo per l’avanzamento al grado di luogotenente; – la lettera o) sostituisce l’articolo 1282 (Avanzamento al grado di primo maresciallo) del Codice, introducendo la nuova disciplina per l’avanzamento al grado di luogotenente;
– la lettera p) rinomina in primo luogotenente e “qualifica speciale”1 la rubrica del Libro IV, Titolo VII, Capo XVII, Sezione II, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;
– la lettera q) sostituisce l’articolo 1323 del Codice, disciplinando le modalità di conferimento della nuova qualifica di primo luogotenente delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri. Tra i requisiti per l’attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell’ultimo triennio (non inferiore a eccellente) e l’assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell’ultimo biennio, richiamando, anche per l’attribuzione della qualifica, le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione; – la lettera r) introduce all’articolo 1521, comma 2, la lettera b-bis) che, in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, stabilisce in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente, richiamando la disposizioni in materia di avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell’Arma dei carabinieri; 18 – la lettera s) modifica la rubrica e il dettato dell’articolo 1522 del Codice, in ragione della neo introdotta qualifica di “primo luogotenente” da attribuire al personale del ruolo dei musicisti.
La RT conferma che il comma 1 contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli.
In particolare:
– la lettera a) modifica l’articolo 629 del Codice e introduce le nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo, nello specifico il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di “primo luogotenente” per i Marescialli e la “qualifica speciale” per i sergenti. In particolare l’introduzione del nuovo grado di luogotenente per il ruolo dei marescialli va letto in parallelo con le seguenti disposizioni:
– la novella all’articolo 627 del Codice, nel quale la carriera dei marescialli è qualificata a sviluppo direttivo;
– la formazione accademica che l’ordinamento militare prevede per il personale del ruolo marescialli, che consegue la laurea al termine di un ciclo formativo triennale che si svolge presso le scuole militari delle rispettive Forze armate di appartenenza. Peraltro va evidenziato che per alcune specialità (es. infermieri, biologi, informatici, ecc.) l’ordinamento militare (articolo 682/co. 5-bis del Codice) prevede il reclutamento attraverso concorso diretto ai cittadini già in possesso di laurea;
– la modifica dell’articolo 1274 del Codice, integrato con il comma 1-bis, il quale introduce il requisito della laurea ai fini della promozione al grado di primo maresciallo e di luogotenente. In relazione alle funzioni attribuite ai marescialli, si tratta di una ulteriore valorizzazione dei loro compiti, che completa un lungo processo di progressivo accrescimento delle mansioni dei marescialli avviato con il decreto legislativo n. 196 del 1995, successivamente sviluppato con il decreto legislativo n. 82 del 2001 e, da ultimo, con il presente provvedimento, che riconosce al personale in argomento le più qualificate funzioni (direttive) di comando, coordinamento e controllo, in corrispondenza alle attribuzioni che l’ordinamento del pubblico impiego e, da ultimo il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, prevede per i dipendenti della pubblica amministrazione “Area Terza”; la lettera b) sostituisce il comma 5 dell’articolo 682 indicando le categorie di personale che possono accedere al concorso di cui all’articolo 679, comma 1 lettera b) e i titoli all’uopo richiesti;
– la lettera c) modifica il comma 1-bis dell’articolo 760 del Codice, prevedendo la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine dell’iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza;
– la lettera d) modifica l’articolo 839 del Codice, le novelle introdotte sono conseguenti all’istituzione del grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli, e della qualifica di primo luogotenente. In particolare è valorizzata la formazione accademica e professionale acquisita che giustificano più qualificate funzioni.
– la lettera e) introduce il comma 1-bis all’articolo 972 del Codice, in materia di ferme ulteriori, prevedendo un ulteriore vincolo di anni cinque anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all’estero. Con la presente modifica si definiscono in maniera univoca i caratteri qualificanti dei corsi per i Sottufficiali dai quali discendono gli obblighi di ferma;
– la lettera f) emenda l’articolo 1047 del Codice, in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell’avanzamento, per adeguarlo ai nuovi ruoli, dettando inoltre la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni subordinate e funzionali a quella principale;
– la lettera g) introduce il comma 1-bis all’articolo 1059 del Codice, richiamando le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione;
– la lettera h) modifica l’articolo 1273 del Codice, estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti (le modalità di avanzamento al grado di luogotenente sono disciplinate dal rinovellato articolo 1282);
– la lettera i) introduce il comma l-bis all’art. 1274 del Codice, prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) per l’avanzamento a primo maresciallo» in sistema con lo sviluppo direttivo che denota il profilo di carriera dei Marescialli, statuito dal nuovo articolo 627, comma 5, del Codice;
– la lettera l) modifica l’articolo 1276 del Codice per adeguarlo in ragione dell’istituzione del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente;
– la lettera m) rimodula l’articolo 1277 del Codice, recando nuove modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli in conseguenza dell’istituzione del grado di luogotenente e depennando la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo;
– la lettera n) modifica l’articolo 1278 del Codice, regolamentando i periodi di permanenza nel grado di: o maresciallo capo e gradi corrispondenti per l’avanzamento al grado di primo maresciallo; o primo maresciallo per l’avanzamento al grado di luogotenente;
– la lettera o) sostituisce l’articolo 1282 del Codice, introducendo la nuova disciplina per l’avanzamento al grado di luogotenente;
– la lettera p) rinomina in “Primo luogotenente e qualifica speciale” la rubrica del Libro IV, Titolo VII, Capo XVII, Sezione II, in materia di attribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali;
– la lettera q) surroga l’articolo 1323 del Codice, disciplinando le modalità di conferimento della nuova qualifica di primo luogotenente delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri. Tra i requisiti per l’attribuzione della qualifica figurano criteri 20 più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell’ultimo triennio (non inferiore a eccellente) e l’assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell’ultimo biennio;
– la lettera r) introduce all’articolo 1521, comma 2, la lettera b-bis) che, in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, stabilisce in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente, richiamando la disposizioni in materia di avanzamento al grado di luogotenente delle tre Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;
– la lettera s) modifica l’articolo 1522 del Codice, in ragione della neo introdotta qualifica di primo luogotenente da attribuire al personale del ruolo dei musicisti. Conclude riferendo che a dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni previste per il periodo transitorio del ruolo Marescialli, di cui al successivo articolo 5, l’esame dettagliato è riportato ai punti 3.a., 3.b. e 3.c dell’annesso 1.
Orbene, l’annesso 1, punto 3.a provvede a determinare i conseguenti maggiori oneri connessi alla “velocizzazione” della carriera dei marescialli, atteso che il meccanismo dell’avanzamento per “anzianità” anche nella relativa carriera determinerà giocoforza un più rapido incremento della massa salariale rispetto al valore che è da considerarsi già scontato dal 2017 e per gli anni a venire nei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Al fine di determinare gli oneri derivanti dal riordino la RT ha considerato nelle tabelle 8- 9 dell’annesso 1, punto 3.a, l’incremento delle consistenze medie nel grado di 1° Maresciallo, per il periodo 2017-2026, con quello derivante dalle nuove modalità di avanzamento previste nel riordino delle carriere, a fronte degli avanzamenti che, nello stesso periodo, si sarebbero avute in assenza di tale provvedimento. In tal senso, ipotizzando altresì anche l’assorbimento in tre aliquote dei marescialli capo, che sono stati già scrutinati al 2016, per l’avanzamento al grado di I maresciallo e che, all’esito della valutazione, non siano stati promossi per cui la RT ha previsto un’aliquota “straordinaria” per la quale la loro promozione avverrà in tre scaglioni, rispettivamente con decorrenza:
– 01/1/2017 per il primo terzo;
– 01/04/2017 per il secondo terzo;
– 01/07/2017 per l’ultimo terzo.
L’individuazione della platea complessiva dei “beneficiari” del nuovo criterio di avanzamento, ha consentito di pervenire alla stima della maggiore spesa annua complessiva per il bilancio dello Stato per ciascun annualità del decennio 2017/2026 (tabella 12), previa individuazione dei differenziali retributivi unitari – ossia individuando il conseguente maggiore costo unitario, in ragione annua, di primo maresciallo (+ 25 anni di servizio) rispetto e quello di maresciallo capo (+25 anni di servizio) (tavola 10), nonché, al raffronto del trattamento economico sempre di I maresciallo (+25), con quello spettante al maresciallo capo (+10 grado +25 anni servizio) (tavola 11). L’annesso, poi, al punto 3.b, adottando lo stesso metodo relativo alla velocizzazione della carriera interna dei sottufficiali marescialli (maresciallo, maresciallo capo e I maresciallo), 21 ha quindi provveduto a quantificare gli oneri relativi all’avanzamento dal grado di primo maresciallo al nuovo grado apicale di luogotenente e al conseguimento della relativa qualifica, in tale grado, di “primo” luogotenente, da attribuire solo ai luogotenenti in possesso di specifici requisiti (tavole 14-15 dell’annesso 1).
Al riguardo, in merito alla quantificazione riportata dalla RT all’annesso 1, punto 3.a (Modifica delle modalità di avanzamento dal grado di Maresciallo Capo al grado di 1° Maresciallo), fermo restando l’esigenza di acquisire conferme in merito alla correttezza dei parametri adottati nella stima del costo annuo, lordo stato, dei differenziali retributivi relativi ai passaggi di grado, andrebbe chiarita la quantificazione degli oneri riportata nella tavola 12. Infatti gli oneri da essa riportati per i marescialli capi con 10 anni (prima riga) coincidono con l’intera platea di incremento della consistenza di 1° maresciallo riportata in tabella 9, non residuando quindi altri soggetti da cui deriverebbero gli oneri invece riportati dalla tabella 12 per i marescialli capi (senza 10 anni, riportati in seconda riga).
In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d’oneri relativi all’annesso 1 (tabella 6) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 12. In relazione all’annesso 1, punto 3.b, sull’istituzione del grado di Luogotenente e della qualifica di 1° Luogotenente, si confermano i rilevi in merito alla non chiara raccordabilità tra i dati riportati nella tabella 16 (sviluppo oneri) e quelli micro concernenti le consistenze medie relative alle consistenze nelle qualifiche di luogotenente (luogotenente semplice e “primo” luogotenente) prima e dopo il riordino, per le annualità del decennio 2017/2026 (tabella 14), e i dati inerenti alla maggiore spesa unitaria stimata per i passaggi alla qualifica di Luogotenente riportati nella tabella 15 (tabella 15). In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d’oneri relativi all’annesso 1 (tabella 4) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 16 ma solo a decorrere dal 2018. Per il 2017, infatti, se il dato riportato nella tabella 16 è di 1,4 milioni di euro in termini di maggiore spesa, la tavola 4 (Sintesi oneri Allegato I) evidenzia un onere complessivo di 2,9 milioni di euro. Dato, quest’ultimo, su cui andrebbe fornito ogni elemento di chiarificazione.
Articolo 5 (Disposizioni transitorie in materia di Marescialli)
Il comma 1 contiene disposizioni inerenti il regime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento dei Marescialli. In particolare:
– la lettera a) inserisce l’articolo 2197-ter del Codice che dispone, per il solo anno 2018, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge n, 958/1986, stabilendone altresì i requisiti di partecipazione;
– la lettera b) sostituisce l’articolo 2251 del Codice, confinando fino al 2016 le attuali modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo, in considerazione che dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal «novellato articolo 1277 del Codice; 22
– la lettera c) aggiunge al Codice gli articoli 2251-bis, 2251-ter e 2251-quater, allo scopo, nella fase transitoria, di: disciplinare le modalità e i requisiti per l’avanzamento al grado di primo maresciallo; riconoscere, dal 1° gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente; applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo, ai fini del conferimento del grado di luogotenente, tenendo conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino; rimodulare le permanenze nel grado di luogotenente, ai fini del conferimento della qualifica di “primo luogotenente”, in ragione dello sviluppo di carriera maturato alla data del riordino;
– la lettera d) modifica l’articolo 2253 del Codice, introducendo disposizioni volte a preservare, fino al 2016, il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che hanno maturato la permanenza prevista nel grado, in deroga alla rinnovata disciplina prevista a regime.
La RT riferisce sull”articolo 5, comma 1, che la norma contiene disposizioni inerenti il regime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento dei Marescialli. In particolare:
– la lettera a) inserisce l’articolo 2196-ter del Codice che dispone, per il solo anno 2018, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge n. 958/1986, stabilendone altresì i requisiti di partecipazione;
– la lettera b) sostituisce l’articolo 2251, del Codice, confinando fino al 2016 le attuali modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo, in considerazione che dal 2017 subentrerà il sistema a regime previsto dal rinovellato articolo 1277 del Codice; i marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo maresciallo ai sensi dell’articolo 1277, comma 1, lettera a);
– la lettera c) introduce gli articoli 2251-bis, 2251-ter, 2251-quater del Codice, allo scopo di disciplinare, nella fase transitoria, le modalità e i requisiti per l’avanzamento al grado di primo maresciallo, riconoscere, dal 1° gennaio 2017, il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente; applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo, ai fini del conferimento del grado luogotenente, tenendo conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino; rimodulare le permanenze nel grado di luogotenente, ai fini del conferimento della qualifica di primo luogotenente, in ragione dello sviluppo di carriera maturato alla data del riordino;
– la lettera d) modifica l’articolo 2253 del Codice, introducendo disposizioni volte a preservare, fino al 2016, il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che hanno maturato la permanenza prevista nel grado, in deroga alla rinnovata disciplina prevista a regime. La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, è riportata al punto 3.a., 3.b. e 3.c. dell’annesso 1. 23 In particolare, quanto alla lettera a), laddove si introduce l’articolo 2197-ter (Concorso straordinario per il ruolo marescialli), l’annesso 1, punto 3.c., certifica la metodologia adottata ai fini della determinazione dell’entità di personale del ruolo Sergenti e del ruolo Graduati, che accederà al concorso e transiterà nel ruolo Marescialli. L’annesso certifica che, sulle 5.600 unità complessive, dall’analisi dei dati rilevati dai rispettivi ruoli, 2.100 verranno ricoperti da personale proveniente dal ruolo Sergenti e 3.500 verranno ricoperti da personale proveniente dal ruolo Graduati – ivi distinguendosi, pertanto, la quantificazione degli effetti finanziari relativi all’onere per i passaggi di carriera e avanzamenti relativi alla platea dei Sergenti (tavola 17-20) da quello che interesserà l’aliquota dei militari provenienti dai Graduati (tavole 22-27). Le tavole 17 e 18 provvedono alla determinazione della platea di Sergenti maggiori capo e Sergenti maggiori capo q.s. che beneficeranno della promozione tramite concorso straordinario a maresciallo, e dei relativi avanzamenti per anzianità (maresciallo-maresciallo ordinario).
Al riguardo, sulla lettera a), istitutiva di un concorso straordinario nel 2018 per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, in relazione alle quantificazioni riportate dall’annesso 1, punto 3.c, tavole 17 e 18, andrebbero confermati i contingenti ivi previsti, nonché richiesti elementi di chiarificazione in merito alla congruità dei parametri adottati nella determinazione dei maggiori oneri unitari, stimati assumendo il differenziale di costo unitario annuo (comprensivo della tredicesima mensilità) tra la qualifica di sergente maggiore capo +17 anni di servizio e quella di maresciallo (tabella 19), così come quello tra maresciallo ordinario +17 anni di servizio e quello di caporal maggiore scelto q.s. con 25 anni di servizio (tabella 20), al fine di pervenire a quelli indicati in tabella 21, relativamente ai differenziali di oneri attesi nel biennio 2018-2019, e a decorrere dal 2020. Ad ogni modo, va considerato che il totale parziale riportato alla tabella 28 relativamente agli avanzamenti per concorso straordinario al ruolo marescialli riservato a sergenti e graduati con una certa anzianità (annesso 1, punto1, lettera c)) è coerente con l’ammontare degli oneri indicato in tabella 21. Quanto poi alla partecipazione al concorso straordinario per il transito al ruolo marescialli relativo al contingente dei graduati di truppa (tabelle 22-27) e in merito ai parametri a valore ivi adottati, appaiono necessarie conferme circa la congruità dei parametri considerati e la decorrenza dei relativi oneri. Si rileva, ad ogni modo, che la tabella 28, di sintesi degli oneri riportati dalle norme in esame (ivi compresi gli accantonamenti relativi all’eventualità che l’avanzamento di taluni sergenti anziani li porti a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello in godimento) coincide con gli importi riportati nell’annesso relativamente alle singole disposizioni (onere sergenti, oneri graduati, accantonamento) per ciascuna annualità del decennio. Sul punto, va segnalato che il dato riportato nella tabella 28 dal 2021 al 2026 reca una previsione di spesa complessiva di 11.351.865 euro annui, mentre la tavola 6, di sintesi 24 degli oneri illustrati con l’annesso 1, reca una stima annua superiore a tale importo di 39.480 euro annui, riferibile presumibilmente al calcolo degli oneri per i sergenti.
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