Inps interviene per regolamentare i sussidi familiari per le convivenze e le unioni civili della Legge 76/2016. Come avevamo previsto dopo la legge sarebbero state necessarie ulteriori regolamenti e Inps ha emanato una circolare esplicativa (Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali –Roma 5-5-2017-Circolare n.84). In base a questa circolare ci domandiamo se è assicurata la copertura finanziaria, posta la difficoltà del bilancio di spesa che l’Istituto ha segnalato più volte.
I partner in unione civile hanno diritto all’assegno al nucleo familiare con le stesse regole previste per i coniugi, mentre per le convivenze di fatto bisogna fare riferimento al contratto stipulato fra i due partner: l’Inps dettaglia con tutte le casistiche previste (presenza di figli, precedenti matrimoni) e le conseguenti regole per l’erogazione degli sussidi al reddito nella circolare 84/2017, che recepisce le norme contenute nella legge 76/2016 (Unioni civili e convivenze di fatto). La prestazione, introdotta dal Dl 69/1988, è riconosciuta a famiglie di lavoratori dipendenti o pensionati con un reddito complessivo inferiore a determinate soglie. L’importo dell’assegno varia a seconda del reddito Irpef e della composizione del nucleo familiare, in base a precise tabelle che vengono pubblicate annualmente dall’Inps (il riferimento fino al 30 giugno 2017 è la circolare Inps 92/2016).
Le categorie di lavoratori a cui spetta:
– contratti da lavoro dipendente, anche agricolo, lavori domestici, iscritti alla gestione separata, pensionati (fondi da lavoro dipendenti, ed ex Enpals), altri titolari di prestazioni previdenziali, lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. La prestazione è per un solo partner dipendente o pensionato: valgono le stesse regole previste per il matrimonio, per cui l’assegno nucleo familiare spetta per il partner privo di posizione tutelata;
– figli da rapporto precedente: ai figli è garantito il trattamento su una delle due posizione dei genitori, indipendentemente dal fatto che sia poi intervenuta un’unione civile. Se però i genitori naturali sono separati e sono entrambi privi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con un partner lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto alla prestazione per i figli dell’altra parte dell’unione civile;
– figli dopo l’unione: sussiste il diritto alla prestazione nel caso in cui il figlio sia inserito nel nucleo familiare che si forma con l’unione civile, anche attraverso la procedura di affidamento prevista dall’articolo 252 del codice civile;
– scioglimento unione civile: la circolare si limita a precisare che il diritto è regolato in conformità a quanto previsto dal codice civile (quindi, equiparando i diritti a quelli previsti per i coniugi). Per quanto riguarda il caso di figli nati da uno dei due partner in seguito all’unione civile, la questione è stata sottoposta al ministero del Lavoro;
– per quanto riguarda i conviventi di fatto, il diritto alla prestazione dipende dalle clausole previste dal contratto di convivenza (previsto dal comma 50, articolo 1, legge 76/2016), dal quale deve emergere con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune. Per tutte le prestazioni la domanda si presenta telematicamente all’Inps.
La circolare Inps chiarisce infine che ai partner dell’unione civile spetta anche l’assegno per il congedo matrimoniale (otto giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento).