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Acquisto prima casa, come richiedere l’anticipo Tfr

Anticipo Tfr

I lavoratori possono richiedere al loro datore parte della loro liquidazione da investire per l’acquisto di una casa, ecco come.

I mutui sono finanziamenti indispensabili al fine di acquistare casa per sé o fare un grosso investimento per il futuro. Prima di accingersi a scegliere un finanziamento è bene riflettere su tassi d’interesse e piano di ammortamento, per comprendere quali siano le opportunità più adeguate a ciascuno è bene mettere i mutui più vantaggiosi del momento a confronto valutando le opzioni delle principali banche.

 

Nonostante il valore di mercato degli immobili italiani sia diminuito, i mutui casa difficilmente riescono a coprire il 100% della spesa. In questi casi, un buon suggerimento per poter acquistare la casa dei propri sogni può essere quello di richiedere l’anticipazione del Tfr. Scopriamo meglio di che cosa si tratta.

 

In base all’art. 2120 c.c., i lavoratori in costanza di rapporto (almeno 8 anni di anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro) possono richiedere l’anticipazione del Tfr per l’acquisto di una prima casa, per sé o per i figli ma non per il coniuge (se l’immobile è cointestato, è necessario che il richiedente sia, almeno in parte, intestatario dell’immobile). La norma in oggetto prevede che la quota di liquidazione non ecceda del 70% il Tfr maturato al momento della richiesta di un finanziamento.

 

Il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta, prima di tutto, fatto salvo il limite annuo del 10% dei lavoratori che ne hanno diritto e, in ogni caso, per un massimo del 4% sul numero totale dei dipendenti.

 

La legge prevede, inoltre, che il datore di lavoro mette a disposizione dei richiedenti tutta la documentazione necessaria a verificare la natura della richiesta (nel nostro specifico caso, la domanda dovrà essere corredata dal preliminare di acquisto e, in seguito, dall’atto vero e proprio).

 

L’obbligo di anticipazione del Tfr non alle aziende con meno di 25 dipendenti (per queste piccole realtà imprenditoriali, il limite del 4% non è, infatti, applicabile in quanto comunque inferiore alla forza di lavoro).


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