La questione degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture si basa su tre presupposti inequivocabili. In primis, si tratta indiscutibilmente di un’attività tipica dei pubblici poteri. In secondo luogo, in Italia vi è stata una flessione degli investimenti nelle infrastrutture materiali e la loro realizzazione ha subìto ritardi. Infine vi sono, comunque, margini consistenti per policy maker consapevoli che lo sviluppo civile ed economico dell’Italia non dipende da un ulteriore incremento delle risorse, bensì dagli investimenti di cui il Paese ha bisogno per la manutenzione delle infrastrutture esistenti e per la costruzione di nuove.
Sul ruolo dello Stato nell’approntamento delle infrastrutture materiali, nonostante vi sia una varietà di opinioni, vi è appunto il fatto incontrovertibile che, secondo gli studi disponibili, l’attività resta tipica dei pubblici poteri. Ne ebbe piena consapevolezza già il fondatore dell’economia politica, Adam Smith; nella Ricchezza delle Nazioni segnalava che, oltre le tradizionali funzioni pubbliche, vi erano compiti che potevano essere assolti dai soggetti privati, ma per i quali vi erano buone ragioni a sostegno dell’intervento pubblico.
La consapevolezza dell’importanza del ruolo dello Stato si manifesta anche nelle costituzioni del Novecento e nei trattati istitutivi dell’Unione europea. I trattati Ue prevedono infatti la costituzione e lo sviluppo delle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia (art. 170 Tfue). Le infrastrutture materiali si configurano, quindi, come beni comuni transnazionali. È previsto, altresì, in aggiunta alle risorse statali, un significativo intervento finanziario dell’Unione (50 miliardi di euro nel periodo 2014-2020).
L’aver richiamato il ruolo della politica torna utile per comprendere le cause di due fenomeni che contraddistinguono, in senso negativo, gli investimenti pubblici in Italia: la flessione in termini relativi e assoluti e i ritardi e le anomalie nella realizzazione. Il decremento degli investimenti pubblici ammonta – secondo stime recenti – ad almeno un punto in rapporto al Pil (dal 4% al 3%) dagli anni Ottanta del secolo scorso al 2010.
Nel periodo più recente, inoltre, non vi è stata un’inversione di tendenza. Quanto appena osservato indica come, al di là delle affermazioni contenute nei discorsi ufficiali, il calo degli investimenti vi è stato e ha agito in controtendenza rispetto a quanto la grave crisi economica iniziata nel 2009 richiedeva, sia per sottolineare che non sono certamente le istituzioni europee ad aver impedito ai policy maker di destinare risorse finanziarie agli investimenti per contenere il disavanzo e il debito.
Vi è un ulteriore aspetto da considerare: se anche risorse finanziarie maggiori fossero stanziate, non è detto che i risultati si produrrebbero in tempi brevi, né che avrebbero l’efficacia attesa. Vi è d’impedimento il modo in cui la cornice giuridica è congegnata e, soprattutto, applicata. Un recente rapporto della Corte dei conti sulle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche ha attestato che gli interventi finanziati dal bilancio dello Stato nelle regioni meridionali si sono completati in ritardo rispetto ai tempi preventivati, nelle altre regioni sono stati realizzati all’80% e in varie regioni i ritardi sono stati superiori a due anni. I dati mostrano inoltre come il rallentamento spesso sia causato non dalle società private, ma dagli enti pubblici.
Dunque, se la realizzazione degli appalti pubblici risente negativamente dell’elaborazione dei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti, queste devono essere rafforzate da tecnici e le relative procedure snellite, per evitare formalismi inutili. Se il rilascio dei permessi da parte degli enti territoriali e di altri soggetti avviene a rilento, inoltre, i procedimenti devono essere snelliti, prendendo a esempio le migliori prassi e, se del caso, con opportuni incentivi e disincentivi.
Se la realizzazione delle infrastrutture è suscettibile di avere un impatto sull’ambiente, non è sufficiente la misurazione di tale impatto, ma occorrono fasi e spazi idonei per far sì che vi sia un dibattito pubblico. Le regole recentemente adottate dal governo in attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici vanno nella giusta direzione, ma richiedono alcuni correttivi, segnalati dal Consiglio di Stato, e soprattutto vanno estese ad altri ambiti, come aveva suggerito la commissione che redasse lo schema di legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241). Vi sono, dunque, consistenti margini per le decisioni spettanti alle istituzioni rappresentative, com’è consono a un ordinamento democratico. Ma esse hanno l’onere di giustificare quelle scelte in modo trasparente, senza addossarne la responsabilità all’Unione europea, e di far sì che possano essere tempestivamente realizzate.