Il prossimo 31 marzo entrerà in vigore il nuovo regolamento approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Formiche.net affronta i punti più critici della delibera con Antonio Martusciello, commissario dell’Agcom e componente della Commissione Servizi e Prodotti, nonché relatore del provvedimento approvato il 12 dicembre scorso.
Chi e come deve adeguare le proprie policy alle nuove disposizioni dell’Agcom?
In realtà nessuno soggetto della filiera di Internet deve adeguare le proprie policy alle nuove disposizioni dell’Agcom. Intanto perché le procedure di autoregolamentazione (notice and take down) adottate dalle principali piattaforme Internet (ad esempio You Tube) sono espressamente fatte salve dal regolamento e su di esse l’Agcom non eserciterà alcun controllo. Gli eventuali ordini di rimozione selettiva o disabilitazione dell’accesso al sito, che l’Agcom potrà adottare all’esito dei procedimenti, se non vi sarà stato un adeguamento spontaneo da parte dei provider, si sostanziano in misure tecniche che già oggi gli ISP (Internet service provider) abitualmente attuano per la tutela di altri diritti (pedopornografia, gioco d’azzardo, commercio elettronico). Non si richiede agli ISP di adottare alcuna tecnica di filtraggio (DPI), né di diventare sceriffi della rete assumendo un ruolo attivo nella ricerca delle violazioni.
Vi sarà, invece, un impatto positivo sulle policy di distribuzione dei contenuti online, perché un ambiente “legale” non può che favorire lo sviluppo di offerte, appunto, “legali”.
Il regolamento riguarda tutte le violazioni dei diritti d’autore online?
Il regolamento mira a tutelare il diritto d’autore e i diritti connessi con riferimento alle opere digitali, cioè le opere di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale, letterario ed i programmi per elaboratore (software), che sono diffuse sulle reti di comunicazione elettronica. La fotografia e i software, inizialmente non previsti dallo schema di regolamento posto in consultazione pubblica, ma anch’essi rientranti nella tutela del diritto d’autore, sono stati inseriti nel regolamento finale accogliendo le giuste osservazioni emerse dalla consultazione pubblica e dal confronto con la Commissione europea.
La nuova normativa mira a facilitare la rimozione di contenuti protetti o l’oscuramento di siti web che li ospitano?
Il criterio guida nella scelta delle misure da prescrivere sarà il rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia. L’Autorità ha, infatti, previsto una graduazione degli interventi che saranno più selettivi e diretti unicamente alla rimozione dei contenuti, laddove si verifichino occasionali violazioni del diritto d’autore, mentre, saranno espressione di un’azione più incisiva laddove la violazione sia massiva.
Può spiegare meglio la distinzione?
Tutte le volte che sarà possibile, ad esempio nel caso di hosting provider con server situati in Italia, si privilegerà la misura della rimozione selettiva, mentre nei casi di pirateria massiva, la misura più idonea è il blocco della risoluzione DNS e/o dell’IP. Sappiamo che tale misura potrebbe anche essere aggirata da un pubblico esperto mediante l’utilizzo di proxy esteri, tuttavia riteniamo che essa presenti un effetto collaterale positivo, in quanto, accedendo attraverso un proxy, il sito non viene remunerato in base alla pubblicità che è parametrata in base al numero degli accessi. Inoltre per quanto riguarda la misura della rimozione selettiva del contenuto illegale su server situati all’estero, l’Autorità ha ritenuto che si tratta di una misura che non appare opportuno prevedere in quanto implicherebbe il ricorso a tecniche di filtraggio (DPI) non compatibili con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il meccanismo assicura tempi più brevi e non prevede oneri per i detentori di diritto di un processo. Per l’Agcom è un grande vantaggio, ma alcuni esperti ritengono che questa procedura così spedita, alternativa alla via giudiziaria, espone a forti rischi di storture delle garanzie democratiche. Come rispondete?
Il procedimento amministrativo delineato dal regolamento è alternativo, ma non sostitutivo di quello giudiziario, tant’è che si prevede l’archiviazione degli atti se il titolare del diritto si rivolge all’autorità giudiziaria. La procedura amministrativa è sicuramente più rapida rispetto a quella giudiziaria, per rispondere a quelle esigenze di rapidità che sono proprie della rete Internet, ma non comprime le garanzie di partecipazione e difesa nel procedimento. I tempi previsti – 35 giorni per il procedimento ordinario e 12 giorni per quello abbreviato, procedimento che si attiva solo nel caso di violazioni gravi e/o massive – prevedono tempi adeguati per il contraddittorio, che sono stati ampliati rispetto allo schema iniziale. Inoltre, i provvedimenti dell’Agcom sono impugnabili davanti al TAR. Quindi non ravviso rischi di storture delle garanzie democratiche, anche perché il regolamento assegna un carattere prioritario alla lotta contro la pirateria industriale e non si rivolge agli utenti finali, per cui non incide sulle libertà della Rete.
Fulvio Sarzana, avvocato e blogger, scrive sul suo blog che “ Il regolamento è completamente sbilanciato a favore delle grandi lobby dell’intrattenimento, dell’editoria, ma anche del software”. Come risponde?
Nel regolamento l’Agcom ha inteso da un lato promuovere azioni positive per favorire l’offerta legale e l’educazione dei cittadini, dall’altro prevedere azioni di enforcement proporzionate, ragionevoli e graduate rispetto al tipo di violazioni.
Ritengo che il regolamento abbia inteso, in primis, favorire l’utente, che si gioverà sicuramente dello sviluppo dell’offerta di contenuti online in un clima di legalità, contribuendo anche alla crescita della cultura che la pirateria soffoca. Anche la Commissione europea, con la quale si è svolto un costruttivo confronto sul contenuto del regolamento, si è felicitata per il raggiungimento di un equilibrio degli interessi delle parti coinvolte nella procedura delineata dall’Agcom.
La segnalazione di illeciti all’Agcom è gratuita, mentre a rivolgersi alla magistratura potrebbe avere interesse solo il gestore del sito che ha subito la misura restrittiva con costi non indifferenti.
Essendo l’attività di vigilanza ed accertamento delle violazioni del diritto d’autore online un compito “d’istituto”che la legge ha affidato all’Autorità, non si poteva prevedere un costo per la segnalazione di illeciti. Per massima garanzia dei soggetti coinvolti (uploader, gestore del sito, provider), il procedimento prevede una fase istruttoria in cui la violazione denunciata deve essere accertata, nel corso della quale sono previste ampie garanzie di contraddittorio. In ogni fase del procedimento è prevista la possibilità di ricorrere all’adeguamento spontaneo che non comporta alcun costo per il gestore del sito e agevola una composizione bonaria della vicenda. Solo in caso di inottemperanza agli ordini che l’Autorità adotterà all’esito del procedimento scatteranno le sanzioni amministrative.
Il nuovo ruolo dell’autorità, al posto della magistratura, è un rischio per i diritti diversi da quello del copyright?
La possibilità di un doppio binario amministrativo/giudiziario è espressamente prevista dal decreto legislativo n. 70/2003, di recepimento della direttiva europea sul commercio elettronico, che è alla base dell’intervento dell’Autorità. Tale normativa prevede che i provider non siano responsabili del contenuto reso disponibile sulla rete internet sino a che non vengano a conoscenza del carattere illecito dei contenuti trasportati. In tal caso sono tenuti ad intervenire per porre fine alla violazione, anche su istanza di una autorità amministrativa. Intervenire sulla Rete comporta la necessità di trovare il giusto bilanciamento fra i differenti diritti in gioco, rispettando la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, il diritto alla privacy e l’accesso alla cultura e ad Internet, ma tutelando nel contempo il diritto d’autore e la libertà d’iniziativa economica. Ritengo che il regolamento adottato dall’Agcom raggiunga questo equilibrio.
Il regolamento include l’attività giornalistica tra le attività passibili di rimozione?
Il regolamento tutela le opere digitali anche di carattere editoriale, ma ciò di per sé non costituisce alcun rischio per l’attività giornalistica. La risposta più esaustiva si può trovare nell’art. 2 del regolamento che recita: “l’Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d’autore. In particolare, l’Autorità tutela i diritti di libertà nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.”
Cosa potrebbe accadere in questo settore? È vero che i giornalisti potrebbero vedere scomparire i loro articoli?
L’Agcom, nel rispetto del regime delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, non interverrà in alcun modo nei casi di citazione o riproduzione di brani o di parti di opera, in quanto, come prescrive la legge, la loro comunicazione al pubblico è libera se effettuata per uso di critica o di discussione e non è in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera tutelata.