Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Per giorni e settimane abbiamo cercato di evitare di scrivere queste note. La lettura e rilettura del d.legge 90, della legge 114/2014, del testo coordinato (GU n°190, suppl.70, del 18/08/14) ed infine della circolare n°5/2014 della Funzione Pubblica ci costringono, tuttavia, ad un compito “istituzionale” (da Segretario Generale CONFEDIR, qual siamo) per stilare un commento definitivo, che pur ci costa.
Ci costa, perché – anche questa produzione legislativa, come quella che l’ha preceduta – parte dall’ambiziosa idea che una vera riforma della P.A. possa dipendere da una legge e da decreti/circolari applicativi e non da una sostanziale modifica/ridistribuzione delle funzioni pubbliche e da un reale coinvolgimento degli attori (i dipendenti tutti della P.A., dirigenti e non) nella proposta iniziale e nell’applicazione quotidiana, poi.
Un Governo basato sui tweets e sulle “pseudo-consultazioni on line dei dogmatici 44 punti” (peraltro mai declinate analiticamente alla loro conclusione) non poteva che partorire una riforma “topolino”. Una riformetta, frutto della “renzite” cronica, riacutizzata. Chi conosce queste cose, non può che darci ragione. I testi dei d.lgs.165/01 e della riforma Brunetta erano e sono ben più semplici, omogenei, meno oscuri dei testi che stiamo commentando.
PRIMO FATTO: DIRITTO AMMINISTRATIVO CARENTE
Ma facciamo un passo alla volta. Innanzitutto, gli estensori delle norme hanno – ancora una volta! – fatto larghissimo uso di bizantinismi e di perifrasi, che porteranno a un enorme contenzioso interpretativo, perché fonte di dubbi, che la circolare n° 5 non ha assolutamente risolto. Anzi. Alla faccia del nuovismo di Renzi e C. anche il testo coordinato di questa riforma continua ad essere declinato secondo le antiche regole del linguaggio burocratico, quello che rende difficile la lettura delle norme, dubbia l’interpretazione dei loro effetti, fonte di gioia per gli avvocati.
Ecco uno dei provvedimenti che Renzi dovrebbe assumere nei prossimi 100 giorni: licenziamento immediato di tutti gli estensori legislativi, incapaci di scrivere le norme in un italiano corretto e di chiarirne gli effetti, in una sezione apposita. Licenziamento, in primis, per Antonella Manzione (“capa” del Dip. Affari legislativi della PdCM), per aver permesso il varo di un testo normativo caotico e rindondante che testimonia…” l’ignoranza totale (da parte dei redattori e del supervisore) della struttura tecnico-giuridica della P.A., nelle sue articolazioni centrali e periferiche (D. Cacopardo, Italia Oggi, 2/09/14)”.
Un esempio su tutti. Perché, quando si cita una legge, occorre anche citarne il decreto legge iniziale? Ancora. Perché imporre (art. 17,c.4) la raccolta di informazioni già note ex legge 15/1968?
SECONDO FATTO : NECESSITA’ DI UN TESTO INTEGRATO del d.lgs.165/01 e s.m.i.
Le riforme Brunetta e Madia nonché le finanziarie 2003-2013 hanno letteralmente massacrato il d. lgs.165/2001, il “padre” di ogni riforma della P.A. degli ultimi 15 anni. La legge 114/2014, ad esempio, abroga alcuni articoli fondamentali di quel decreto e ne modifica articoli e commi per almeno 15 volte, aggiungendo caos a caos. Ministro Madia, una richiesta. Perché non fa predisporre rapidamente un testo integrato del d.lgs. 165/01 e lo diffonde a tutti gli uffici della P.A. ed a tutta l’Avvocatura dello Stato?
Oggi, il d.lgs.165/2001 e s.m.i. è un IRCOCERVO (= mostro favoloso, incrocio tra capra e cervo) e richiederebbe una riscrittura totale.
TERZO FATTO: PIU’ DI 100 MODIFICHE NORMATIVE, IN UNA SOLA LEGGE
Ma il massacro normativo non coinvolge solo il d.lgs 165.Infatti, nei primi 15 articoli del testo integrato della Legge 144/2014, la normativa precedente è stata abrogata ben venti volte, mentre è stata modificata ben 80 volte e citata circa 50 volte. Insomma, una media di almeno 7 modifiche normative per ogni articolo della nuova legge, con variazioni significative a carico di almeno 54 testi normativi precedenti, inclusi 2 REGI DECRETI (anni 1933 e 1941).
“Le norme son, ma chi pon mano ad elle ?”
QUARTO FATTO: ARTICOLO 1 sul “RICAMBIO GENERAZIONALE” PER ALCUNI MA NON PER TUTTI (Ovvero: figli e figliastri per il “trattenimento in servizio in deroga)
La Fornero aveva cambiato le regole pensionistiche, creando migliaia di problemi a migliaia di esodati. E non solo a loro. Ora, l’art.1 della nuova legge 114, modifica le regole pensionistiche per la P.A. E, cosi’ dagli esodati siamo passati ai “figli e figliastri”. Infatti (Art.1, c. 3 ) magistrati, avvocati dello stato e militari sono “trattenuti in servizio” 14 mesi piu’ della restante P.A. (31/12/15 versus 31/10/14). Non solo ma (c.3-ter), la P.A. del Trentino Alto-Adige si adeguerà con calma alle nuove norme.
La tanto annunciata, sbandierata, urlata, rottamazione dei “vecchiotti della P.A.” si è ridotta (c.11) a possibilità di rottamazione “a decorrere dalla maturazione del requisito dell’anzianità contributiva e nel rispetto dell’età anagrafica non punitiva”. Dizione imprecisa per i pensionandi che assommano quota retributiva e quota contributiva e per coloro che, avendo maturato 42 anni e 6 mesi di contribuzione, hanno un’età inferiore a 65 anni. Quanti, allora i rottamati della P.A.? 5.000-10.000 ? Lo chiediamo alla Madia. E questo sarebbe il ricambio?
Ma, su questi aspetti e su altri analoghi, la circolare della Madia nulla dice. Comunque sia, la casta ha colpito ancora. La norma non vale per i magistrati, per i professori universitari, per i Primari (Direttori Unità operativa complessa) ma vale – al compimento dei 65 anni – per tutti gli altri medici e dirigenti del SSN. Poiché, in sanità, il ruolo è unico e l’incarico di Primario (Direttore UOC) è incarico a tempo, la norma suddetta (Art.1, c.11) risulta incostituzionale, a nostro modesto parere. Tutto ciò, ha un costo: 392 milioni totali, per 5 anni, 2018 incluso. Si modifica, per spendere di più.
Non solo ma, ai GIORNALISTI viene rifinanziato (Art.1-bis; c.1-5; )l’accesso alla pensione anticipata, ma solo per chi lavora in aziende in ristrutturazione. Costo? 51,8 milioni di euro in 6 anni. I denari vengono tolti al Fondo ex Art.1,c.261 della legge 147/2013 e dal Fondo ex Art.6, c.2, della legge 1899/2008.
Insomma, l’articolo 1 della nuova legge non provocherà alcuna reale modifica organizzativa nella P.A. ma solo la rottamazione di pochi, sacrificati a favore della solita CASTA.
Con calma, passeremo all’analisi degli articoli successivi.
Stefano Biasioli
Segretario Generale CONFEDIR