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Che cosa pensano i dirigenti statali della riforma Madia della pubblica amministrazione

Lo schema di decreto in oggetto riguarda esclusivamente la dirigenza pubblica privatizzata, escludendo dal suo raggio d’intervento la Magistratura (fuori ruolo) che assume compiti di direzione in varie amministrazioni ed enti, le carriere diplomatica, prefettizia, le forze di polizia, le forze armate e il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Stranamente, esclude anche i dirigenti degli enti pubblici economici, che pur fanno parte dell’Amministrazione pubblica privatizzata, secondo l’art. 2.1. lettera a) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 75, che conferma la precedente normativa.

Diciamo stranamente perché il testo del provvedimento “de quo”, approdato da tempo nelle redazioni dei giornali, includeva, invece, gli enti pubblici economici, nel novero delle amministrazioni pubbliche privatizzate: cosa ha suggerito al Governo il “ripensamento”? Si è voluta forse salvaguardare parte non trascurabile della dirigenza pubblica privatizzata dalla lottizzazione e dalla precarizzazione contrattuale. Vero è, che la nomina del Presidente e degli alti dirigenti della miriade di enti pubblici economici è riservata al Governo, ma quest’ultimo opera in maniera esclusiva, con un intervento del Parlamento più formale che sostanziale.

Se gli Enti pubblici economici fossero stati inseriti in questa riforma, sulle nomine della dirigenza degli stessi si sarebbero soffermati, in modo più evidente, gli sguardi di tutta la classe politica, con conseguenze a tutti note: è questo che si vuole evitare? L’anomalia è del tutto evidente perché tali enti adoperano cospicue risorse pubbliche e i dipendenti degli stessi sono privatizzati, al pari di coloro che entrano, purtroppo, in questa riforma.

RUOLI UNICI

Creare un ruolo unico dei dirigenti dello Stato rappresenta e ha rappresentato, in passato, notevoli difficoltà.

I dirigenti statali appartengono, infatti, a ordinamenti diversi: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, Consiglio di stato, Corte dei conti, Cnel, etc. sia con differenze normative fondamentali nonché del trattamento economico principale e accessorio.

Le stesse difficoltà di cui sopra presenta la creazione del ruolo unico dirigenziale regionale, comprese Camere di commercio, Istituti per le case popolari etc.

Difficoltà enormi, acuite dalle diversa distribuzione di dirigenti nelle varie regioni, che passa da un rapporto di 1 a 5 (un dirigente ogni 5 dipendenti) a rapporti da 1 a 60, 1 a 100 e via dicendo.
Nelle regioni, poi, il trattamento economico è differenziato, con retribuzioni che sono il doppio o il triplo tra i dirigenti delle varie regioni.

Stesso discorso, ma ancora più accentuato, per le differenze giuridiche ed economiche, esiste per il ruolo unico dei dirigenti degli enti locali.
La gestione di tutti questi ruoli da parte del dipartimento della Funzione pubblica, della presidenza del Consiglio dei ministri si rivelerà qualcosa di non attuabile, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto l’aspetto economico e normativo.

Si richiama l’attenzione sulla anomala situazione del ministero della Giustizia, laddove posti in organico nella qualifica dirigenziale di 1ª fascia (direttori generali), spettanti ai dirigenti amministrativi del Ministero risultano occupati da magistrati ordinari “fuori ruolo”, che assumono così, compiti di direzione in vari settori dell’amministrazione.

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE (art.3)

L’accesso alla dirigenza unica è previsto per corso-concorso selettivo di formazione e per concorso, fermo restando l’art. 19 bis comma 4 del D. Leg. 165/2001.

La citata proporzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale nelle diverse amministrazioni, con una graduale riduzione del numero dei dirigenti, sarà foriera di turbative soprattutto, come si è detto, nelle regioni e negli enti locali.
Per stabilire gli organici si terrà conto dell’utenza, cioè del numero degli abitanti nelle Regioni virtuose, come ad esempio la Lombardia?

Da questo principio dei “vasi comunicanti” applicato giuridicamente agli organici delle carriere dirigenziali quale risultato si potrà avere?
Il comma 5 dell’art. 3 prevede che i vincitori del corso-concorso saranno ammessi in servizio come funzionari per 3 anni presso le Amministrazioni in cui sono stati banditi i posti e tale periodo può essere ridotto perfino ad un anno in presenza di requisiti particolari: ai vincitori saranno attribuiti incarichi dirigenziali temporanei per la durata del suddetto periodo.

A parte tutte le riserve sul come avverrà la riduzione del periodo (requisiti), non si comprende quale trattamento giuridico-economico spetterà al suddetto funzionario, che una volta era inquadrato nella carriera direttiva, (ora presente solo nelle amministrazioni escluse, per loro fortuna, da questa riforma), poiché per il personale di altre aeree e/o comparti privatizzati, esistono i cosiddetti livelli funzionali che, relativamente agli incarichi ex direttivi, sono numericamente tre, con mansioni e trattamento economico differente.

All’art. 3 lettera c) è previsto altresì che il concorso per l’accesso alla dirigenza verrà bandito dal dipartimento per la Funzione pubblica, per assunzioni a tempo determinato, con possibilità di trasformare il rapporto a tempo indeterminato.

I possibili partecipanti al concorso, sono anch’essi tenuti a seguire un ciclo di formazione, salvo poi sostenere un esame di conferma per l’ingresso nella dirigenza statale.

A prescindere da ogni altra considerazione, questa corsa a ostacoli non trova riscontro in alcun altro settore non privatizzato del pubblico impiego e nemmeno nel settore privato vero e proprio.

Comunque, al termine del percorso si conferirà ai soggetti l’incarico dirigenziale a tempo indeterminato, che in effetti è ugualmente a termine ai sensi di quanto è previsto in materia di realizzazione degli obiettivi: si sottopone il dirigente ad una specie di “gioco dell’oca”, per non dire chiaramente che si tratta di precarizzazione del rapporto di lavoro dirigenziale tout-court.

LE COMMISSIONI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA

Una per ogni ruolo unico, hanno compiti talmente ampi e impegnativi che avranno difficoltà a espletarli.
In linea generale, le commissioni devono definire i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali, accertando l’effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi svolti.

Solo per fare un esempio, l’art. 4 indica i componenti della commissione per il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, composta come le altre due (regioni e enti locali), da sette membri di cui n. 5 già elencati nel decreto e n. 2 da nominare.

I compiti, ovviamente si ispireranno a principi operativi, che faranno perno su criteri di managerialità, meccanismi organizzativi e di carattere amministrativo burocratico.

I componenti delle commissioni appartengono ai ruoli della dirigenza pubblica non privatizzata, quella che non ha ancora subito l’ennesima riforma, cui è stata sottoposta la dirigenza “privatizzata”.

I magnifici cinque, per il ruolo unico della dirigenza statale saranno: il presidente dell’Anac, il ragioniere generale dello Stato (che aveva già negato il visto a questa proposta) il segretario generale del ministero degli Esteri, il capo dipartimento degli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno.

Ci si chiede e chiediamo: cosa potranno fare personaggi che appartengono all’apparato pubblico, non sfiorato nemmeno dalla riforma, che hanno già compiti gravosi a tempo pieno e non sono purtroppo, particolarmente versati in principi organizzativi e di management?
Sempre all’art. 4 commi 8 e 9, sono indicati cinque (di 7) componenti delle commissioni (analoghe) . per i ruoli regionali e locali.

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER DIRIGENTE

È il punto più abbondantemente trattato da esperti e mass media, perché presenta criticità altissime. Ovviamente chi non raggiunge i risultati (obiettivi) viene licenziato. L’art. 5 del provvedimento, peggiora il testo già vessatorio dell’art 21 del Decreto legislativo n. 165/2001; recita che il non raggiungimento dei risultati (obiettivo) viene sancito dalla valutazione negativa della struttura di appartenenza elencando una serie di punti che dovrebbero essere propedeutici alla valutazione. Eccone alcune: mancato controllo delle presenze (nonostante gli attuali mezzi informatici il dirigente dovrà posizionare la propria postazione lavorativa con vista sui tornelli?); l’attribuzione erronea di attività premiali ai dipendenti (no, comment!), il mancato o erroneo controllo sull’attività lavorativa di ciascun dipendente (con la presenza sui posti di lavoro di una capillare presenza sindacale, spesso ostile ai dirigenti non allineati con il tesseramento, staremo a vedere) la mancata rimozione di fattori causali dell’illecito (spesso incentivato da interventi informali della politica).

La perla dell’impianto accusatorio e licenziatorio è però costituita dal giudizio negativo dell’utenza: con i tempi che corrono e le tastiere informatiche sempre in funzione, rappresenta quanto di più squallido, vessatorio e foriero di turbative si sarebbe potuto inventare. È un attacco senza precedenti alla dignità dell’uomo. Il dirigente privatizzato e solo lui, sarà così soggetto anche alla gogna mediatica. Ci si domanda: un dirigente, vincitore di concorso pubblico può vedere terminato il proprio incarico, anche se svolge lodevolmente il proprio lavoro? La risposta è affermativa. Se l’incarico, senza alcun motivo, non dovesse essergli rinnovato, il dirigente si avvia a un licenziamento strisciante, pur dovendo assicurare, così dice il decreto, comunque la sua presenza in servizio, a disposizione dell’amministrazione. Se poi vi sarà un posto scoperto, il dirigente a disposizione potrà presentare, la sua, tra migliaia di domande di collocamento (i tre ruoli sono come i vasi comunicanti!) che saranno vagliate da istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio: quali? Sono escluse le agenzie di rating? Se questa riforma sarà avallata del Parlamento per uno dei ricorrenti giochi sulla fiducia, la strada sarà aperta ad altre precarizzazioni in altri settori: prefetti, magistrati, diplomatici e anche professori universitari, sono avvertiti. Segnaliamo ancora una stranezza, tra le innumerevoli contenute nella proposta: ai dirigenti privi di incarico possono essere conferiti incarichi per attività di supporto (?) presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzione aggiuntive. Il dirigente in disponibilità potrà assumere incarichi in altre amministrazioni, nel settore privato (ma chi si accollerebbe un dirigente scaricato dalla Pa?) ovvero in società partecipate (che sono quelle in odore di ridimensionamento o di chiusura).


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