Pochi ma circostanziati rilievi che si fondano tutti sullo stesso presupposto: il personale dell’ormai disciolto Corpo Forestale dello Stato è civile e non militare e, pertanto, richiede uno stanziamento economico ulteriore al fine di estendergli alcune norme oggi in vigore per i Carabinieri e la Guardia di Finanza. L’indicazione arriva dal Servizio del Bilancio del Senato che nei giorni scorsi ha dato il suo parere sullo schema di provvedimento con cui il governo mira a modificare uno dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge numero 124 del 2015, la cosiddetta legge Madia in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.
LA QUESTIONE DELLA COSIDDETTA “AUSILIARIA”
Gli aspetti sottolineati dall’ufficio studi del Senato ruotano tutti intorno al tema della cosiddetta ausiliaria: e, cioè, la particolare posizione giuridica a cui accedono i militari che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento. Alcuni dei quali, in sostanza, rimangono in servizio in virtù dell’ausiliaria, con la possibilità di essere chiamati a svolgere per un determinato periodo di tempo attività che la legge non riservi a specifiche figure. Ma agli ex agenti del Corpo Forestale può applicarsi la particolare disciplina dettata dalla legge per i militari senza prevedere un ulteriore esborso economico? In parole povere: per ottenere un risultato del genere è necessaria oppure no un’apposita copertura finanziaria?
I RILIEVI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DEL SENATO
A tal riguardo la risposta che è arrivata dal Servizio del Bilancio del Senato è negativa. Nel senso che per gli agenti del Corpo Forestale transitati nella Guardia di Finanza e nell’Arma dei Carabinieri non è possibile, come invece afferma lo schema di decreto, applicare automaticamente il regime di ausiliaria senza prevedere un relativo stanziamento economico. Chiaro da questo punto di vista quanto afferma il Servizio Bilancio di Palazzo Madama nel suo parere: “Tale ambito, che ricomprende le sole Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, in quanto forze di polizia a ordinamento militare, non comprende anche il disciolto Corpo forestale dello Stato, che si poneva a ordinamento “civile”, da ciò conseguendone che non sia possibile considerare gli effetti relativi al beneficio dell’ausiliaria destinati agli appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato transitati nel Corpo della Guardia di finanza“. Affermazioni da cui deriva inevitabile la considerazione finale: che il governo ha “l’obbligo di provvedere alla puntuale quantificazione del nuovo onere e alla individuazione di una idonea copertura finanziaria“.