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Rischio professionale, nuovo livello di sensibilità

Quattordicesimo articolo di una serie di approfondimenti sul rischio professionale (il tredicesimo è possibile leggerlo qui)

La Confedir ha chiesto e chiederà al Governo e alla Società Civile che una nuova sensibilità porti l’errore medico ad un giudizio civile e non penale (se non per errori gravissimi).

L’atto medico va depenalizzato dando al soggetto leso la certezza di un indennizzo sul piano civile. Anche il delitto di omicidio colposo “per motivi sanitari preterintenzionali”  potrebbe essere risolto in ambito privatistico (con esborso di denaro), esattamente come il falso in bilancio.

Se ciò non fosse possibile, occorrerebbe almeno impostare e concludere il percorso legislativo “minimo” sopra prefigurato, dando comunque al sanitario la certezza di un processo equo, rapido, sereno.

(14/continua)

Il danno va risarcito dal Datore di Lavoro (ASL/ULSS), perché il datore di lavoro risponde dei sottoposti (Art. 28 della Costituzione; Art. 2049 del C. Civile) e quindi l’azione deve essere avviata solo verso il datore di lavoro.

L’organizzazione del lavoro non dipende che marginalmente dai medici e rende probabili “condotte colpevoli plurime” di difficile identificazione. 


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