I bookmaker esteri che si sono costituiti dopo il bando Bersani devono “ritenersi ingiustificatamente esclusi dalla concessione italiana per il semplice motivo che lo Stato si è limitato a emettere il bando soltanto nel 2006 senza più rinnovarlo o riaprirlo, così di fatto escludendo in modo illegittimo gli operatori successivamente costituitisi”.
E’ quanto emerge in un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta), che si rifà alle pronunce della Corte di Giustizia (con particolare attenzione alla Costa-Cifone del febbraio scorso), disponendo, nel contempo, il dissequestro di un centro elaborazione e trasmissione di scommesse collegato al bookmaker maltese CenturionBet-Bet1128.
Secondo il Tribunale campano, infatti, la gara indetta nel 2012 non ha assolutamente sanato le criticità, visto che si tratta di un bando “contente disposizioni limitative all’accesso al mercato considerati i persistenti limiti e ostacoli ingiustamente frapposti dal legislatore italiano e non rimossi”. Ai sensi della normativa tricolore, il titolare di un centro non potrebbe ottenere la licenza ex 88 TULPS, e dovrebbe essere sanzionato ai sensi dell’art. 4 comma 4bis della legge 401/1989.
“Tale disposizione, tuttavia, contrasta” si legge nell’ordinanza, “con i principi comunitari afferenti il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi, onde se ne impone la disapplicazione”…Tutto ciò “non risulta astrattamente sussumibile nell’ipotesi di reato sottesa al sequestro probatorio” in questione”.