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Mediaset, respinto il ricorso di Berlusconi. Ora in Cassazione

Processo Mediaset: la Consulta respinge il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal leader del Pdl nei confronti del tribunale di Milano. No al legittimo impedimento di Silvio Berlusconi, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio, avanzato per partecipare all’udienza del primo marzo del 2010 nell’ambito del processo Mediaset.

La Corte Costituzionale ha dunque, dopo due ore di camera di consiglio, respinto il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da Palazzo Chigi nei confronti del tribunale di Milano, dove era allora in corso il procedimento. In quella circostanza il leader del Pdl è stato condannato in primo grado e in appello a quattro anni di reclusione (di cui tre abbonati grazie all’indulto) e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Adesso l’ultima carta da giocare per il Cavaliere è la Cassazione.

La Consulta ha rilevato che «dopo che per più volte il Tribunale (di Milano, ndr), aveva rideterminato il calendario delle udienze a seguito di richieste di rinvio per legittimo impedimento, la riunione del Consiglio dei ministri, già prevista in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, è stata fissata dall’imputato Presidente del Consiglio in altra data coincidente con un giorno di udienza, senza fornire alcuna indicazione (diversamente da quanto fatto nello stesso processo in casi precedenti), nè circa la necessaria concomitanza e la non rinviabilità» dell’impegno, né sulla data alternativa per approntare un nuovo calendario.

La nota della Consulta

“La Corte costituzionale in relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato vertente fra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Tribunale ordinario penale di Milano, ha deciso che, in base al principio di leale collaborazione – e fermo rimanendo che il giudice, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo -, spettava all’autorità giudiziaria stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza penale del 1° marzo 2010 l’impegno dell’imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la sua partecipazione all’udienza. A questa decisione la Corte è giunta osservando che, dopo che per più volte il Tribunale aveva rideterminato il calendario delle udienze a sèguito di richieste di rinvio per legittimo impedimento, la riunione del Consiglio dei ministri, già prevista in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, è stata fissata dall’imputato Presidente del Consiglio in altra data coincidente con un giorno di udienza, senza fornire alcuna indicazione (diversamente da quanto fatto nello stesso processo in casi precedenti), né circa la necessaria concomitanza e la ‘non rinviabilità’ dell’impegno, né circa una data alternativa per definire un nuovo calendario”.

 twitter@FDepalo



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