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E’ consentito lavorare ai pensionati?

Alcuni emendamenti del Pd e di Scelta Civica sulla disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro rispondono unicamente ad una logica populista e forcaiola, nemica del talento e della esperienza accumulata con il lavoro di una vita.

Pretendere che quanti percepiscono un trattamento superiore a 150mila euro lordi l’anno trascorrano le loro giornate da pensionati ai giardini pubblici o continuino a lavorare sostanzialmente gratis, se decidono di essere ancora attivi, è un’operazione che distrugge capitale umano, risorse professionali e cultura. E che non aiuta i giovani.

Se gli emendamenti saranno approvati – e lo saranno in un Parlamento che a volte sembra aver smarrito il bene dell’intelletto – quanti percepiscono un trattamento pensionistico annuo lordo di quell’importo, se continuassero a lavorare avrebbero decurtato l’assegno in misura pari al reddito percepito grazie all’attività lavorativa. E’ il caso allora di fare la storia del rapporto tra pensione e reddito da lavoro, la cui possibilità o meno di cumulo ha subito molte modifiche nel tempo.

LA DISCIPLINA DEL CUMULO FRA REDDITO E PENSIONE DIRETTA

E’ consentito ai pensionati di lavorare? Posta così la domanda non ha senso: a nessuno può essere proibito di esercitare – se ne ha la possibilità – il proprio diritto al lavoro. La questione è un’altra: in quale misura è consentito dall’ordinamento di cumulare la pensione e un reddito da lavoro? Abbiamo visto che vi sono casi in cui questa facoltà non è ammessa: il pensionato di inabilità è considerato tale in quanto impossibilitato a svolgere un’attività lavorativa. Se così non fosse verrebbe a mancare l’oggetto specifico di quella particolare forma di tutela. Le stesse considerazioni possono essere fatte per alcuni interventi di natura assistenziale come l’assegno di accompagnamento. Il legislatore ha regolato, dunque, gli aspetti connessi al cumulo, con particolare riferimento ai percettori di pensione diretta (nel caso di reversibilità la legge Dini ha modulato la misura del trattamento, già ridotta rispetto a quanto percepiva il de cuius, al reddito dell’avente diritto) e segnatamente ai casi della vecchiaia e anzianità, che derivano da una precisa scelta dell’interessato. Nel tempo, il legislatore ha osservato una linea ora limitativa ora autorizzativa della possibilità di cumulo. Un’attenzione specifica è sempre stata rivolta al caso del pensionato di anzianità che intenda continuare a lavorare. In generale, tale facoltà è stata concessa limitatamente allo svolgimento di un’attività autonoma e a fronte di una qualche penalizzazione economica. Ma non sembra opportuno ricostruire una traccia normativa assai mutevole e travagliata. Ci soffermiamo pertanto sull’approdo a cui è pervenuta la disciplina della materia.

PENSIONI DI VECCHIAIA E ANZIANITA’

La vigente disciplina del cumulo fra reddito e pensione di vecchiaia ed anzianità è dettata dalla legge n.388/2000 (legge finanziaria 2001), art. 72, per quanto riguarda i lavoratori assoggettati al regime retributivo e misto, dalla legge n.335/95 art. 1 commi 21 e 22 per quanto riguarda i lavoratori assoggettati al sistema contributivo.
Regime retributivo e misto: sono state introdotte delle modifiche alla precedente disciplina del cumulo che muovono in senso concessivo. In particolare, essa stabilisce quanto segue:
a) – il titolare di pensione di anzianità con anzianità contributiva inferiore a 40 anni è soggetto ad una trattenuta della pensione in misura pari al 30% della quota di pensione eccedente il minimo INPS, nel caso in cui svolga attività autonoma o professionale (la normativa precedente prevedeva un abbattimento del 50%) e in ogni caso la trattenuta non può superare il 30% del reddito percepito (la normativa precedente non prevedeva alcun meccanismo di salvaguardia del reddito). E’, invece, soggetto ad una trattenuta pari all’intero trattamento pensionistico nel caso in cui svolga attività di lavoro dipendente.

b) – il titolare di pensione di vecchiaia ovvero di anzianità con 40 anni di contribuzione non è soggetto ad alcuna trattenuta della pensione, sia che svolga attività di lavoro autonomo o professionale o attività di lavoro dipendente.

Regime contributivo. La legge n.335/95 ha previsto alcune innovazioni in merito alla disciplina del cumulo con riferimento alle pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo. In particolare, essa stabilisce regole diverse in funzione dell’età del pensionato (nel sistema contributivo si perde la distinzione fra vecchiaia ed anzianità) secondo la seguente modulazione:
c) – per i pensionati con meno di 63 anni è prevista una trattenuta pari all’intero importo della rendita, in caso di attività lavorativa dipendente, e pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo, in caso di reddito da lavoro autonomo;

d) – per i pensionati con almeno 63 anni, è prevista, una decurtazione della pensione pari al 50% della quota eccedente il minimo sia nell’ipotesi di lavoro autonomo che in quella di lavoro dipendente.

La Finanziaria 2003 ha innovato la disciplina del cumulo tra pensione e reddito. In aggiunta a quanto già previsto, è ora consentita ai pensionati di anzianità, in grado di far valere 37 anni di versamenti contributivi e 58 anni di età, la possibilità di cumulare totalmente la pensione e un reddito proveniente tanto da lavoro autonomo quanto da lavoro dipendente. Pertanto, la nuova disciplina del cumulo, comprensiva delle disposizioni previgenti e delle nuove, è quella riassunta nella seguente tabella.

Le regole del cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro

CAZZOLA

(1)    La totale cumulabilità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo è subordinata al pagamento di una somma una tantum;

(2)    La trattenuta non può superare il 30% del reddito conseguito

L’ABOLIZIONE DEL DIVIETO

Il governo Berlusconi (ministro del Lavoro Maurizio Sacconi) abolì ogni divieto di cumulo, comunque modulato, con legge n. 133 del 2008. Adesso se passeranno gli emendamenti il divieto di cumulo sarà usato per coloro che, da pensionati, possono far valere una esperienza ed una professionalità difficilmente sostituibile da un giovane. Insomma siamo arrivati al principio delle quote verdi anche per l’establishment.

Leggi qui il testo integrale dell’emendamento Speranza

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