Sarà il ministro degli Affari Esteri Federica Mogherini l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune? Da giorni sui giornali si parla dei reali poteri di questa figura, ma a prescindere dalle “interpretazioni” sull’incarico, è il Trattato di Lisbona che ne definisce le competenze.
CHE COSA PREVEDE IL TRATTATO
Il primo punto da chiarire è che ai sensi dell’articolo 24 del Trattato “La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. E’ esclusa l’adozione di atti legislativi.” Inoltre sempre lo stesso articolo recita che “gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Il Consiglio e l’Alto Rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.”
LA COLLEGIALITA’
Ai sensi del Trattato, appare quindi chiaro che le decisioni sulle tematiche in questione sono il frutto di “operazioni congiunte”. Inoltre l’articolo 27 chiarisce che “l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio «Affari esteri», contribuisce con proposte all’elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio”. In linea con l’articolo precedentemente citato l’articolo 30 che stabilisce: ”Ogni Stato membro, l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l’Alto Rappresentante con l’appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio”.
I VERI POTERI DI MISTER PESC
Quindi sembra ben definito che l’Alto Rappresentante contribuisce e non può decidere da solo la linea da far valere. Inoltre trattandosi di politiche estremamente delicate, come recita il Trattato (Art.31), in queste materie è necessaria l’unanimità salvo alcuni casi specifici dove sempre dal trattato viene disposto il voto a maggioranza qualificata. Detta in altri termini, sia che si voti all’unanimità, sia che si voti a maggioranza qualificata, la linea di politica estera e di sicurezza comune non è mai stabilita dall’Alto Rappresentante ma è sempre e comunque il frutto di un compromesso tra le posizioni dei singoli Paesi.
IL RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO
A questi articoli si aggiunge l’Articolo 15 che recita: “Il Presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza”. Leggendo questo articolo appare evidente che questa competenza di rappresentare l’UE all’esterno è addirittura divisa tra l’Alto Rappresentante e il Presidente del consiglio europeo, con un piccolo problema e cioè che nel testo non è precisato come vada suddiviso il lavoro tra i 2, ma che fino a questo momento la divisione di competenze è stata affidata alle consuetudini.
Alla luce dell’analisi degli articoli del Trattato di Lisbona la conclusione è che la politica estera e di sicurezza comune è appannaggio di tutti e di nessuno. Quindi all’Italia conviene insistere per l’assegnazione di questa poltrona o è il caso che ci si concentri su portafogli più interessanti quali l’economia, l’industria, l’energia e tanti altri che sarebbero comunque più utili di questo?