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Che cosa penso dell’articolo 18 (e non solo). L’analisi di Alessandra Servidori

scuola

Ecco la conversazione con Alessandra Servidori, docente di politiche del welfare pubblico e privato, su articolo 18 e non solo.

Che ne pensa del dibattito sull’articolo 18? È davvero una priorità? È ormai solo un totem come dice Renzi che intende modificare l’intero impianto dello Statuto dei lavoratori?

Sicuramente tutta la materia del lavoro è una priorità ma andiamo per ordine: non sia usata la clessidra agosiana come si fece per il famoso art. 8 del decreto 138/2011 poi nella manovra economica convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che scatenò reazioni feroci e ci fece perdere tempo prezioso per una riforma equilibrata del lavoro.

Che successe all’epoca?

Le opposizioni in quell’agosto caldissimo gridarono al sovvertimento dell’ordine delle fonti del diritto, attentato ai diritti dei lavoratori, proposero il referendum contro il famigerato l’art. 8, appelli contro tale norma etc., ma  la stessa lettera di Trichet e Draghi al Primo Ministro Italiano di quell’estate ancora oggi dopo tre anni attualissima, era chiara nel chiedere tale cambiamenti come necessari.

Di quali cambiamenti parla?

Ricordo testualmente in tale lettera:

a) “È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena
liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala.
b) C’è anche l’esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d’impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione.
L’accordo del 28 Giugno tra le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si
muove in questa direzione.
c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi”.

E allora?

Bene, l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 ha dato una svolta fondamentale al sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, ha riconosciuto un maggior potere alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale statuisce che i contratti collettivi di lavoro, aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario. Sono inoltre espressamente disciplinabili dalla contrattazione aziendale e territoriale le materie inerenti: “a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
Il comma 3 dello stesso art. 8 ha stabilito che le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
Inoltre in data 21 settembre 2011, Confindustria e sindacati firmarono, in via definitiva, l’Accordo Interconfederale di quel giugno su contratti e rappresentanza, diventando così lo stesso pienamente operativo.

Ma perché allora ripensare a tutto di nuovo?

Andiamo avanti, altroché! E sicuramente con equilibrio affrontiamo così anche lo Statuto dei lavori – attenzione, non lo Statuto dei lavoratori – che si porta dietro necessariamente anche la modifica dell’innominabile 18: sbagliato cercare soluzioni triennali già superate dai contratti e apprendistato. Il problema non si pone in relazione alla prima fase lavorativa ma per l’intero arco di vita nel quale può sempre prodursi la rottura del necessario rapporto di fiducia Sono sicura che in Commissione Lavoro del Senato con Sacconi si troverà la soluzione condivisa e magari in settembre quando si riprendono i lavori

Il prof Tiraboschi a Formiche.net ha detto che la situazione economica e politica è cambiata rispetto al 2001 quando c’era le basi per poter intervenire con incisività, e comunque ora Renzi ha già vinto la partita con i sindacati anche su articolo 18. Che ne pensa?

Renzi purtroppo per ora non ha vinto ancora la partita con i sindacati e nemmeno con la Confindustria filo/sindacale. Con la sua irruenza ha però messo in pista la questione che è assolutamente diversa però al 2001. Voglio ricordare che in quell’anno l’Unione europea registrò nel 2000 una crescita economica del 3,5% circa e sono stati creati 2,5 milioni di posti di lavoro, oltre due terzi dei quali occupati da donne. La disoccupazione è scesa al livello minimo dal 1991. Gli sforzi di riforma nell’Unione stavano dando risultati e l’allargamento poteva creare nuove opportunità di crescita e occupazione tanto nei paesi candidati quanto negli Stati membri. Da noi con Marco Biagi che lavorò all’applicazione del “Libro bianco” in un momento assai delicato per la situazione politica ed economica per il nostro Paese, per l’Europa e per il mondo intero. Il quadro di riferimento era caratterizzato, da un lato dagli obbiettivi individuati con il vertice di Lisbona che avevano fissato al 70% il tasso di occupazione per i paesi UE al 2010, dall’altro dai problemi strutturali del mercato del lavoro italiano, caratterizzato da un ridotto tasso di occupazione, da un divario di genere in termini occupazionali e da squilibri territoriali. Già dall’estate del 2001, il Governo ha tentato di individuare una strategia efficace per riallineare un tasso di occupazione che, nel 2000, in Italia era ancora al 53,3% rispetto ad una media europea del 63,3%, che ancora oggi, si colloca fra le ultime posizioni.

Veniamo al dunque. Qual è la sua conclusione?

È apparso subito evidente, quanto sarebbe stato difficile sviluppare fra le parti un confronto di merito e non soltanto ideologico sulle riforme. Ciò nonostante, seppure a fatica e sacrificando alcuni non trascurabili parti del progetto originario, un primo significativo passo è stato fatto perché Biagi assassinato dalle Br il 19 maggio 2002 ci lasciò una traccia della Sua legge che fu poi promulgata nel 2003 che disegnava una prima strategia d’interventi coerenti, volti soprattutto allo sviluppo di una società attiva e di un lavoro di migliore qualità, ove le regole che presiedono all’organizzazione dei rapporti e del mercato del lavoro possono dare maggiori opportunità di occupazione e risultano più moderne e adatte alle esigenze dei lavoratori e delle imprese. Si trattava, ovviamente di un insieme di deleghe, che enunciavano i principi ispiratori dell’azione del Governo nella predisposizione dei decreti attuativi dai quali doveva risultare il quadro completo delle riforme e delle nuove regole. Il nuovo mercato del lavoro prevedeva di essere costruito premiando i soggetti che più efficacemente realizzano l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Un mercato del lavoro dinamico cioè, per cui la flessibilità non sia vissuta come la generalizzazione del precariato, ordinando con aspetti di maggiore rilevanza della normativa il collocamento e le nuove forme di rapporto di lavoro. Ecco appunto ne parliamo dal 2001: possibile balbettare ancora oggi? Troviamo l’accordo anche con le parti sociali ragionevoli e andiamo avanti anche magari uniformando il nostro diritto del lavoro alle norme comunitarie che hanno prodotto maggiore efficienza e produttività del mercato, costituiti da un mercato del lavoro flessibile, uno schema generoso di un’ampia diffusione delle politiche attive, con relazioni industriali vigorose e lavoratrici e lavoratori che accedono ai sistemi di disoccupazione e successivamente rientrano nell’attività o in un lasso di tempo molto breve o, nel più lungo periodo, dopo essere passati attraverso schemi di attivazione che ne incrementino skills e occupabilità.

Pensa davvero che abolendo l’articolo 18 aumenti l’occupazione? E le modifiche introdotte da Fornero non hanno avuto gli effetti sperati con prevedendo l’intervento del giudice per stabilire il risarcimento?

Allora, le aziende “interessate” dall’articolo 18 sono solo il 2,4% del totale, a essere tutelati da questo provvedimento sono il 57,6% dei lavoratori dipendenti occupati nel settore privato dell’industria e dei servizi. Su poco meno di 4.426.000 imprese presenti in Italia, solo 105.500 circa hanno più di 15 addetti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, invece, su oltre 11 milioni di operai e impiegati presenti in Italia, quasi 6.507.000 lavorano alle dipendenze di aziende con più di 15 dipendenti: soglia oltre la quale si applica l’articolo 18. Ecco di cosa stiamo parlando, ma sicuramente una riforma non può non prendere in considerazione anche la maggiore possibilità delle aziende a recedere dal rapporto di lavoro con una persona che non soddisfa e risponde in termini di reciprocità.peraltro rimangono comunque ferme le tutele antidiscriminatorie .Io sono convinta che l’aumento dei posti di lavoro si ottenga privilegiando le politiche legate alla domanda, dunque rilanciamo gli investimenti, mettiamo in atto il JOBS ACT di Poletti, diamo vita ad un vero e proprio Piano di dismissione e privatizzazione statali per essere in grado di creare le condizioni per rilanciare l’occupazione e riprendere il sentiero di crescita. La Ministra Fornero ha fatto molto e in condizioni disperate ma il ricorso al giudice per il risarcimento non poteva essere la soluzione poiché il giudice risolve prima il problema reintegrando. Questa è la “delirante verità della giustizia italiana”.

Perché si invocano sempre nuove norme quando invece queste materie possono essere appannaggio delle parti sociali e delle relazioni industriali?

Il nostro Paese è conservatore e le parti sociali non studiano i processi e l’evoluzione economica e sociale e le varie soluzioni da adottare: prima di tutto dovremmo essere più attenti all’impatto di una norma su altri profili oltre a quello strettamente giuridico. Ci aiuterebbe sicuramente a contestualizzare le norme valutandone l’impatto sociale ed economico. Non è semplicemente la riforma legislativa che cambia il mondo del lavoro, ma che è necessario un cambio di mentalità, delle persone. Per questo è utile valutare anche complessi organizzativi ed economia di un paese per fare le norme e dunque le prassi informali che poi conducono a buone relazioni industriali tra le parti sociali . Ma questo balzo culturale l’Italia delle ”OOSS” ancora nostalgica della concertazione e dei rituali dei tavoloni e tavolini non è pronta economicamente e socialmente a farlo e a cambiare. Ci sono bravi maestri e maestre pronte comunque a dare una mano a settembre e anche dopo a fare da nave scuola ai giovani esploratori. La presunzione della completezza non è mai stata una buona strategia d’azione.

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