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Lobby, ecco che cosa regolamentare

Ecco la terza parte dell’intervento del prof. Petrillo. La prima parte si può leggere qui, e qui la seconda.

Siamo d’accordo nel considerare “lobbisti” i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviarne di nuovi.

E siamo d’accordo nel ricomprendervi anche coloro che, pur operando nell’ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono per conto dell’organizzazione di appartenenza, la suddetta attività? E quindi considerare in questa definizione anche le rappresentanze datoriali e i sindacati, al di fuori dei processi concertativi definiti dalle leggi, nonché chi cura le relazioni istituzionali delle grandi società pubbliche o a partecipazione pubblica?
E siamo d’accordo nel considerare “decisori pubblici” i parlamentari, i loro assistenti e collaboratori, i ministri, vice ministri e sottosegretari e i membri dei loro gabinetti, i componenti delle autorità indipendenti e i componenti dei gabinetti, i dirigenti della Pubblica Amministrazione e i consiglieri parlamentari?
Oppure riteniamo che si possa intervenire solo su uno spettro più ridotto di individui o società o decisori?

TRASPARENZA DI LOBBISTI E DECISORI PUBBLICI

Siamo tutti d’accordo sul fatto che i portatori di interessi particolari dovrebbero iscriversi in un Elenco pubblico, dichiarando per chi lavorano, con quali obiettivi, con quanti soldi a disposizione, e rendicontando, almeno annualmente, l’attività svolta e gli incontri avuti? Oppure esiste un modo diverso dall’elenco per assicurare la trasparenza di tali soggetti? E tale Elenco deve essere una sorta di albo abilitante o, più semplicemente, un registro? E chi non è iscritto nell’Elenco può fare comunque lobbying? E l’iscrizione dovrebbe essere obbligatoria o volontaria?
Siamo anche d’accordo sul fatto che i decisori pubblici dovrebbero rendicontare pubblicamente gli incontri avuti con i lobbisti, anche al di fuori delle sedi istituzionali, raccontando, sinteticamente, chi come e quando si sono confrontati con le lobby?

DIVIETO DI REVOLVING DOOR

Siamo d’accordo nel vietare a chi ha esercitato funzioni pubbliche, anche non elettive, di svolgere l’attività di lobbying per un certo periodo dalla cessazione della suddetta funzione?

IL CONTROLLORE

Siamo d’accordo che dovrebbe esserci una Autorità preposta a controllare l’attuazione e il rispetto di queste regole? Possiamo pensare che questa attività di controllo sia svolta dall’ANAC in quanto autorità competente a vigilare sulla trasparenza nella PA anche al fine di evitare fenomeni patologici della rappresentanza d’interessi quali la corruzione?

DIRITTI DEI LOBBISTI E DOVERI DEI DECISORI

Siamo d’accordo nel fissare una serie di diritti dei lobbisti (connessi ad esempio a procedure di consultazione obbligatorie, preventive alla redazione dell’atto) nonché dei doveri dei decisori pubblici (come ad esempio quello di indicare l’origine di una certa proposta o di un certo emendamento, ovvero di rifiutarsi di incontrare chi non è iscritto nell’Elenco)?

Si tratta di regole banalissime, diffuse nelle democrazie più avanzate, con sfumature e intensità diverse. Si tratta di regole che derivano direttamente dai principi elaborati dall’OCSE per contrastare i fenomeni della corruzione, assicurare una reale competizione tra i vari interessi pubblici e privati, e consentire ai cittadini di conoscere effettivamente le ragioni di determinate scelte della politica.
Ma siamo d’accordo su questi punti minimali? Il dibattito è aperto. Sperando che almeno questa volta si faccia sul serio; altrimenti il #cambiaverso resterebbe semplicemente (e solo) un hasthag.


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